Inviato esito
SOGESID SPA
Visualizza partecipanti
Con la presente siamo a porre i seguenti quesiti:
1 - Con riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale (paragrafo 7.2.3 del Disciplinare), si chiede conferma che l’Esecuzione, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, di servizi di progettazione relativi alle classi e categorie S.04, V.01, V.02 e D.02 per un importo globale pari a Euro 6.000.000,00, sia da intendersi come la somma degli importi dei servizi/corrispettivi di progettazione fatturati nel decennio 2015- 2025 nelle categorie S.04, V.01, V.02 e D.02 fino al raggiungimento dell’importo minimo di fatturato pari a € 6.000.000.
Si chiede inoltre conferma che possano essere utilizzati servizi nelle categorie ID S.05, S.06, S.03, V.03 e D.03 in quanto di complessità superiore.
2 – Si chiede conferma che il contributo ANAC non sia da allegare nella documentazione di gara ma verrà verificato nel FVOE il relativo pagamento.
3 – Si chiede conferma che il gruppo di lavoro sia da presentare solo nell’ambito dell’Offerta Tecnica nel sub-criterio B.1
4 – Si chiede conferma che con riferimento ai REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Paragrafo 7.2.2 del Disciplinare) il requisito da soddisfare sia di aver maturato Fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando, per un importo non inferiore ad euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) e che si tratti di refuso quanto riportato a pag. 21 del Disciplinare con riferimento all’All. A “Dichiarazioni dell’Operatore Economico” che cito di seguito:
« aver maturato un fatturato globale medio annuo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del presente disciplinare per un importo non inferiore a €12.000.000,00 "
Gara #811
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI, DELLE ATTIVITÀ SPECIALISTICHE ATTINENTI AI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA .Informazioni appalto
11/09/2025
Aperta
Servizi tecnici
€ 6.000.000,00
Santini Francesco
Categorie merceologiche
713
-
Servizi di ingegneria
Lotti
Inviato esito
1
B82E70F4F2
Qualità prezzo
PROCEDURA APERTA EX ARTT.71 E 108, COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023 PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI, DELLE ATTIVITÀ SPECIALISTICHE ATTINENTI AI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA.
PROCEDURA APERTA EX ARTT.71 E 108, COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023 PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI, DELLE ATTIVITÀ SPECIALISTICHE ATTINENTI AI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA.
€ 6.000.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 6.000.000,00
C-0003016 del 27/11/2025
| Codice Fiscale | Denominazione | Ruolo |
|---|---|---|
| 02569980788 | NO.DO. E SERVIZI S.R.L. | |
| 01024830687 | PROGER SPA | |
| 07025291001 | 3TI PROGETTI ITALIA - INGEGNER IA INTEGRATA S.P.A. | |
| 03168000275 | Studio Martini Ingegneria S.r.l. | |
| 02146140260 | ITS SRL | |
| 03476550102 | RINA CONSULTING SPA | |
| 02058800398 | ENSER SRL | |
| 08177840587 | SPERI SOCIETA' DI INGEGNERIA E DI ARCHITETTURA S.P.A. | |
| 00772250411 | Sgai srl di E. Forlani & C. | |
| 00424850543 | COOPROGETTI SOCIETA COOPERATIVA |
Commissione valutatrice
C-0002585
10/10/2025
|
886684-c-0002585.pdf SHA-256: 26c9b985a6ce23d82efa8fb3879fecd144fe5865066bafaefd8c104a18016db6 14/10/2025 11:14 |
174.71 kB | |
|
curriculum-vitae-g-palmiero.pdf SHA-256: 141c71746b5be45d0d196f9badbc013520203a6d36f8af3daba0aa0784092297 14/10/2025 11:14 |
276.84 kB | |
|
202510-cv-maio.pdf SHA-256: 803d06730283d7fcb22dfa683ffda279514971cb0bcd7d7909269538982b6073 14/10/2025 11:14 |
318.24 kB | |
|
curriculum-vitae-ing.claudio-di-biagio-settembre-2025.pdf SHA-256: 21ae1abc9bdb3b341e00c2675d23ac985544bd167b5a6895048700b28d7ddc70 14/10/2025 11:14 |
400.02 kB |
| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| Maio | Rocco | Commissario |
| Palmiero | Giovanni | Commissario |
| Di Biagio | Claudio | Presidente |
Scadenze
28/09/2025 13:00
06/10/2025 13:00
06/10/2025 13:01
Allegati
|
dgue.pdf SHA-256: 0f69de4f0b8f3989c88ee5f80de3e84aadd3c6080ec5bab899f2c15e88cbe3d9 09/09/2025 12:47 |
89.71 kB | |
|
all.-a-dichiarazioni-del-concorrente.doc SHA-256: 2dab679284690fe1883cdea9ac367303e20ddd8de6ac731a36bb0d2b729676a4 10/09/2025 11:41 |
244.50 kB | |
|
all.-c-schema-di-calcolo-corrispettivi.pdf SHA-256: 39e4739583480dcfcc07ae7eb1dbdf4054835c66e3493f500f6f957170c47af7 10/09/2025 11:41 |
405.27 kB | |
|
all.b-patto-di-integrita-sogesid-s.p.a.doc SHA-256: c7c1f68deef47e6f5a351a0e92d7fae60d59bd76065ea879aeb76809c8871275 10/09/2025 11:41 |
74.50 kB | |
|
all.d-modello-offerta-economica.doc SHA-256: 1cd2809152097055fa3e8b428a2beb0cf22f7873977fc7f75ed4bd25da21532c 10/09/2025 11:41 |
37.00 kB | |
|
schema-accordo-quadro.pdf SHA-256: 768b6ce362c9d2487f686bef8ccc72d80247cd2a087d27bf5596df53002ee326 10/09/2025 11:41 |
408.64 kB | |
|
schema-contratto-attuativo.pdf SHA-256: 1ad95c235038eb2029b6644799ef70d8836e74fa07b1287f3a47f5653b5eb4a0 10/09/2025 11:41 |
483.67 kB | |
|
c-0002342-del-10-09-2025-decisionale-di-contrarre.pdf SHA-256: 32ac8fe2bf2a31759ac98f5716fc78ad450c167891cb8133bb305aee01069461 10/09/2025 18:14 |
975.47 kB | |
|
capitolato-descrittivo-e-prestazionale-accordo-quadro-.pdf SHA-256: 4d3cb45231a192a70c3e241250b94270539fd79cd6e6b4a57d8a05b5cf9085df 11/09/2025 12:45 |
283.17 kB | |
|
disciplinare-di-gara.pdf SHA-256: 949f9aa0115212a177e6dc4d53e42b08f6ad5445a9ed1561d4898e7ff59c97ba 11/09/2025 12:45 |
614.06 kB | |
|
elenco-interventi1.pdf SHA-256: 33e167c37ae8c441dcbe19991e329e1667a82f78fd481f21078f1e22eb7f5658 25/11/2025 16:48 |
192.55 kB | |
|
schema-di-parcella-accordo-quadro-porti.pdf SHA-256: 28c9b83505270125a3e86c5b568adba1d10e21c142ee8149b3b7f4d6888f7972 25/11/2025 16:48 |
2.73 MB |
Chiarimenti
15/09/2025 16:08
Quesito #1
Siamo a richiedere :
- se la S.A., in relazione al requisito tecnico-professionale, può chiarire quale sia la proporzione tra le categorie indicate in merito alla richiesta dei 6 milioni. - se, per le categorie specialistiche come ad esempio le strutture , possono essere portati incarichi a complessità maggiori ( ex. S.05 -S.06)
- sempre in merito al requisito tecnico-professionale richiesto, come verrà effettuata la comprova dei requisiti.
- se la S.A., in relazione al requisito tecnico-professionale, può chiarire quale sia la proporzione tra le categorie indicate in merito alla richiesta dei 6 milioni. - se, per le categorie specialistiche come ad esempio le strutture , possono essere portati incarichi a complessità maggiori ( ex. S.05 -S.06)
- sempre in merito al requisito tecnico-professionale richiesto, come verrà effettuata la comprova dei requisiti.
24/09/2025 09:59
Risposta
In riscontro al suddetto quesito si rappresenta che le categorie specialistiche S.05 e S.06 non rientrano nella medesima destinazione funzionale della categoria S.04, pertanto non potranno essere utilizzati quali servizi analoghi quelli svolti nelle categorie di complessità maggiori.
Si precisa, inoltre, che gli importi distinti per le singole categorie di lavorazioni potranno essere indicati nella successiva fase di attivazione del singolo servizio, pertanto, l’importo richiesto per il soddisfacimento del requisito di capacità tecnica deve essere pari al valore complessivo di tutte le categorie indicate al par.7.2.3 del Disciplinare di gara.
La comprova dei requisiti potrà essere effettuata mediante contratti sottoscritti con il committente, fatture quietanziate con indicazione dell’oggetto della prestazione, dichiarazioni del committente relative alla corretta esecuzione del servizio svolto, etc
Si precisa, inoltre, che gli importi distinti per le singole categorie di lavorazioni potranno essere indicati nella successiva fase di attivazione del singolo servizio, pertanto, l’importo richiesto per il soddisfacimento del requisito di capacità tecnica deve essere pari al valore complessivo di tutte le categorie indicate al par.7.2.3 del Disciplinare di gara.
La comprova dei requisiti potrà essere effettuata mediante contratti sottoscritti con il committente, fatture quietanziate con indicazione dell’oggetto della prestazione, dichiarazioni del committente relative alla corretta esecuzione del servizio svolto, etc
16/09/2025 10:12
Quesito #2
si chiede conferma che il requisito del fatturato sia quello riportato a pag 11 del disciplinare " Fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando, per un importo non inferiore ad euro 10.000.000,00 " e non quello riportato a pag 21 "- aver maturato un fatturato globale medio annuo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del presente disciplinare per un importo non inferiore a €12.000.000,00"
si chiede conferma che a copertura del requisito tecnico e professionale possano essere utilizzati anche servizi rientranti nelle stesse categorie previste dal disciplinare ma con grado si complessità maggiore
si chiede conferma che a copertura del requisito tecnico e professionale possano essere utilizzati anche servizi rientranti nelle stesse categorie previste dal disciplinare ma con grado si complessità maggiore
24/09/2025 10:19
Risposta
In riscontro al suddetto quesito si rappresenta che il requisito di capacità economica e finanziaria deve essere soddisfatto mediante un fatturato globale per servizi di ingegneria e architettura maturato nei migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando, per un importo non inferiore ad euro 10.000.000,00 (dieci milioni).
Il requisito di capacità tecnica e professionale può essere soddisfatto mediante servizi svolti relativi ad interventi di ID opere con grado di complessità superiore a quelle richieste, purché facenti parte della medesima destinazione funzionale.
Il requisito di capacità tecnica e professionale può essere soddisfatto mediante servizi svolti relativi ad interventi di ID opere con grado di complessità superiore a quelle richieste, purché facenti parte della medesima destinazione funzionale.
16/09/2025 11:33
Quesito #3
Si chiede se al fine della comprova dei requisiti di capacità tecnico-professionale, ai fini della qualificazione nell’ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare siano da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.
24/09/2025 10:22
Risposta
Si chiede di riformulare il suddetto quesito in quanto poco chiaro.
17/09/2025 12:12
Quesito #4
In relazione ai requisiti di capacità tecnica e professionale si chiede di chiarire se il possesso di un importo globale pari a euro 6.000.000,00 (seimilioni/00) nelle classi e categorie di opere indicati nella tabella n.1 di cui all’art.3 del disciplinare e che si riportano di seguito S.04, V.01, V.02 e D.02 debba essere dimostrato mediante l'importo lavori o mediante l'importo del corrispettivo del servizio nelle specifiche categorie (S.04, V.01, V.02 e D.02)
24/09/2025 10:23
Risposta
In riscontro al suddetto quesito, si rappresenta che, così come previsto dal Disciplinare di gara, l’importo globale richiesto è relativo ai servizi di ingegneria e architettura svolti e non al valore delle opere oggetto di affidamento.
17/09/2025 12:16
Quesito #5
Si chiede di chiarire se i requisiti di capacità economica e finanziaria debbano essere dimostrati mediante un fatturato globale medio annuo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del presente disciplinare per un importo non inferiore a €12.000.000,00 o di 10.000.000,00 considerata la discrepanza tra quanto indicato al par. 7.2.2 e 17.1 del disciplinare di gara
24/09/2025 10:24
Risposta
In riscontro al suddetto quesito si rappresenta che il requisito di capacità economica e finanziaria deve essere soddisfatto mediante un fatturato globale per servizi di ingegneria e architettura maturato nei migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando, per un importo non inferiore ad euro 10.000.000,00 (dieci milioni).
Il requisito di capacità tecnica e professionale può essere soddisfatto mediante servizi svolti relativi ad interventi di ID opere con grado di complessità superiore a quelle richieste, purché facenti parte della medesima destinazione funzionale.
Il requisito di capacità tecnica e professionale può essere soddisfatto mediante servizi svolti relativi ad interventi di ID opere con grado di complessità superiore a quelle richieste, purché facenti parte della medesima destinazione funzionale.
17/09/2025 16:40
Quesito #6
Alla luce delle attività contemplate nell’oggetto di appalto e già identificate a mezzo documento denominato “Elenco interventi”, si chiede, qualora possibile, di conoscere almeno indicativamente, come siano ripartiti gli importi globali dei lavori rispetto alle singole categorie e ID.Opere indicate nel disciplinare di gara.
24/09/2025 10:26
Risposta
In riscontro al suddetto quesito si rappresenta che trattandosi di un Accordo Quadro gli importi distinti per le singole categorie di lavorazioni potranno essere indicati nella successiva fase di attivazione del singolo servizio.
19/09/2025 10:15
Quesito #7
In merito alla procedura si chiede se i requisiti richiesti nel disciplinare ossia :Esecuzione, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, di servizi di ingegneria e di architettura relativi alle classi e categorie di opere indicati nella tabella n.1 di cui all’art.3 e che si riportano di seguito S.04, V.01, V.02 e D.02 per un importo globale relativo pari a euro 6.000.000,00 (seimilioni/00), Sono riferiti all'importo dei lavori - o importo delle spettanze per le classi e categorie ? ossia al compenso per servizi svolti ?
24/09/2025 10:30
Risposta
In merito al suddetto quesito si rimanda alla risposta allo stesso quesito già precedente fornita.
22/09/2025 11:55
Quesito #8
In merito alla procedura si chiede se la dicitura al punto 17.1 dichiarazione O E "aver maturato un fatturato globale medio annuo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del presente disciplinare per un importo non inferiore a €12.000.000,00; in quanto il requisito ecc viene riportato di 10.000.000,00 e NON MEDIO ANNUO.
24/09/2025 10:31
Risposta
In riscontro al suddetto quesito si rappresenta che il requisito di capacità economica e finanziaria deve essere soddisfatto mediante un fatturato globale per servizi di ingegneria e architettura maturato nei migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando, per un importo non inferiore ad euro 10.000.000,00 (dieci milioni).
Il requisito di capacità tecnica e professionale può essere soddisfatto mediante servizi svolti relativi ad interventi di ID opere con grado di complessità superiore a quelle richieste, purché facenti parte della medesima destinazione funzionale.
Il requisito di capacità tecnica e professionale può essere soddisfatto mediante servizi svolti relativi ad interventi di ID opere con grado di complessità superiore a quelle richieste, purché facenti parte della medesima destinazione funzionale.
22/09/2025 15:09
Quesito #9
Con riferimento alla documentazione di gara e, in particolare, alle modalità di presentazione dell’Offerta Tecnica per il Criterio A – Professionalità e Adeguatezza dell’offerta, si chiede cortesemente un chiarimento in merito al numero massimo di schede consentite.
Il disciplinare prevede che “per ciascun servizio prestato dovrà essere prodotta una relazione descrittiva composta da un numero massimo di 4 schede in formato A3 o 8 schede in formato A4 (massimo 12 schede in formato A3 o 24 schede in formato A4)”.
Si chiede pertanto di confermare se il limite massimo di 24 schede A4 (o 12 A3) debba intendersi:
come complessivo per l’intero criterio A, indipendentemente dal numero di sub-criteri e servizi presentati, oppurecome riferito a ciascuna categoria di opere/servizi (sub-criterio), con conseguente moltiplicazione del numero massimo complessivo, quindi 24 schede A4 per ciascun sub-criterio e fino a 72 A4 complessivi per il criterio A.
Si chiede inoltre di chiarire se sia consentito predisporre le relazioni in modalità mista, ad esempio combinando schede A4 e A3 per ciascun servizio (es. 4 A4 + 2 A3), purché entro i limiti dimensionali complessivi previsti.
Il disciplinare prevede che “per ciascun servizio prestato dovrà essere prodotta una relazione descrittiva composta da un numero massimo di 4 schede in formato A3 o 8 schede in formato A4 (massimo 12 schede in formato A3 o 24 schede in formato A4)”.
Si chiede pertanto di confermare se il limite massimo di 24 schede A4 (o 12 A3) debba intendersi:
come complessivo per l’intero criterio A, indipendentemente dal numero di sub-criteri e servizi presentati, oppurecome riferito a ciascuna categoria di opere/servizi (sub-criterio), con conseguente moltiplicazione del numero massimo complessivo, quindi 24 schede A4 per ciascun sub-criterio e fino a 72 A4 complessivi per il criterio A.
Si chiede inoltre di chiarire se sia consentito predisporre le relazioni in modalità mista, ad esempio combinando schede A4 e A3 per ciascun servizio (es. 4 A4 + 2 A3), purché entro i limiti dimensionali complessivi previsti.
24/09/2025 10:12
Risposta
In riscontro al suddetto quesito si rappresenta che, così come previsto dal Disciplinare di gara si precisa che “con riferimento al criterio A dovrà essere prodotta una relazione descrittiva composta da un numero massimo di 4 schede in formato A3 o 8 schede in formato A4 per ognuno dei servizi prestati (massimo 12 schede in formato A3 o 24 schede in formato A4) pertanto il numero delle relazioni dovrà corrispondere al numero dei servizi prestati (min.3 – max.9). Si precisa, inoltre, che non è consentito predisporre relazioni in modalità mista, pertanto è necessario scegliere il formato A4 ovvero il formato A3.
22/09/2025 16:36
Quesito #10
Con riferimento al Disciplinare di gara e, in particolare, al punto 7.2.3, dove è previsto quale requisito di capacità tecnica ed economica l’“esecuzione, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, di servizi di ingegneria e di architettura relativi alle classi e categorie di opere indicate nella tabella n.1 di cui all’art. 3 e che si riportano di seguito: S.04, V.01, V.02 e D.02, per un importo globale pari ad euro 6.000.000,00”, si chiede di voler cortesemente chiarire quanto segue:
1.) se i servizi di ingegneria e architettura richiesti debbano necessariamente ricomprendere tutte le categorie sopra elencate (S.04, V.01, V.02 e D.02), oppure se sia sufficiente dimostrare l’esperienza in una o più di esse, purché riferite alle categorie oggetto di affidamento;
2.) se il requisito di importo debba essere dimostrato solo in termini complessivi (pari ad € 6.000.000,00) oppure se siano previsti importi minimi distinti per ciascuna categoria;
3.) se l’importo di € 6.000.000,00 debba intendersi riferito all'importo dei lavori oppure al fatturato.
1.) se i servizi di ingegneria e architettura richiesti debbano necessariamente ricomprendere tutte le categorie sopra elencate (S.04, V.01, V.02 e D.02), oppure se sia sufficiente dimostrare l’esperienza in una o più di esse, purché riferite alle categorie oggetto di affidamento;
2.) se il requisito di importo debba essere dimostrato solo in termini complessivi (pari ad € 6.000.000,00) oppure se siano previsti importi minimi distinti per ciascuna categoria;
3.) se l’importo di € 6.000.000,00 debba intendersi riferito all'importo dei lavori oppure al fatturato.
24/09/2025 10:34
Risposta
In riscontro al suddetto quesito si rappresenta che:
1) per il soddisfacimento del requisito di capacità tecnica e professionale è necessario elencare servizi di ingegneria e architettura relativi a tutte le categorie ID lavori elencate. Resta inteso che nell’ambito delle categorie ID V.01 e V.02 è possibile indicare anche solo servizi rientranti nella categoria ID V.02 in quanto superiore alla categoria V.01 ma facente parte della medesima destinazione funzionale;
2) l’importo di euro 6.000.000,00 si intende complessivamente per tutte le categorie ID richieste;
3) l’importo di euro 6.000.000,00 è riferito ai servizi di ingegneria e architettura svolti e non al valore delle opere oggetto di affidamento.
1) per il soddisfacimento del requisito di capacità tecnica e professionale è necessario elencare servizi di ingegneria e architettura relativi a tutte le categorie ID lavori elencate. Resta inteso che nell’ambito delle categorie ID V.01 e V.02 è possibile indicare anche solo servizi rientranti nella categoria ID V.02 in quanto superiore alla categoria V.01 ma facente parte della medesima destinazione funzionale;
2) l’importo di euro 6.000.000,00 si intende complessivamente per tutte le categorie ID richieste;
3) l’importo di euro 6.000.000,00 è riferito ai servizi di ingegneria e architettura svolti e non al valore delle opere oggetto di affidamento.
23/09/2025 18:41
Quesito #11
Con la presente siamo a porre i seguenti quesiti:
1 - Con riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale (paragrafo 7.2.3 del Disciplinare), si chiede conferma che l’Esecuzione, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, di servizi di progettazione relativi alle classi e categorie S.04, V.01, V.02 e D.02 per un importo globale pari a Euro 6.000.000,00, sia da intendersi come la somma degli importi dei servizi/corrispettivi di progettazione fatturati nel decennio 2015- 2025 nelle categorie S.04, V.01, V.02 e D.02 fino al raggiungimento dell’importo minimo di fatturato pari a € 6.000.000.
Si chiede inoltre conferma che possano essere utilizzati servizi nelle categorie ID S.05, S.06, S.03, V.03 e D.03 in quanto di complessità superiore.
2 – Si chiede conferma che il contributo ANAC non sia da allegare nella documentazione di gara ma verrà verificato nel FVOE il relativo pagamento.
3 – Si chiede conferma che il gruppo di lavoro sia da presentare solo nell’ambito dell’Offerta Tecnica nel sub-criterio B.1
4 – Si chiede conferma che con riferimento ai REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Paragrafo 7.2.2 del Disciplinare) il requisito da soddisfare sia di aver maturato Fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando, per un importo non inferiore ad euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) e che si tratti di refuso quanto riportato a pag. 21 del Disciplinare con riferimento all’All. A “Dichiarazioni dell’Operatore Economico” che cito di seguito:
« aver maturato un fatturato globale medio annuo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del presente disciplinare per un importo non inferiore a €12.000.000,00 "
24/09/2025 15:05
Risposta
In merito ai suddetti quesiti si forniscono i relativi chiarimenti:
1) Per il soddisfacimento del requisito di capacità tecnica e professionale è necessario elencare servizi di ingegneria e architettura relativi a tutte le categorie ID lavori elencate. Resta inteso che nell’ambito delle categorie ID V.01 e V.02 è possibile indicare anche solo servizi rientranti nella categoria ID V.02 in quanto superiore alla categoria V.01 ma facente parte della medesima destinazione funzionale. L’importo di euro 6.000.000,00 si intende complessivamente per tutte le categorie ID richieste. L’importo di euro 6.000.000,00 è riferito ai servizi di ingegneria e architettura svolti e non al valore delle opere oggetto di affidamento.
Le categorie specialistiche S.05 e S.06 non rientrano nella medesima destinazione funzionale della categoria S.04, pertanto non potranno essere utilizzati quali servizi analoghi quelli svolti nelle categorie di complessità maggiori, differentemente dalle categorie ID D4 e V3, i cui servizi analoghi svolti potranno essere utilizzati per il soddisfacimento del requisito di capacità tecnica e professionale.”
2) Si conferma.
3) Si conferma
4) Il requisito di capacità economica e finanziaria deve essere soddisfatto mediante un fatturato globale per servizi di ingegneria e architettura maturato nei migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando, per un importo non inferiore ad euro 10.000.000,00 (dieci milioni). Il requisito di capacità tecnica e professionale può essere soddisfatto mediante servizi svolti relativi ad interventi di ID opere con grado di complessità superiore a quelle richieste, purché facenti parte della medesima destinazione funzionale.
1) Per il soddisfacimento del requisito di capacità tecnica e professionale è necessario elencare servizi di ingegneria e architettura relativi a tutte le categorie ID lavori elencate. Resta inteso che nell’ambito delle categorie ID V.01 e V.02 è possibile indicare anche solo servizi rientranti nella categoria ID V.02 in quanto superiore alla categoria V.01 ma facente parte della medesima destinazione funzionale. L’importo di euro 6.000.000,00 si intende complessivamente per tutte le categorie ID richieste. L’importo di euro 6.000.000,00 è riferito ai servizi di ingegneria e architettura svolti e non al valore delle opere oggetto di affidamento.
Le categorie specialistiche S.05 e S.06 non rientrano nella medesima destinazione funzionale della categoria S.04, pertanto non potranno essere utilizzati quali servizi analoghi quelli svolti nelle categorie di complessità maggiori, differentemente dalle categorie ID D4 e V3, i cui servizi analoghi svolti potranno essere utilizzati per il soddisfacimento del requisito di capacità tecnica e professionale.”
2) Si conferma.
3) Si conferma
4) Il requisito di capacità economica e finanziaria deve essere soddisfatto mediante un fatturato globale per servizi di ingegneria e architettura maturato nei migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando, per un importo non inferiore ad euro 10.000.000,00 (dieci milioni). Il requisito di capacità tecnica e professionale può essere soddisfatto mediante servizi svolti relativi ad interventi di ID opere con grado di complessità superiore a quelle richieste, purché facenti parte della medesima destinazione funzionale.
24/09/2025 12:43
Quesito #12
E' possibile avere da questa spettabile stazione Appaltante una risposta chiara , senza rimandare ad altre risposte anch'esse poco chiare, se l'importo dei 6.000.000 sono riferiti a 6.000.000, 00 di fatturato ossia spettanze nelle classi e categorie richieste? Si chiede di rispondere in maniera chiara o " SI" o "" NO" al fine di consentire agli operatori economici , la effettiva possibilità di verificare i propri requisiti e quindi di una corretta partecipazione - GRAZIE
25/09/2025 16:05
Risposta
In riscontro al suddetto quesito si rappresenta che, come già confermato nelle precedenti risposte, l’importo di euro 6.000.000,00 richiesto per i servizi analoghi riguarda, appunto, i servizi di ingegneria e architettura svolti in determinate categorie ID e precisamente il corrispettivo percepito dall’operatore economico per aver prestato quel determinato servizio.
Consigliamo di leggere attentamente non solo le risposte ma anche le domande poste dagli altri operatori economici.
Consigliamo di leggere attentamente non solo le risposte ma anche le domande poste dagli altri operatori economici.
24/09/2025 18:05
Quesito #13
Spett.le Stazione Appaltante,
premesso che:
- l’art. 8 del D.M. 17 giugno 2016 prevede espressamente che "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera";
- l’ANAC, nelle Linee Guida n. 1 recanti gli “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” che continuano a costituire un importante riferimento interpretativo, specialmente al fine di evitare indebite restrizioni alla partecipazione, conferma che i servizi appartenenti a categorie d’opera con grado di complessità pari o superiore - anche se non aventi identica destinazione funzionale - possono considerarsi idonei a soddisfare il requisito richiesto nella categoria avente grado di complessità inferiore, in particolare per le categorie “Edilizia”, “Strutture” e “Infrastrutture per la mobilità”;
- la giurisprudenza amministrativa di settore si è consolidata nell’interpretazione estensiva dei criteri di qualificazione, al fine di garantire la più ampia partecipazione possibile degli operatori economici;
si chiede cortesemente di confermare:
- che i servizi afferenti alle ID Opere S.03, S.05 e S.06, tutte caratterizzate da un grado di complessità superiore rispetto alla categoria S.04, possano essere utilmente considerati ai fini del soddisfacimento del requisito di capacità tecnica e professionale di cui al par. 7.2.3 del Disciplinare di Gara;
- che tra i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura rilevanti ai fini della dimostrazione del requisito possano essere inclusi i servizi di verifica dei progetti, in quanto attività riservata a soggetti in possesso di abilitazione all’esercizio di una professione regolamentata, ai sensi dell’art. 3 della Direttiva 2005/36/CE, nonché i servizi propedeutici alla progettazione, quali studi di fattibilità, verifiche e studi sismici, qualificabili come prestazioni tecniche ad alto contenuto specialistico, strettamente connesse all’attività progettuale.
premesso che:
- l’art. 8 del D.M. 17 giugno 2016 prevede espressamente che "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera";
- l’ANAC, nelle Linee Guida n. 1 recanti gli “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” che continuano a costituire un importante riferimento interpretativo, specialmente al fine di evitare indebite restrizioni alla partecipazione, conferma che i servizi appartenenti a categorie d’opera con grado di complessità pari o superiore - anche se non aventi identica destinazione funzionale - possono considerarsi idonei a soddisfare il requisito richiesto nella categoria avente grado di complessità inferiore, in particolare per le categorie “Edilizia”, “Strutture” e “Infrastrutture per la mobilità”;
- la giurisprudenza amministrativa di settore si è consolidata nell’interpretazione estensiva dei criteri di qualificazione, al fine di garantire la più ampia partecipazione possibile degli operatori economici;
si chiede cortesemente di confermare:
- che i servizi afferenti alle ID Opere S.03, S.05 e S.06, tutte caratterizzate da un grado di complessità superiore rispetto alla categoria S.04, possano essere utilmente considerati ai fini del soddisfacimento del requisito di capacità tecnica e professionale di cui al par. 7.2.3 del Disciplinare di Gara;
- che tra i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura rilevanti ai fini della dimostrazione del requisito possano essere inclusi i servizi di verifica dei progetti, in quanto attività riservata a soggetti in possesso di abilitazione all’esercizio di una professione regolamentata, ai sensi dell’art. 3 della Direttiva 2005/36/CE, nonché i servizi propedeutici alla progettazione, quali studi di fattibilità, verifiche e studi sismici, qualificabili come prestazioni tecniche ad alto contenuto specialistico, strettamente connesse all’attività progettuale.
26/09/2025 13:25
Risposta
In riscontro al suddetto quesito si rappresenta che l’ANAC nelle linee guida n.1 chiarisce che i servizi appartenenti a categorie d'opera di maggiore complessità (come quelle di "Edilizia", "Strutture" o "Infrastrutture per la mobilità") possono soddisfare i requisiti per categorie di inferiore complessità, purché le loro caratteristiche siano adeguate a dimostrare la competenza per il servizio richiesto. A parere della Stazione Appaltante le categorie ID che non rientrano nella medesima destinazione funzionale non sono idonee a soddisfare tale requisito. Pertanto, solo i servizi afferenti alle categorie ID S.03, superiore come grado di complessità alla categoria ID S.04 e appartenente alla stessa destinazione funzionale, possono essere elencati quali servizi analoghi.
Si precisa, inoltre, che quali servizi analoghi non possono essere elencati i servizi di verifica della progettazione.
Si precisa, inoltre, che quali servizi analoghi non possono essere elencati i servizi di verifica della progettazione.
24/09/2025 18:10
Quesito #14
Con riferimento alle risposte ai quesiti 1-2-5-8-11 fornite dalla Spett.le SA relativamente al soddisfacimento dei requisiti di capacità tecnica e professionale, si chiede la possibilità nell’ambito della categoria “strutture” di utilizzare servizi espletati nelle categorie e ID S.05 e S.06 (oltre a S.03 di identica destinazione funzionale) in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 1.
Anche in recenti Lex Specialis di gara comprese alcune procedure bandite dalla Vs. spett.le SA, sono state utilizzate le indicazioni fornite dalle suddette Linee, che per completezza si citano di seguito nei paragrafi di interesse (rif. pag. 23-24 del Testo della Linea guida):
Ai fini della qualificazione, nell’ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Esemplificando, l’aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di complessità pari a 1,20, può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli per la realizzazione di tribunali (E.16), o da minore complessità, quali quelli per la realizzazione di scuole (E.09 con grado di complessità pari a 1,15). Tale criterio è confermato dall’art. 8 del d.m. 17 giugno 2016, ove afferma che “gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera”. Le considerazioni di cui sopra sono sempre applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie “edilizia”, “strutture”, “infrastrutture per la mobilità”
Anche in recenti Lex Specialis di gara comprese alcune procedure bandite dalla Vs. spett.le SA, sono state utilizzate le indicazioni fornite dalle suddette Linee, che per completezza si citano di seguito nei paragrafi di interesse (rif. pag. 23-24 del Testo della Linea guida):
Ai fini della qualificazione, nell’ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Esemplificando, l’aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di complessità pari a 1,20, può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli per la realizzazione di tribunali (E.16), o da minore complessità, quali quelli per la realizzazione di scuole (E.09 con grado di complessità pari a 1,15). Tale criterio è confermato dall’art. 8 del d.m. 17 giugno 2016, ove afferma che “gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera”. Le considerazioni di cui sopra sono sempre applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie “edilizia”, “strutture”, “infrastrutture per la mobilità”
26/09/2025 13:26
Risposta
In riscontro al suddetto quesito si rappresenta che l’ANAC nelle linee guida n.1 chiarisce che i servizi appartenenti a categorie d'opera di maggiore complessità (come quelle di "Edilizia", "Strutture" o "Infrastrutture per la mobilità") possono soddisfare i requisiti per categorie di inferiore complessità, purché le loro caratteristiche siano adeguate a dimostrare la competenza per il servizio richiesto. A parere della Stazione Appaltante le categorie ID che non rientrano nella medesima destinazione funzionale non sono idonee a soddisfare tale requisito. Pertanto, solo i servizi afferenti alle categorie ID S.03, superiore come grado di complessità alla categoria ID S.04 e appartenente alla stessa destinazione funzionale, possono essere elencati quali servizi analoghi.
Si precisa, inoltre, che quali servizi analoghi non possono essere elencati i servizi di verifica della progettazione.
Si precisa, inoltre, che quali servizi analoghi non possono essere elencati i servizi di verifica della progettazione.
26/09/2025 12:50
Quesito #15
Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, chiediamo cortesemente una proroga di due settimane rispetto alla scadenza attualmente prevista.
26/09/2025 13:29
Risposta
In riscontro al suddetto quesito comunichiamo che non sono previste proroghe alla scadenza attualmente prevista.
26/09/2025 17:42
Quesito #16
In riferimento al chiarimento 9, sulla base di quanto compreso, l'operatore economico svilupperà, per il Criterio A, una relazione composta da massimo 12 A3 o (24 A4) nel cui numero di pagine saranno descritti i 9 servizi analoghi. Si chiede conferma della corretta interpretazione.
Cordiali saluti.
Cordiali saluti.
29/09/2025 17:30
Risposta
In riscontro al suddetto quesito si rappresenta che, così come previsto dal Disciplinare di gara si precisa che “con riferimento al criterio A dovrà essere prodotta una relazione descrittiva composta da un numero massimo di 4 schede in formato A3 o 8 schede in formato A4 per ognuno dei servizi prestati (massimo 12 schede in formato A3 o 24 schede in formato A4) pertanto il numero delle relazioni dovrà corrispondere al numero dei servizi prestati (min.3 – max.9). Si precisa, inoltre, che non è consentito predisporre relazioni in modalità mista, pertanto è necessario scegliere il formato A4 ovvero il formato A3.
26/09/2025 18:51
Quesito #17
tenuto conto che, ai sensi dell’art. 40 comma 1-bis dell’allegato II.12 del Codice: “Nei servizi di architettura e ingegneria e negli altri servizi tecnici, i requisiti economico-finanziari sono dimostrati tramite una copertura assicurativa con massimale pari al dieci per cento dell'importo delle opere o, in alternativa, da un fatturato globale maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque anni antecedenti la pubblicazione del bando e non superiore al valore stimato dell'appalto;(...)", si chiede di confermare che il requisito di cui a pag. 12 punto 7.2.3 del disciplinare di gara possa essere considerato come posseduto per mezzo della copertura assicurativa, in conformità al sopra citato art. 40.
30/09/2025 11:40
Risposta
In riscontro al suddetto quesito si conferma che è possibile soddisfare il requisito di capacità economica e finanziaria anche mediante una polizza assicurativa in conformità al sopra citato art. 40.