Scaduto
Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 7 agosto 2023 SOGESID SPA
1) Con riferimento al requisito di capacità economica e finanziaria " aver realizzato, nei migliori cinque anni del decennio antecedente data di
pubblicazione del bandi un fatturato globale per un importo non inferiore a 2 volte l'importo dei lavori, per la comprova del requisiti, l'operatore economico può allegare dichiarazione resa da parte terza iscritto al registro dei revisori Legali?
2) Inoltre si chiede che il fatturato globale richiesto si riferisce all’importo desunto dal bilancio alla voce “Valore della produzione” del Conto Economico?
Gara #885
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO, DELL’APPALTO DEI LAVORI FINALIZZATI AGLI INTERVENTI FUNZIONALI AL SUPERAMENTO DELLE CRITICITÀ DEL SISTEMA FOGNARIO E DEPURATIVO DEL COMUNE DI AUGUSTAInformazioni appalto
27/10/2025
Aperta
Lavori
€ 50.699.462,39
BRAMATO CARMELO
Categorie merceologiche
452324
-
Lavori di costruzione di condotte fognarie
4523314
-
Lavori stradali
45252
-
Lavori di costruzione di impianti di trattamento delle acque fognarie, impianti di depurazione e impianti di incenerimento di rifiuti
45317
-
Altri lavori di installazione elettrica
45111
-
Lavori di demolizione, di preparazione del sito e sgombero
451124
-
Lavori di scavo
Lotti
1
B8BC3874DA
J56H19000030006
Qualità prezzo
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO, DELL’APPALTO DEI LAVORI FINALIZZATI AGLI INTERVENTI FUNZIONALI AL SUPERAMENTO DELLE CRITICITÀ DEL SISTEMA FOGNARIO E DEPURATIVO DEL COMUNE DI AUGUSTA
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO, DELL’APPALTO DEI LAVORI FINALIZZATI AGLI INTERVENTI FUNZIONALI AL SUPERAMENTO DELLE CRITICITÀ DEL SISTEMA FOGNARIO E DEPURATIVO DEL COMUNE DI AUGUSTA
€ 44.555.859,21
€ 5.772.779,14
€ 6.143.603,18
Commissione valutatrice
C-0003339
30/12/2025
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| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| Virga | Tommaso | Presidente |
| Scrofani | Seviluca | Componente |
| Pizzo | Giovanni | Componente |
| De Marinis | Giovanni | Componente |
| Fatone | Francesco | Componente |
Scadenze
13/11/2025 17:00
21/11/2025 13:00
21/11/2025 13:15
Avvisi pubblici
Allegati
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all.-a-dichiarazione-delloperatore-economico.doc SHA-256: 8b41fcc5200c0cb9934074bbd8bd003aff1569b70c8b519d1eb250de6867a77d 27/10/2025 09:23 |
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all.-d-modello-offerta-economica.doc SHA-256: da5261a8cc4dc557e132e2e6c197ed7442be6dd040507957b2d5a91199b75ccd 27/10/2025 09:23 |
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all.-e-modello-offerta-temporale.doc SHA-256: 77db33a0d9fc119d6fd7bc388982aa5b514dbbd5ab94846e881d1af89917093c 27/10/2025 09:23 |
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all.b-dichiarazione.familiari.conviventi.doc SHA-256: 315d677969ac88196c12ea8369c6a86af6e4d0cd2140bea979f65dd862422fe7 27/10/2025 09:23 |
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all.c-patto-di-integrita-sogesid-s.p.a.doc SHA-256: c7c1f68deef47e6f5a351a0e92d7fae60d59bd76065ea879aeb76809c8871275 27/10/2025 09:23 |
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Chiarimenti
27/10/2025 12:17
Quesito #1
la presente per richiedere se è ammessa la partecipazione alla gara possedendo le sole categorie OG3 - OG6 e OS22 classifica VIII, subappaltando interamente le altre categorie scorporabili.
28/10/2025 17:28
Risposta
In riscontro al suddetto quesito si rappresenta che, nel caso di specie, è possibile subappaltare interamente le lavorazioni rientranti nelle altre categorie scorporabili.
27/10/2025 16:46
Quesito #2
Si pongono i seguenti quesiti:
1) Si chiede conferma che un operatore economico in possesso della sola categoria "OG6" per classifica VIII - ILLIMITATA, possa partecipare all'appalto in forma "singola" (pertanto non in RTI), impegnandosi, in sede di partecipazione alla gara, a subappaltare, per l'intero importo, le categorie NON possedute: OS22 - OG3 - OG11 - OS23 - OS24 - OS25.
Ovviamente l'operatore economico è il possesso di tutti glia altri requisiti di partecipazione
2) In caso di risposta affermativa al precedente quesito n. 1), cioè che le categorie OS22 - OG3 - OG11 - OS23 - OS24 - OS25 possono essere subappaltate al 100% in caso di possesso di attestazione SOA nella cat. OG6 per classifica VIII da parte del concorrente singolo, si chiede se il subappaltatore che eseguirà le opere per le quali è richiesta la categoria "OS25" debba comprovare i "Requisiti di idoneità professionale“ di tale categoria, indicati a pagina 11 del Disciplinare che si riportano di seguito:
".........................secondo quanto disposto dall’art.7, comma 7, dell’All. II.18 al Codice, per i lavori relativi a scavi archeologici di cui alla categoria SOA OS25, l'idoneità professionale sotto il profilo organizzativo è dimostrata, inoltre, dalla presenza di archeologi in possesso dei titoli previsti dal DM di cui all’art.1, comma 3, dell’All. I.8 al Codice, in numero non inferiore al 30% dell'organico complessivo, con arrotondamento all'unità superiore. In alternativa, l'idoneità organizzativa dell'impresa è dimostrata dall'aver sostenuto per il personale dipendente con qualifica di archeologo, un costo complessivo, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore rispettivamente al 30% dell'importo dei lavori che rientrano nella categoria SOA OS25 e che siano stati realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la società organismo d'attestazione...................."
".........Per la comprova dei requisiti la Stazione Appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti"
ovvero, in alternativa, se è sufficiente da parte del subappaltatore stesso il possesso della attestazione SOA nella cat. OS25 per la richiesta classifica "I" a copertura dell'importo a b.a. di € 142.146,81.=
1) Si chiede conferma che un operatore economico in possesso della sola categoria "OG6" per classifica VIII - ILLIMITATA, possa partecipare all'appalto in forma "singola" (pertanto non in RTI), impegnandosi, in sede di partecipazione alla gara, a subappaltare, per l'intero importo, le categorie NON possedute: OS22 - OG3 - OG11 - OS23 - OS24 - OS25.
Ovviamente l'operatore economico è il possesso di tutti glia altri requisiti di partecipazione
2) In caso di risposta affermativa al precedente quesito n. 1), cioè che le categorie OS22 - OG3 - OG11 - OS23 - OS24 - OS25 possono essere subappaltate al 100% in caso di possesso di attestazione SOA nella cat. OG6 per classifica VIII da parte del concorrente singolo, si chiede se il subappaltatore che eseguirà le opere per le quali è richiesta la categoria "OS25" debba comprovare i "Requisiti di idoneità professionale“ di tale categoria, indicati a pagina 11 del Disciplinare che si riportano di seguito:
".........................secondo quanto disposto dall’art.7, comma 7, dell’All. II.18 al Codice, per i lavori relativi a scavi archeologici di cui alla categoria SOA OS25, l'idoneità professionale sotto il profilo organizzativo è dimostrata, inoltre, dalla presenza di archeologi in possesso dei titoli previsti dal DM di cui all’art.1, comma 3, dell’All. I.8 al Codice, in numero non inferiore al 30% dell'organico complessivo, con arrotondamento all'unità superiore. In alternativa, l'idoneità organizzativa dell'impresa è dimostrata dall'aver sostenuto per il personale dipendente con qualifica di archeologo, un costo complessivo, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore rispettivamente al 30% dell'importo dei lavori che rientrano nella categoria SOA OS25 e che siano stati realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la società organismo d'attestazione...................."
".........Per la comprova dei requisiti la Stazione Appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti"
ovvero, in alternativa, se è sufficiente da parte del subappaltatore stesso il possesso della attestazione SOA nella cat. OS25 per la richiesta classifica "I" a copertura dell'importo a b.a. di € 142.146,81.=
28/10/2025 17:29
Risposta
In riscontro al suddetto quesito si rappresenta che la classifica illimitata per la categoria SOA principale (OG6) è già richiesta per l’esecuzione dei lavori rientranti nella medesima categoria, non consentendo l’importo della classifica VIII di “coprire” l’importo totale dei lavori dell’appalto. Pertanto, nel caso di specie, possedendo la sola categoria SOA OG6 classifica VIII non è possibile subappaltare interamente tutte le lavorazioni rientranti nelle categorie scorporabili, avendo le stesse un peso rilevante per la totalità dell’appalto.
27/10/2025 18:57
Quesito #3
si chiede conferma che le lavorazioni rientranti nella categoria OS25 possano essere subappaltate al 100% e, conseguentemente, che tutte le richieste di qualifica connesse a tale categoria possano essere comprovate dal futuro subappaltatore.
Qualora la risposta sia affermativa, si chiede inoltre di chiarire se il nominativo del subappaltatore debba essere indicato in sede di offerta.
Qualora la risposta sia affermativa, si chiede inoltre di chiarire se il nominativo del subappaltatore debba essere indicato in sede di offerta.
28/10/2025 17:29
Risposta
In riscontro al suddetto quesito si rappresenta che, trattandosi di una categoria super specialistica, qualora l’operatore economico partecipante intenda subappaltare le lavorazioni rientranti nella medesima, il subappalto deve essere eseguito per intero (al 100%) ricorrendo quindi al cd. subappalto necessario, purché il subappaltatore sia in possesso dei requisiti previsti per l’esecuzione delle predette lavorazioni.
La ragione sociale del subappaltatore non deve essere indicata in sede di presentazione di offerta; pertanto, la verifica dei requisiti in capo allo stesso sarà effettuata, come di consueto, a seguito dell’eventuale aggiudicazione e prima della sottoscrizione del contratto.
La ragione sociale del subappaltatore non deve essere indicata in sede di presentazione di offerta; pertanto, la verifica dei requisiti in capo allo stesso sarà effettuata, come di consueto, a seguito dell’eventuale aggiudicazione e prima della sottoscrizione del contratto.
28/10/2025 17:27
Quesito #4
in considerazione del fatto che solo in data 27 Ottobre sono stati resi disponibili in piattaforma telematica sia il Disciplinare di gara che tutti gli altri documenti di gara tra cui l'intero progetto esecutivo, stante la scadenza fissata a portale per la presentazione dell' offerta prevista per il prossimo 21/11/2025, in considerazione dell' importanza e dell' importo della gara, si richiede la Proroga del suddetto termine di scadenza di un tempo congruo non inferiore a 15 giorni.
31/10/2025 10:14
Risposta
In riscontro al suddetto quesito si informa che non è possibile concedere una proroga del termine per la presentazione delle offerte.
28/10/2025 18:45
Quesito #5
Si chiede se un RTI costituendo formato da una impresa in possesso di OG6 VIII e OS22 III e un'altra impresa in possesso di OG6 VIII e OS22 V (categorie OG3, OG11, OS23 di adeguate classifiche che coprono gli importi previsti da disciplinare di gara) possa partecipare subappaltando a impresa qualificata la parte restante di OS22 non in possesso dal raggruppamento e il 100% dei lavori OS24 e OS25
31/10/2025 10:15
Risposta
In riscontro al suddetto quesito si rappresenta che, nel caso di specie, essendo il RTI qualificato per la maggior parte delle lavorazioni oggetto dell’appalto, è possibile subappaltare la parte mancante relativa alla categoria SOA OS22 e la totalità delle lavorazioni rientranti nelle categorie OS24 e OS25, fermo restando il possesso in capo ai subappaltatori dei requisiti previsti dalla lex specialis di gara.
29/10/2025 09:19
Quesito #6
si pone il seguente quesito: questa scrivente impresa è in possesso della categoria OG6 illimitata e della categoria OG3 illimitata. Un fatturato complessivo nei 5 anni antecedenti la pubblicazione del bando superiore ai 100 milioni. E' possibile la partecipazione subappaltando interamente ( c.d. subappalto qualificante ) tutte le categorie scorporabili OS22 - OS23 - OS24 - OS25?
31/10/2025 10:16
Risposta
In riscontro al suddetto quesito si rappresenta che, nel caso di specie, possedendo delle qualificazioni adeguate e significative per l’esecuzione in proprio di gran parte delle lavorazioni oggetto dell’appalto, in linea con il principio dell'art. 119, comma 1, del D.lgs. 36/2023, è possibile ricorrere al subappalto per le lavorazioni richieste. Si precisa, inoltre, che il requisito di capacità economica e finanziaria richiesto per l’esecuzione dei lavori rientranti nella categoria principale, è requisito di partecipazione, senza il quale non è possibile partecipare alla procedura di gara.
29/10/2025 12:16
Quesito #7
Considerata la complessità della gara in oggetto sia da un punto progettuale che da un punto procedurale che rende difficoltoso il completamento della preparazione della gara in tempi brevi e vista la volontà della scrivente di fornire la miglior offerta tecnico/economica, si chiede una proroga di giorni 15 (QUINDICI) rispetto al termine previsto dal Disciplinare per la presentazione delle offerte.
31/10/2025 10:16
Risposta
In riscontro al suddetto quesito si informa che non è possibile concedere una proroga del termine per la presentazione delle offerte.
29/10/2025 16:52
Quesito #8
Si formulano i seguenti sei quesiti:
1) ci riferiamo alla Vs. cortese risposta del 28/10/2025 che per comodità riproponiamo:
In riscontro al suddetto quesito si rappresenta che la classifica illimitata per la categoria SOA principale (OG6) è già richiesta per l’esecuzione dei lavori rientranti nella medesima categoria, non consentendo l’importo della classifica VIII di “coprire” l’importo totale dei lavori dell’appalto. Pertanto, nel caso di specie, possedendo la sola categoria SOA OG6 classifica VIII non è possibile subappaltare interamente tutte le lavorazioni rientranti nelle categorie scorporabili, avendo le stesse un peso rilevante per la totalità dell’appalto.
e si rappresenta quanto segue:
- l'Allegato II.12 D. Lgs. n. 36/2023 prevede che:
- Articolo 2 - comma 4: Le classifiche sono stabilite secondo i seguenti livelli di importo:
- l) VIII: oltre euro 15.494.000.
- Articolo 6: Per gli appalti di importo a base di gara superiore a euro 20.658.000, l’operatore economico, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta e indiretta, non inferiore a 2,5 volte l’importo a base di gara; il requisito è comprovato secondo quanto previsto all’articolo 18, commi 7 e 8, ed e’ soggetto a verifica da parte delle stazioni appaltanti.
Appare pertanto evidente dall’interpretazione logica e sistematica delle disposizioni sopra richiamate, che in caso di lavori di importo superiore al limite convenzionale di qualificazione, la classifica VIII "ILLIMITATA" consente di eseguire lavori complessivamente senza limiti di importo, indipendentemente da tutte le categorie richiesta dal Bando, cosa questa confermata all'articolo 5) di pagina 8 del Disciplinare;
2) all'articolo 2.1) di pagina 5 del Disciplinare viene indicato che:
"Gli operatori economici devono essere qualificati per tutte le categorie di opere richieste per l’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto"
contrariamente, all'articolo 5) di pagina 8 del Disciplinare, si indica che:
"Ai sensi dell’art.30, comma 1, dell’Allegato II.12 del Codice, l’operatore singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alla categoria scorporabile non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente"
Si chiede pertanto un cortese chiarimento sulle due ipotesi che sembrano in contraddizione;
3) al punto 6.2 di pagina 10 del Disciplinare, alla voce "Requisiti di capacità tecnica e professionale" si richiede il "Possesso di attestazione SOA in corso validità per la categoria OG06 classifica VIII o superiore"
si chiede di chiarire cosa si intende con il termine "superiore" relativamente alla richiesta classifica VIII - ILLIMITATA;
4) premesso che non può essere subappaltata la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente "OG6", si chiede cortesemente di voler indicare la quota massima di subappaltabilità per ognuna delle categorie scorporabili:
- OS22 subappalto massimo ........... %
- OG3 subappalto massimo ........... %
- OG11 subappalto massimo ........... %
- OS23 subappalto massimo ........... %
- OS24 subappalto massimo ........... %
- OS25 subappalto massimo ........... %
5) A pagina 11 del Disciplinare si fa riferimento all'Allegato II.18 del Codice dei Contratti che stabilisce i requisiti aggiuntivi per la qualificazione SOA delle imprese relativamente ai lavori nel settore dei beni culturali, come scavi archeologici, restauro e manutenzione. Pertanto i requisiti di cui al citato articolo 7, comma 7 di tale allegato vengono preventivamente verificati dalle SOA e, qualora sussistano, consentono la qualificazione delle imprese in tali categorie (es. per la cat. OS25).
Ciò premesso, si chiede se il possesso della cat. "OS25" per classifica "I" sia condizione sufficiente per l'esecuzione di tali lavorazioni senza la necessità di comprova di ulteriori requisiti (p.e. organico, fatturato, costo del personale specializzato, lavori simili, etc. etc. )
6) Si chiede se un Operatore economico concorrente, in possesso delle seguenti categorie SOA:
- OG6 classifica VIII - ILLIMTATA;
- OG3 classifica VIII - ILLIMTATA;
- OG11 classifica VIII - ILLIMTATA;
- OS23 classifica I;
possa partecipare come impresa "singola" alla gara, impegnandosi a subappaltare per l'intero importo (subappalto c.d. necessario) le categorie non possedute: OS22 - OS24 - OS25.
Ovviamente l'operatore economico è il possesso di tutti gli altri requisiti di partecipazione.
1) ci riferiamo alla Vs. cortese risposta del 28/10/2025 che per comodità riproponiamo:
In riscontro al suddetto quesito si rappresenta che la classifica illimitata per la categoria SOA principale (OG6) è già richiesta per l’esecuzione dei lavori rientranti nella medesima categoria, non consentendo l’importo della classifica VIII di “coprire” l’importo totale dei lavori dell’appalto. Pertanto, nel caso di specie, possedendo la sola categoria SOA OG6 classifica VIII non è possibile subappaltare interamente tutte le lavorazioni rientranti nelle categorie scorporabili, avendo le stesse un peso rilevante per la totalità dell’appalto.
e si rappresenta quanto segue:
- l'Allegato II.12 D. Lgs. n. 36/2023 prevede che:
- Articolo 2 - comma 4: Le classifiche sono stabilite secondo i seguenti livelli di importo:
- l) VIII: oltre euro 15.494.000.
- Articolo 6: Per gli appalti di importo a base di gara superiore a euro 20.658.000, l’operatore economico, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta e indiretta, non inferiore a 2,5 volte l’importo a base di gara; il requisito è comprovato secondo quanto previsto all’articolo 18, commi 7 e 8, ed e’ soggetto a verifica da parte delle stazioni appaltanti.
Appare pertanto evidente dall’interpretazione logica e sistematica delle disposizioni sopra richiamate, che in caso di lavori di importo superiore al limite convenzionale di qualificazione, la classifica VIII "ILLIMITATA" consente di eseguire lavori complessivamente senza limiti di importo, indipendentemente da tutte le categorie richiesta dal Bando, cosa questa confermata all'articolo 5) di pagina 8 del Disciplinare;
2) all'articolo 2.1) di pagina 5 del Disciplinare viene indicato che:
"Gli operatori economici devono essere qualificati per tutte le categorie di opere richieste per l’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto"
contrariamente, all'articolo 5) di pagina 8 del Disciplinare, si indica che:
"Ai sensi dell’art.30, comma 1, dell’Allegato II.12 del Codice, l’operatore singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alla categoria scorporabile non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente"
Si chiede pertanto un cortese chiarimento sulle due ipotesi che sembrano in contraddizione;
3) al punto 6.2 di pagina 10 del Disciplinare, alla voce "Requisiti di capacità tecnica e professionale" si richiede il "Possesso di attestazione SOA in corso validità per la categoria OG06 classifica VIII o superiore"
si chiede di chiarire cosa si intende con il termine "superiore" relativamente alla richiesta classifica VIII - ILLIMITATA;
4) premesso che non può essere subappaltata la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente "OG6", si chiede cortesemente di voler indicare la quota massima di subappaltabilità per ognuna delle categorie scorporabili:
- OS22 subappalto massimo ........... %
- OG3 subappalto massimo ........... %
- OG11 subappalto massimo ........... %
- OS23 subappalto massimo ........... %
- OS24 subappalto massimo ........... %
- OS25 subappalto massimo ........... %
5) A pagina 11 del Disciplinare si fa riferimento all'Allegato II.18 del Codice dei Contratti che stabilisce i requisiti aggiuntivi per la qualificazione SOA delle imprese relativamente ai lavori nel settore dei beni culturali, come scavi archeologici, restauro e manutenzione. Pertanto i requisiti di cui al citato articolo 7, comma 7 di tale allegato vengono preventivamente verificati dalle SOA e, qualora sussistano, consentono la qualificazione delle imprese in tali categorie (es. per la cat. OS25).
Ciò premesso, si chiede se il possesso della cat. "OS25" per classifica "I" sia condizione sufficiente per l'esecuzione di tali lavorazioni senza la necessità di comprova di ulteriori requisiti (p.e. organico, fatturato, costo del personale specializzato, lavori simili, etc. etc. )
6) Si chiede se un Operatore economico concorrente, in possesso delle seguenti categorie SOA:
- OG6 classifica VIII - ILLIMTATA;
- OG3 classifica VIII - ILLIMTATA;
- OG11 classifica VIII - ILLIMTATA;
- OS23 classifica I;
possa partecipare come impresa "singola" alla gara, impegnandosi a subappaltare per l'intero importo (subappalto c.d. necessario) le categorie non possedute: OS22 - OS24 - OS25.
Ovviamente l'operatore economico è il possesso di tutti gli altri requisiti di partecipazione.
31/10/2025 10:20
Risposta
In riscontro al suddetto quesito si rappresenta che:
1) L’art.2, comma 5, dell’Allegato II.12 al Codice, fissa un limite convenzionale all’importo della classifica VIII (illimitato), per un importo pari a euro 20.658.000,00, motivo per il quale per appalti di lavori di importo superiore a euro 20.658.000,00 è richiesta, ulteriormente al possesso della qualificazione SOA anche il requisito di capacità economica e finanziaria relativo al fatturato.
2) L’indicazione prevista al par.2.1 del Disciplinare di gara si riferisce alla modalità di partecipazione in cui l'operatore economico sceglie di eseguire direttamente tutte le lavorazioni previste dall'appalto, possedendo l'attestazione SOA per la categoria prevalente e per tutte le categorie scorporabili, ciascuna per la classifica d'importo corretta. Invece, l’indicazione prevista al par.5 del Disciplinare di gara (art.30, comma 1, dell'Allegato II.12 del Codice) che consente formalmente all'operatore singolo di qualificarsi sulla prevalente per l'importo totale dei lavori, non autorizza automaticamente ad un subappalto integrale di tutte le altre lavorazioni, specialmente se queste hanno un peso economico rilevante, come nella procedura di gara di che trattasi.
3) Trattasi di refuso;
4) Non può essere prevista una quota massima di lavori subappaltabili fissata in percentuale per le singole categorie scorporabili, né per il totale;
5) È necessario possedere i requisiti previsti dal Disciplinare di gara;
6) Nel caso di specie, possedendo l’operatore economico delle qualificazioni adeguate e significative per l’esecuzione in proprio di gran parte delle lavorazioni oggetto dell’appalto, in linea con il principio dell'art. 119, comma 1, del D.lgs. 36/2023, è possibile partecipare quale impresa singola e ricorrere al subappalto per le lavorazioni richieste.
1) L’art.2, comma 5, dell’Allegato II.12 al Codice, fissa un limite convenzionale all’importo della classifica VIII (illimitato), per un importo pari a euro 20.658.000,00, motivo per il quale per appalti di lavori di importo superiore a euro 20.658.000,00 è richiesta, ulteriormente al possesso della qualificazione SOA anche il requisito di capacità economica e finanziaria relativo al fatturato.
2) L’indicazione prevista al par.2.1 del Disciplinare di gara si riferisce alla modalità di partecipazione in cui l'operatore economico sceglie di eseguire direttamente tutte le lavorazioni previste dall'appalto, possedendo l'attestazione SOA per la categoria prevalente e per tutte le categorie scorporabili, ciascuna per la classifica d'importo corretta. Invece, l’indicazione prevista al par.5 del Disciplinare di gara (art.30, comma 1, dell'Allegato II.12 del Codice) che consente formalmente all'operatore singolo di qualificarsi sulla prevalente per l'importo totale dei lavori, non autorizza automaticamente ad un subappalto integrale di tutte le altre lavorazioni, specialmente se queste hanno un peso economico rilevante, come nella procedura di gara di che trattasi.
3) Trattasi di refuso;
4) Non può essere prevista una quota massima di lavori subappaltabili fissata in percentuale per le singole categorie scorporabili, né per il totale;
5) È necessario possedere i requisiti previsti dal Disciplinare di gara;
6) Nel caso di specie, possedendo l’operatore economico delle qualificazioni adeguate e significative per l’esecuzione in proprio di gran parte delle lavorazioni oggetto dell’appalto, in linea con il principio dell'art. 119, comma 1, del D.lgs. 36/2023, è possibile partecipare quale impresa singola e ricorrere al subappalto per le lavorazioni richieste.
30/10/2025 13:02
Quesito #9
nel Disciplinare di gara all'art. 18 , in relazione alla documentazione richiesta per l'fferta tecnica, viene riportato che " La relazione potrà , a scelta dell'Operatore Economico, contenere schemi, diagrammi e disegni, atti a meglio evidenziare in forma grafica gli aspetti descritti". In merito a ciò, si chiede di chiarire se tali schemi, diagrammi e disegni devono sempre rientrare nelle due facciate A4 previste per ogni fascicolo o possono essere ulteriori documenti allegati alla stessa relazione. In caso di risposta positiva, si chiede quale formato è consentito usare per questi ulteriori documenti.
31/10/2025 10:20
Risposta
Gli schemi, i diagrammi e i disegni devono rientrano nel numero delle facciate previste.
30/10/2025 17:55
Quesito #10
In riferimento alla presente procedura, si rende noto che la ns. Società è dotata di un Collegio Sindacale ex art. 2409-bis c.c. che svolge anche funzioni di revisione legale dei conti. Pertanto si chiede conferma che il requisito di capacità economica e finanziaria possa essere certificato dallo stesso Collegio Sindacale della Società.
04/11/2025 14:52
Risposta
In riscontro al suddetto quesito si rappresenta che il Collegio Sindacale che svolge anche funzioni di revisione legale può certificare il requisito di capacità economica e finanziaria, purché sia composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro, così come previsto dall'art. 2409-bis c.c.
31/10/2025 09:53
Quesito #11
si chiede di confermare che l'operatore economico, qualificato nella cat. prevalente OG6 VIII, possa partecipare alla gara subappaltando al 100% le lavorazioni delle categorie scorporabili, ad esclusione della cat. OS25, per la quale si chiede se l'impresa qualificata nella suddetta categoria o che sia in possesso dei requisiti previsti dall’art10 dell’All.II.18 al Codice, debba necessariamente partecipare in Ati con il concorrente o se è ammesso l'istituto dell'avvalimento.
04/11/2025 14:53
Risposta
In riscontro al suddetto quesito si rappresenta che, come già precisato nelle risposte ai precedenti quesiti, l’operatore economico in possesso della sola qualificazione della categoria prevalente OG6 class. VIII non può partecipare alla presente procedura di gara in forma singola, subappaltando tutte le lavorazioni rientranti nelle categorie scorporabili. In merito alla possibilità di subappaltare le lavorazioni rientranti nella categoria OS25 si rimanda alle risposte precedenti e si precisa che è consentito l’avvalimento secondo quanto previsto dall’art.104 del Codice.
03/11/2025 10:34
Quesito #12
Si chiede se un RTI costituendo formato da una impresa in possesso di OG6 VIII e un'altra impresa in possesso di OG6 VII, OG3 VIII, OS23 V e OS24 II, possa partecipare subappaltando interamente ( c.d. subappalto qualificante ) le categorie scorporabili OS22 VII, OG11 III Bis e OS25 I non possedute dal raggruppamento. Si specifica che l'RTI è in possesso di fatturato complessivo nei 5 anni antecedenti la pubblicazione del bando superiore ai 100 milioni.
04/11/2025 14:51
Risposta
In riscontro al suddetto quesito si rappresenta che, nel caso di specie, possedendo il RTI delle qualificazioni adeguate e significative per l’esecuzione in proprio di gran parte delle lavorazioni oggetto dell’appalto, in linea con il principio dell'art. 119, comma 1, del D.lgs. 36/2023, è possibile ricorrere al subappalto per le lavorazioni richieste.
03/11/2025 10:37
Quesito #13
Con la presente, si richiede la pubblicazione degli elaborati di progetto in formato PDF, in sostituzione degli attuali file disponibili esclusivamente in formato .p7m.
Questa richiesta è motivata dall’esigenza di agevolare la consultazione e l’elaborazione della documentazione di gara, attualmente rallentata dalle difficoltà legate alla lettura e all’estrazione dei contenuti dagli atti firmati digitalmente.”
Questa richiesta è motivata dall’esigenza di agevolare la consultazione e l’elaborazione della documentazione di gara, attualmente rallentata dalle difficoltà legate alla lettura e all’estrazione dei contenuti dagli atti firmati digitalmente.”
13/11/2025 10:30
Risposta
In riscontro al suddetto quesito si rappresenta che, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici e digitalizzazione, gli elaborati di progetto devono essere obbligatoriamente pubblicati in un formato che ne garantisca l'integrità, l'autenticità e l'immodificabilità. Pertanto, non è possibile sostituire i file .p7m con file PDF non firmati digitalmente.
03/11/2025 14:09
Quesito #14
“In riferimento al contenuto dell’offerta tecnica (rif. Cap.18 del Disciplinare), nella quale è prevista per ogni criterio una relazione tecnico-illustrativa composta da diversi fascicoli di max n.2 facciate formato A4, ciascuno afferente ad ogni singolo sotto criterio, si chiede se a supporto di quanto detto sia possibile allegare elaborati grafici in formato A3, e/o schede tecniche, e/o lista mezzi, e/o CV delle figure impegnate, ai fini di redigere un’offerta più chiara ed esaustiva.”
“Considerato il notevole impatto delle lavorazioni nel contesto urbano, e le numerose interferenze presenti, ai fini di produrre un offerta quando più rispettosa, sostenibile e non invasiva nei confronti della comunità locale, si richiede cortesemente una proroga di 15 giorni della data di presentazione della stessa, ai fini di predisporre uno studio attento e di dettaglio per limitare gli impatti delle lavorazioni”.
“Considerato il notevole impatto delle lavorazioni nel contesto urbano, e le numerose interferenze presenti, ai fini di produrre un offerta quando più rispettosa, sostenibile e non invasiva nei confronti della comunità locale, si richiede cortesemente una proroga di 15 giorni della data di presentazione della stessa, ai fini di predisporre uno studio attento e di dettaglio per limitare gli impatti delle lavorazioni”.
04/11/2025 14:50
Risposta
In riscontro al suddetto quesito si rappresenta che, così come previsto nel Disciplinare di gara “la relazione potrà, a scelta dell’Operatore Economico, contenere schemi, diagrammi e disegni, atti a meglio evidenziare in forma grafica gli aspetti descritti.”, pertanto non potranno essere allegati alla suddetta relazione gli elaborati grafici ma dovranno far parte della stessa. Si precisa, inoltre, che non potranno essere allegati i CV delle figure da impegnare in quanto non sono oggetto di valutazione e conseguente attribuzione del punteggio. In merito all’elenco dei mezzi, invece, lo stesso dovrà essere presente nella relazione relativa al sub criterio C.1, così come previsto dal Disciplinare di gara.
03/11/2025 15:15
Quesito #15
Considerato che saranno apprezzati le soluzioni che migliorino quanto previsto dal progetto, producendo calcoli idraulici, strutturali, etc, per il criterio A.1, e l'impatto gestionale delle opere offerte in termini di consumi energetici, consumo di reattivi,e quantità di fanghi prodotti per il criterio A.2, si chiede se possibile allegare oltre alle due facciate previste dal disciplinare di gara, ulteriori allegati che descrivano le migliorie proposte.
05/11/2025 15:38
Risposta
In riscontro al suddetto quesito si rappresenta che le relazioni tecniche dovranno attenersi a quanto espressamente previsto dal Disciplinare di gara.
04/11/2025 11:06
Quesito #16
Si richiede di sapere se, ai sensi della normativa vigente e di quanto previsto dal disciplinare di gara, è ammesso l’avvalimento per le categorie OG6 e OS22.
05/11/2025 15:37
Risposta
In riscontro al suddetto quesito si rappresenta che è possibile ricorrere all’avvalimento secondo quanto previsto dall’art.104 del D.lgs.36/2023 e dal Disciplinare di gara.
04/11/2025 11:09
Quesito #17
Si richiede di sapere se è ammesso l’avvalimento per soddisfare il requisito economico finanziario relativo all'aver realizzato, nei migliori cinque anni del decennio antecedente data di pubblicazione del bando un fatturato globale per un importo non inferiore a 2 volte l'importo dei lavori.
05/11/2025 15:37
Risposta
In riscontro al suddetto quesito si rappresenta che è possibile ricorrere all’avvalimento secondo quanto previsto dall’art.104 del D.lgs.36/2023 e dal Disciplinare di gara.
04/11/2025 14:58
Quesito #18
Si chiede conferma che, per soddisfare il requisito di capacità economica e finanziaria (aver realizzato, nei migliori cinque anni del decennio antecedente data di pubblicazione del bando un fatturato globale per un importo non inferiore a 2 volte l'importo dei lavori) l'importo minimo richiesto è pari ad € 70.154.063,72.
05/11/2025 15:36
Risposta
In riscontro al suddetto quesito si rappresenta che l’importo non inferiore a 2 volte l’importo dei lavori riguarda l’appalto nella sua totalità e non i lavori rientranti nella categoria OG6, pertanto l’importo minimo è pari a euro 101.398.924,78.
04/11/2025 15:25
Quesito #19
Con riferimento alla richiesta contenuta a pagina 10 del disciplinare di gara, relativa all’indicazione del fatturato dell’azienda partecipante e della sua esposizione finanziaria, si chiede di confermare che sia ritenuto conforme quanto segue:
Il concorrente intende fornire, per ciascuna società partecipante, gli ultimi bilanci approvati e certificati dalla società di revisione, dai quali risultano sia il fatturato sia la posizione finanziaria netta (PFN), elementi che riteniamo rappresentativi dell’esposizione finanziaria dell’impresa.
Per una delle società componente il raggruppamento, che ha presentato al 31/12/2024 il bilancio in forma abbreviata, si potrà rilasciare una dichiarazione di un revisore legale che attesti i dati economico finanziari di riferimento.
Si chiede di confermare le soluzioni proposte che verranno fornite in sede di partecipazione alla gara.
Il concorrente intende fornire, per ciascuna società partecipante, gli ultimi bilanci approvati e certificati dalla società di revisione, dai quali risultano sia il fatturato sia la posizione finanziaria netta (PFN), elementi che riteniamo rappresentativi dell’esposizione finanziaria dell’impresa.
Per una delle società componente il raggruppamento, che ha presentato al 31/12/2024 il bilancio in forma abbreviata, si potrà rilasciare una dichiarazione di un revisore legale che attesti i dati economico finanziari di riferimento.
Si chiede di confermare le soluzioni proposte che verranno fornite in sede di partecipazione alla gara.
10/11/2025 14:16
Risposta
In riscontro al suddetto quesito si confermano le soluzioni proposte per il soddisfacimento del requisito di capacità economica e finanziaria.
04/11/2025 18:22
Quesito #20
Si chiede di conoscere se la certificazione richiesta al punto "6.2 REQUISITI SPECIALI - Requisiti di capacità economica e finanziaria" del disciplinare vada redatta anche nel caso in cui il concorrente sia un Consorzio Stabile che dimostra il volume d'affari attraverso il cd "cumulo alla rinfusa" delle consorziate.
10/11/2025 14:16
Risposta
In riscontro al suddetto quesito si rappresenta che anche nel caso di partecipazione come Consorzio Stabile è necessario conformarsi a quanto esplicitamente richiesto dal Disciplinare di gara. Pertanto, il Consorzio Stabile dovrà produrre una certificazione unica o un insieme di certificazioni (una per ciascuna consorziata i cui requisiti sono sommati) che, nel loro complesso, attestino il raggiungimento del fatturato globale richiesto.
05/11/2025 10:21
Quesito #21
Per quanto riguarda la comprova del requisiti di capacità economica e finanziaria visti i tempi ristrettissimi è possibile inserire copia dei bilanci con nota di deposito in sostituzione della certificazione della società di revisione per la quale occorrono tempi molto lunghi?
10/11/2025 14:17
Risposta
In riscontro al suddetto quesito si rappresenta che non è possibile sostituire la certificazione della società di revisione con la presentazione dei bilanci. Pertanto, è necessario attenersi a quanto espressamente previsto dal Disciplinare di gara.
05/11/2025 16:48
Quesito #22
si chiede se è possibile aggiungere elaborati grafici per meglio rappresentare le migliorie richieste al criterio B.
10/11/2025 14:17
Risposta
In riscontro al suddetto quesito si conferma che, così come previsto nel Disciplinare di gara “la relazione potrà, a scelta dell’Operatore Economico, contenere schemi, diagrammi e disegni, atti a meglio evidenziare in forma grafica gli aspetti descritti.”, pertanto non è possibile aggiungere gli elaborati grafici alla relazione ma dovranno far parte della stessa.
06/11/2025 13:01
Quesito #23
Vista la complessità della gara in oggetto che rende difficoltoso il completamento della preparazione della gara in tempi brevi ( vista anche la contemporanea presenza di un'importante fiera di settore che ha visti impegnati molti professionisti del settore ), al fine di avere l'opportunità di formulare una migliore offerta tecnico/economica, si chiede una proroga di giorni 15 (QUINDICI) rispetto al termine previsto dal Disciplinare per la presentazione delle offerte.
13/11/2025 10:31
Risposta
In riscontro al suddetto quesito si informa che non è possibile concedere una proroga del termine per la presentazione delle offerte.
06/11/2025 14:40
Quesito #24
In riferimento alla procedura in oggetto con scadenza di presentazione delle offerte prevista per il giorno 21/11/2025 alle ore 13:00, si rappresenta quanto segue,
VISTO
· la particolare complessità dei documenti da produrre, relativamente alla parte tecnica;
Si riscontrano conseguentemente forti ritardi da parte dei fornitori nell’invio dei preventivi richiesti, con conseguenti difficoltà nella corretta definizione della parte economica della proposta;
la necessità di approfondire eventualmente anche su campo le attività tecniche connesse alla realizzazione dei lavori;
l'importanza di sviluppare una proposta con soluzioni tecniche finalizzate all’ottimizzazione della realizzazione degli interventi funzionali al superamento delle criticità del sistema fognario e depurativo del Comune in questione.
CONSIDERATO
che è interesse dello scrivente operatore economico realizzare la migliore offerta possibile;
che la presente richiesta di proroga è volta a garantire la migliore qualità dell’offerta dell’OE, e la massima partecipazione alla Stazione Appaltante
SI INOLTRA FORMALE RICHIESTA
per una proroga di 30 giorni naturali e consecutivi, con nuova fissazione del termine per presentare offerta stabilito al giorno 21/12/2025.
VISTO
· la particolare complessità dei documenti da produrre, relativamente alla parte tecnica;
Si riscontrano conseguentemente forti ritardi da parte dei fornitori nell’invio dei preventivi richiesti, con conseguenti difficoltà nella corretta definizione della parte economica della proposta;
la necessità di approfondire eventualmente anche su campo le attività tecniche connesse alla realizzazione dei lavori;
l'importanza di sviluppare una proposta con soluzioni tecniche finalizzate all’ottimizzazione della realizzazione degli interventi funzionali al superamento delle criticità del sistema fognario e depurativo del Comune in questione.
CONSIDERATO
che è interesse dello scrivente operatore economico realizzare la migliore offerta possibile;
che la presente richiesta di proroga è volta a garantire la migliore qualità dell’offerta dell’OE, e la massima partecipazione alla Stazione Appaltante
SI INOLTRA FORMALE RICHIESTA
per una proroga di 30 giorni naturali e consecutivi, con nuova fissazione del termine per presentare offerta stabilito al giorno 21/12/2025.
13/11/2025 10:32
Risposta
In riscontro al suddetto quesito si informa che non è possibile concedere una proroga del termine per la presentazione delle offerte.
07/11/2025 12:18
Quesito #25
Il disciplinare di gara prevede che l’aggiudicatario debba garantire l’applicazione del CCNL “Edilizia – Settore Industria e Artigianato” oppure di altro contratto che garantisca le medesime tutele economiche e normative ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 36/2023.
La scrivente evidenzia che, nell’ambito dell’appalto in oggetto, sarà incaricata della realizzazione integrale delle lavorazioni impiantistiche afferenti alle categorie OG11 (impianti tecnologici) e OS22 (impianti di depurazione), che rappresentano una quota rilevante e autonoma dell’intervento complessivo.
Tali lavorazioni rientrano a pieno titolo nel settore dell’impiantistica industriale ed elettromeccanica, tradizionalmente inquadrato nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro “Metalmeccanica – Industria e Installazione di Impianti” (codice CNEL C011), che costituisce il contratto di riferimento per le imprese operanti nel comparto.
Alla luce della specificità e della consistenza delle lavorazioni sopra richiamate, e in conformità al disposto dell’art. 11 del D.Lgs. 36/2023 – che impone l’applicazione del contratto collettivo di settore coerente con l’attività effettivamente svolta – la scrivente chiede che sia espressamente ammessa, accanto al CCNL “Edilizia – Industria e Artigianato” indicato nel disciplinare, anche l’applicazione del CCNL “Metalmeccanica – Installazione di Impianti” (C011) per le imprese che eseguiranno le lavorazioni impiantistiche di propria competenza.
La scrivente evidenzia che, nell’ambito dell’appalto in oggetto, sarà incaricata della realizzazione integrale delle lavorazioni impiantistiche afferenti alle categorie OG11 (impianti tecnologici) e OS22 (impianti di depurazione), che rappresentano una quota rilevante e autonoma dell’intervento complessivo.
Tali lavorazioni rientrano a pieno titolo nel settore dell’impiantistica industriale ed elettromeccanica, tradizionalmente inquadrato nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro “Metalmeccanica – Industria e Installazione di Impianti” (codice CNEL C011), che costituisce il contratto di riferimento per le imprese operanti nel comparto.
Alla luce della specificità e della consistenza delle lavorazioni sopra richiamate, e in conformità al disposto dell’art. 11 del D.Lgs. 36/2023 – che impone l’applicazione del contratto collettivo di settore coerente con l’attività effettivamente svolta – la scrivente chiede che sia espressamente ammessa, accanto al CCNL “Edilizia – Industria e Artigianato” indicato nel disciplinare, anche l’applicazione del CCNL “Metalmeccanica – Installazione di Impianti” (C011) per le imprese che eseguiranno le lavorazioni impiantistiche di propria competenza.
10/11/2025 14:19
Risposta
In riscontro al suddetto quesito si rappresenta che, come previsto dal Disciplinare di gara, l’operatore economico può indicare anche altro CCNL che garantisca le medesime tutele economiche e normative dell’art.11 del D.lgs. 36/2023, pertanto si conferma quanto richiesto.
07/11/2025 16:07
Quesito #26
La procedura in corso presenta un elevato grado di complessità, sia per la natura tecnica delle prestazioni richieste sia per la necessità di predisporre una documentazione tecnica articolata e coerente con le specifiche progettuali. A ciò si aggiunge il fatto che il tempo concesso per la preparazione dell’offerta, risulta particolarmente limitato in rapporto all’ampiezza degli elaborati richiesti e alle verifiche necessarie per garantire un’offerta completa, seria e di qualità. Al fine di assicurare la massima accuratezza, conformità e competitività dell’offerta tecnica — nell’interesse stesso della Stazione Appaltante, che potrà così ricevere proposte più approfondite e rispondenti agli obiettivi del bando — si chiede cortesemente una proroga dei termini di presentazione di almeno 15 giorni rispetto alla scadenza attualmente prevista.
13/11/2025 10:30
Risposta
In riscontro al suddetto quesito si informa che non è possibile concedere una proroga del termine per la presentazione delle offerte.
10/11/2025 11:10
Quesito #27
Si chiede se in sostituzione all'allegato B dichiarazione familiari conviventi è possibile allegare la certificazione di iscrizione alla White list.
11/11/2025 09:10
Risposta
In riscontro al suddetto quesito si conferma la possibilità di allegare la certificazione di iscrizione alla White list, dalla quale si evince la data dell’iscrizione e la relativa scadenza, purché dal momento dell’iscrizione non vi siano state variazioni riguardo ai familiari conviventi. Si precisa, che non sarà ritenuta valida, invece, la sola richiesta di iscrizione alla White list.
10/11/2025 11:13
Quesito #28
Con riferimento al requisito di capacità economica e finanziaria " aver realizzato, nei migliori cinque anni del decennio antecedente data di pubblicazione del bandi un fatturato globale per un importo non inferiore a 2 volte l'importo dei lavori" per cui viene chiesto " per la comprova del requisiti, l'operatore economico dovrà allegare il certificato rilasciato dalla società di revisione di sede di presentazione dell'offerta" si chiede di confermare tale previsione anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 18, commi 7 e 8 dell'allegato II.12 del codice degli appalti.
11/11/2025 09:09
Risposta
In riscontro al suddetto quesito si rappresenta che la parte terza dell’allegato II.12 al Codice riguarda i requisiti per ottenere la qualificazione SOA. Pertanto, si conferma quanto già espresso nelle risposte ai quesiti precedenti e si prega di attenersi a quanto previsto dal Disciplinare di gara.
10/11/2025 11:42
Quesito #29
nel caso in cui l'operatore economico sia in possesso di attestazione SOA non esclusivamente in OS25, si chiede se le referenze bancarie devono in ogni caso essere presentate
11/11/2025 09:09
Risposta
In riscontro al suddetto quesito si rappresenta che, così come previsto dal Disciplinare di gara, le referenze bancarie devono essere presentate unicamente nel caso in cui l’attestazione SOA riguardi la sola categoria OS25.
11/11/2025 11:01
Quesito #30
Premesso:
- che ai sensi del comma 6, dell’art. 2 dell’Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023, “Per gli appalti di importo a base di gara superiore a euro 20.658.000, l'operatore economico, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta e indiretta, non inferiore a 2,5 volte l'importo a base di gara; il requisito è comprovato secondo quanto previsto all'articolo 18, commi 7 e 8, ed è soggetto a verifica da parte delle stazioni appaltanti.”
- che il suddetto requisito è comprovato secondo quanto previsto all'articolo 18, commi 7 e 8, e segnatamente: “7. La cifra di affari in lavori relativa all'attività diretta è comprovata: da parte delle ditte individuali, delle società di persone, dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili con le dichiarazioni annuali IVA e con le relative ricevute di presentazione da parte delle società di capitale con i bilanci riclassificati in conformità delle direttive europee e con le relative note di deposito. 8. La cifra di affari in lavori relativa alla attività indiretta è attribuita in proporzione alle quote di partecipazione dell'impresa richiedente ai consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere f) e h), del codice, e alle società fra imprese riunite dei quali l'impresa stessa fa parte, nel caso in cui questi abbiano fatturato direttamente alla stazione appaltante e non abbiano ricevuto fatture per lavori
eseguiti da parte di soggetti consorziati. La cifra di affari in lavori relativa alla attività indiretta è comprovata con i bilanci riclassificati in conformità delle direttive europee e le relative note di deposito o con le dichiarazioni annuali IVA e relative ricevute di presentazione qualora i soggetti partecipati non siano obbligati alla redazione e deposito dei bilanci.”
Visto il divieto di aggravamento del procedimento amministrativo di cui all’art. 1, 2° comma della legge 7.8.1990, n. 241 nonché il principio di tassatività delle cause di esclusione sancito dall’art. 10 del D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii.
Si chiede di confermare se è corretta l’interpretazione secondo cui il requisito di capacità economica e finanziaria di cui al punto 6.2 del disciplinare di gara possa essere comprovato, ai sensi dell’art. 18, commi 7 e 8, dell’Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023.
- che ai sensi del comma 6, dell’art. 2 dell’Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023, “Per gli appalti di importo a base di gara superiore a euro 20.658.000, l'operatore economico, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta e indiretta, non inferiore a 2,5 volte l'importo a base di gara; il requisito è comprovato secondo quanto previsto all'articolo 18, commi 7 e 8, ed è soggetto a verifica da parte delle stazioni appaltanti.”
- che il suddetto requisito è comprovato secondo quanto previsto all'articolo 18, commi 7 e 8, e segnatamente: “7. La cifra di affari in lavori relativa all'attività diretta è comprovata: da parte delle ditte individuali, delle società di persone, dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili con le dichiarazioni annuali IVA e con le relative ricevute di presentazione da parte delle società di capitale con i bilanci riclassificati in conformità delle direttive europee e con le relative note di deposito. 8. La cifra di affari in lavori relativa alla attività indiretta è attribuita in proporzione alle quote di partecipazione dell'impresa richiedente ai consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere f) e h), del codice, e alle società fra imprese riunite dei quali l'impresa stessa fa parte, nel caso in cui questi abbiano fatturato direttamente alla stazione appaltante e non abbiano ricevuto fatture per lavori
eseguiti da parte di soggetti consorziati. La cifra di affari in lavori relativa alla attività indiretta è comprovata con i bilanci riclassificati in conformità delle direttive europee e le relative note di deposito o con le dichiarazioni annuali IVA e relative ricevute di presentazione qualora i soggetti partecipati non siano obbligati alla redazione e deposito dei bilanci.”
Visto il divieto di aggravamento del procedimento amministrativo di cui all’art. 1, 2° comma della legge 7.8.1990, n. 241 nonché il principio di tassatività delle cause di esclusione sancito dall’art. 10 del D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii.
Si chiede di confermare se è corretta l’interpretazione secondo cui il requisito di capacità economica e finanziaria di cui al punto 6.2 del disciplinare di gara possa essere comprovato, ai sensi dell’art. 18, commi 7 e 8, dell’Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023.
13/11/2025 10:28
Risposta
In riscontro al suddetto quesito si rappresenta che è stata già fornita una risposta in merito. In ogni caso si ribadisce che, ai sensi dell’art.103, comma 1, lett.a) del Codice secondo il quale Per gli appalti di lavori di importo pari o superiore ad euro 20.658.000, oltre ai requisiti di cui all'art.100, la stazione appaltante può richiedere requisiti aggiuntivi:a) per verificare la capacità economico-finanziaria dell’operatore economico; in tal caso quest’ultimo fornisce i parametri economico-finanziari significativi richiesti, certificati da società di revisione ovvero da altri soggetti preposti che si affianchino alle valutazioni tecniche proprie dell'organismo di certificazione, da cui emerga in modo inequivoco l’esposizione finanziaria dell’operatore economico al momento in cui partecipa a una gara di appalto; pertanto si prega di attenersi a quanto esplicitamente previsto dal Disciplinare di gara.
11/11/2025 11:59
Quesito #31
si rappresenta che, nel corso della scorsa settimana, si è svolta a Rimini la fiera ECOMONDO, manifestazione alla quale hanno preso parte tutti i principali fornitori rilevanti ai fini di una corretta e completa valutazione economica dell’appalto.
Tale circostanza ha determinato un inevitabile rallentamento nelle attività di raccolta e formalizzazione delle offerte commerciali.
Alla luce di quanto sopra, si chiede cortesemente la concessione di una proroga congrua di due settimane al termine ultimo per la presentazione.
Tale circostanza ha determinato un inevitabile rallentamento nelle attività di raccolta e formalizzazione delle offerte commerciali.
Alla luce di quanto sopra, si chiede cortesemente la concessione di una proroga congrua di due settimane al termine ultimo per la presentazione.
13/11/2025 10:32
Risposta
In riscontro al suddetto quesito si informa che non è possibile concedere una proroga del termine per la presentazione delle offerte.
11/11/2025 12:32
Quesito #32
Dal momento che, nella settimana scorsa, si è svolta a Rimini la fiera ECOMONDO, evento che ha coinvolto tutti i principali fornitori e partner tecnici necessari per l’elaborazione di un’adeguata valutazione economica dell'appalto, la concomitante partecipazione degli operatori ha determinato un ritardo significativo nella raccolta delle offerte commerciali, indispensabili alla formulazione di un’offerta completa, congrua e coerente con le richieste della Stazione Appaltante. Al fine di garantire una proposta tecnica ed economica accurata e aderente alle esigenze della committenza, si chiede pertanto una proroga del termine di presentazione di 10 giorni.
13/11/2025 10:33
Risposta
In riscontro al suddetto quesito si informa che non è possibile concedere una proroga del termine per la presentazione delle offerte.
11/11/2025 15:44
Quesito #33
Al fine di consentire una corretta consultazione della documentazione tecnica si chiede cortesemente di rendere disponibili gli elaborati progettuali anche in formato PDF privo di firma digitale, in quanto alcuni file, sebbene regolarmente firmati digitalmente, presentano difficoltà in fase di apertura e di lettura del contenuto.
13/11/2025 10:28
Risposta
In riscontro al suddetto quesito si rappresenta che è stata già fornita una risposta in merito. Si chiede di provare mediante diverso applicativo all’apertura dei file che presentano difficoltà di lettura e se il problema persiste di indicare quali siano i file oggetto di tale difficoltà.
11/11/2025 15:58
Quesito #34
A pagina 22 del disciplinare, in riferimento al soccorso istruttorio viene riportato che non è sanabile mediante soccorso istruttorio l’omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l’assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all’art.9 del presente Disciplinare. Tale dichiarazione non è riportata nella domanda di partecipazione ne è presente un articolo 9 riferito al suddetto impegno. Chiediamo se trattasi di refuso o se la dichiarazione è da rendere obbligatoriamente. Inoltre chiediamo se per tale procedura sussiste l'obbligo di presentazione della copia dell’ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell’art.46 del decreto legislativo n. 198 del 2006, per le imprese che occupano oltre cinquanta dipendenti.
13/11/2025 10:27
Risposta
In riscontro al suddetto quesito si rappresenta che trattasi di mero refuso; pertanto, per la presente procedura di gara non è necessario rendere alcuna dichiarazione in merito né presentare l’ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile.
12/11/2025 15:43
Quesito #35
In riferimento alle tempistiche previste in progetto per l’esecuzione dell’opera, si chiede di chiarire l’incongruenza tra la durata lavori indicata nei diversi documenti a base di gara. Nell’elaborato “9.1 - CRONOPROGRAMMA DELLE OPERE DI FOGNATURA E DEL P0” al paragrafo 3.5 DURATA DEI LAVORI, è riportata la durata di 588 giorni naturali e consecutivi, congruente con la durata prevista da disciplinare di gara al capitolo 4. DURATA DELL’APPALTO E PENALI.
In contrasto con tali indicazioni, la durata lavori rappresentata nel diagramma di Gantt considera molti giorni in più.
Si chiede di chiarire tale incongruenza.
In contrasto con tali indicazioni, la durata lavori rappresentata nel diagramma di Gantt considera molti giorni in più.
Si chiede di chiarire tale incongruenza.
15/11/2025 08:55
Risposta
In riscontro al suddetto quesito si rappresenta che la durata dell’appalto è pari a 588 giorni naturali e consecutivi, così come riportato nel cronoprogramma e al par. 4 del Disciplinare di gara. Si provvederà nel più breve tempo possibile ad aggiornare la documentazione di gara che presenta un’indicazione relativa alla durata diversa da quella corretta. Si ringrazia per la segnalazione.
13/11/2025 10:05
Quesito #36
possedendo la Cat. OG6 VIII, ma non la OS23 e OS25, si conferma che sia possibile partecipare subappaltando al 100% le categorie scorporabili non in possesso (OS23 e OS25).
15/11/2025 08:55
Risposta
In riscontro al suddetto quesito si rappresenta che sono presenti numerosi quesiti e relative risposte in merito e, come già chiarito, non è possibile partecipare possedendo la sola categoria SOA OG6 classifica VIII e subappaltando interamente tutte le lavorazioni rientranti nelle categorie scorporabili, avendo le stesse un peso rilevante per la totalità dell’appalto. Dal quesito posto non è chiaro quali qualificazioni SOA siano possedute dall’operatore economico.
13/11/2025 11:01
Quesito #37
1) Con riferimento al requisito di capacità economica e finanziaria " aver realizzato, nei migliori cinque anni del decennio antecedente data di
pubblicazione del bandi un fatturato globale per un importo non inferiore a 2 volte l'importo dei lavori, per la comprova del requisiti, l'operatore economico può allegare dichiarazione resa da parte terza iscritto al registro dei revisori Legali?
2) Inoltre si chiede che il fatturato globale richiesto si riferisce all’importo desunto dal bilancio alla voce “Valore della produzione” del Conto Economico?
15/11/2025 08:53
Risposta
In riscontro al suddetto quesito si rappresenta che:
1) Il requisito di capacità economica e finanziaria dovrà essere certificato da società di revisione ovvero da altri soggetti preposti, iscritti nell'apposito registro, così come previsto dall'art. 2409-bis c.c.
2) per "fatturato globale" si intende l'importo relativo ai ricavi caratteristici dell'attività dell'impresa dell'impresa, al netto dell'IVA. La corretta individuazione della voce o delle voci del Conto Economico da cui desumere tale importo è demandata alla cura e alla responsabilità dell’operatore economico partecipante.
1) Il requisito di capacità economica e finanziaria dovrà essere certificato da società di revisione ovvero da altri soggetti preposti, iscritti nell'apposito registro, così come previsto dall'art. 2409-bis c.c.
2) per "fatturato globale" si intende l'importo relativo ai ricavi caratteristici dell'attività dell'impresa dell'impresa, al netto dell'IVA. La corretta individuazione della voce o delle voci del Conto Economico da cui desumere tale importo è demandata alla cura e alla responsabilità dell’operatore economico partecipante.
13/11/2025 16:37
Quesito #38
Con riferimento ai requisiti di idoneità professionale richiesti per l’esecuzione dei lavori relativi alla categoria SOA OS25 (Scavi archeologici), si chiede di conoscere se, ai fini della dimostrazione del requisito in oggetto, possa essere considerato valido il possesso, da parte dell’impresa concorrente, di un Direttore Tecnico archeologo, in possesso dei titoli previsti dal D.M. di cui all’art. 1, comma 3, dell’Allegato I.8 al Codice dei contratti pubblici, non inquadrato come dipendente dell’impresa ma operante in qualità di libero professionista, con rapporto regolato da contratto d’opera e corrispettivo documentato mediante fattura.
Si chiede inoltre di confermare se, in tale ipotesi, il requisito economico riferito al costo sostenuto per la prestazione professionale possa essere ritenuto congruo e idoneo a dimostrare la sussistenza del requisito, qualora tale costo non risulti inferiore al 30% dell’importo dei lavori ricadenti nella categoria OS25, come previsto dal disciplinare di gara, oppure non occorre la dimostrazione di tali requisiti per operatori economici in possesso di attestazione SOA nella categoria OS25.
Si chiede inoltre di confermare se, in tale ipotesi, il requisito economico riferito al costo sostenuto per la prestazione professionale possa essere ritenuto congruo e idoneo a dimostrare la sussistenza del requisito, qualora tale costo non risulti inferiore al 30% dell’importo dei lavori ricadenti nella categoria OS25, come previsto dal disciplinare di gara, oppure non occorre la dimostrazione di tali requisiti per operatori economici in possesso di attestazione SOA nella categoria OS25.
17/11/2025 11:12
Risposta
In riscontro al suddetto quesito si rappresenta che il requisito di idoneità professionale previsto dall'art.7, comma 7, dell'Allegato II.18 al Codice e dal Disciplinare di gara richiede archeologi "in organico" o "personale dipendente", pertanto la figura dell'archeologo libero professionista con contratto d'opera non può essere considerata valida, in quanto la norma richiede esplicitamente un vincolo di dipendenza per dimostrare la struttura organizzativa interna dell'impresa.