Proposta di aggiudicazione

Gara #801

PROCEDURA APERTA EX ART.71 PER L’AFFIDAMENTO DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI, SULLA BASE DEL PROGETTO ESECUTIVO, PER L’INTERVENTO DI “ATO 5 REGGIO CALABRIA – COMPLETAMENTO E OTTIMIZZAZIONE DELLO SCHEMA DEPURATIVO DELL’AGGLOMERATO DI REGGIO CALABRIA – SUB PROGETTO LOTTO GALLICO”
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Informazioni appalto

07/08/2025
Aperta
Lavori
€ 18.909.319,67
Stranges Antonio
SOGESID SPA

Categorie merceologiche

45252 - Lavori di costruzione di impianti di trattamento delle acque fognarie, impianti di depurazione e impianti di incenerimento di rifiuti
4531 - Lavori di installazione di cablaggi
45244 - Lavori di costruzione marina

Lotti

Proposta di aggiudicazione
1
B7ECB0D002
H33J12000510003
Qualità prezzo
PROCEDURA APERTA EX ART.71 PER L’AFFIDAMENTO DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI, SULLA BASE DEL PROGETTO ESECUTIVO, PER L’INTERVENTO DI “ATO 5 REGGIO CALABRIA – COMPLETAMENTO E OTTIMIZZAZIONE DELLO SCHEMA DEPURATIVO DELL’AGGLOMERATO DI REGGIO CALABRIA – SUB PROGETTO LOTTO GALLICO”
PROCEDURA APERTA EX ART.71 PER L’AFFIDAMENTO DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI, SULLA BASE DEL PROGETTO ESECUTIVO, PER L’INTERVENTO DI “ATO 5 REGGIO CALABRIA – COMPLETAMENTO E OTTIMIZZAZIONE DELLO SCHEMA DEPURATIVO DELL’AGGLOMERATO DI REGGIO CALABRIA – SUB PROGETTO LOTTO GALLICO”
€ 18.557.122,91
€ 1.618.867,23
€ 352.196,76

Commissione valutatrice

C-0002702
23/10/2024
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27/10/2025 10:35
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28/10/2025 18:29
276.95 kB
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28/10/2025 18:29
1.27 MB
Cognome Nome Ruolo
Falco Luigi Presidente
Foresi Edoardo Componente
Carrai Giorgio Componente

Scadenze

30/09/2025 13:00
08/10/2025 13:00
08/10/2025 13:01

Allegati

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07/08/2025 14:20
44.00 kB
all.b-dichiarazione-familiari-conviventi.doc
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07/08/2025 14:20
99.00 kB
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07/08/2025 14:20
48.89 kB
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07/08/2025 15:43
111.30 kB
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07/08/2025 18:09
1.12 MB
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all.-a-dichiarazione-del-concorrente.doc
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16/09/2025 09:42
152.00 kB
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16/09/2025 09:44
710.43 kB

Chiarimenti

11/08/2025 15:02
Quesito #1
Con riferimento alla presente procedura di gara si chiede di confermare che, così come espressamente previsto dal vigente codice dei contratti pubblici (cfr. allegato II.12, art.30, comma 1, D.L.vo 36/2023), il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente (nella fattispecie la categoria OS22) per l’importo totale dei lavori.

13/08/2025 10:43
Risposta
In riscontro al suddetto quesito, ai fini della partecipazione alla procedura di gara, si conferma l’applicazione dell’art.30 dell’allegato II.12 al Codice.
19/08/2025 12:15
Quesito #2
Con riferimento alla "Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi" (Allegato b.) da presentarsi nella busta amministrativa si richiede se deve essere firmata digitalmente: dal sottoscrittore della dichiarazione; dal legale rappresentante dell'operatore economico; da entrambi i soggetti.

21/08/2025 10:28
Risposta
In merito al suddetto quesito l’allegato b) ovvero “la dichiarazione sostitutiva familiari conviventi” andrà sottoscritta dal soggetto obbligato a rendere la dichiarazione ovvero:
il titolare (in caso di impresa individuale);il legale rappresentante (per le società);i soggetti rilevanti ai fini della moralità professionale (es. amministratori muniti di poteri di rappresentanza direttori tecnici, soci ecc. – in base alla forma giuridica dell’impresa).
25/08/2025 17:19
Quesito #3
Gentilissimi,
con la presente si sottopone alla Vostra attenzione il seguente quesito:
Il disciplinare prevede il possesso di attestazione SOA per la categoria OS30 Classifica IV. La società in oggetto è in possesso di attestazione SOA nelle seguenti categorie:OG11 – Classifica III-bis e OS30 – Classifica II. Si chiede cortesemente di confermare se sia ammissibile la sommatoria delle classifiche relative alle categorie OG11 e OS30 ai fini del raggiungimento della qualificazione richiesta dal disciplinare di gara.
Distinti saluti


26/08/2025 14:47
Risposta
In merito al suddetto quesito, si rappresenta che non è consentita la sommatoria tra categorie diverse e non assimilabili.
28/08/2025 09:58
Quesito #4
Con riferimento al capitolo 11 del Disciplinare di Gara e nel dettaglio alla possibilità di ridurre la garanzia provvisoria, è riportato a pagina 17 che "Per fruire delle riduzioni di cui all’articolo 106, comma 8 del Codice, l’operatore economico dichiara nella modello Dichiarazioni del Concorrente (All. A) il possesso delle certificazioni ed allega copia conforme all’originale delle certificazioni possedute.". Dal momento che il detto Allegato A non permette la modifica del testo, se non nelle sole parti editabili, si richiede chiarimento circa le modalità di dichiarazione per fruire delle riduzione di cui all'articolo 106, comma 8.

28/08/2025 15:38
Risposta
In merito al suddetto quesito si rappresenta che le certificazioni richieste potranno essere allegate unitamente all'allegato a) in un unico file zip.
28/08/2025 10:03
Quesito #5
Posto che, come risulta da CME sono previste lavorazioni in OG 1 per un importo pari a €7.101.685,94, ricomprese nella categoria prevalente OS22 classifica VII; si richiede se è possibile partecipare con Costituenda ATI di cui la mandataria possiede la qualifica richiesta con attribuzione delle lavorazioni in OG1 in capo alla scrivente che possiede la categoria OG1 in classifica illimitata e che sarà a sua volta componente dell'ATI.


28/08/2025 16:14
Risposta
Si chiede di riformulare il suddetto quesito, in quanto non sufficientemente chiaro.
28/08/2025 17:05
Quesito #6
Dall’esame del computo metrico estimativo emerge che una quota pari al 44% delle lavorazioni ricomprese nella categoria prevalente OS22 presenta caratteristiche riconducibili alla OG1. Tuttavia, nella documentazione di gara, la categoria OG1 non risulta indicata né come autonoma, né come scorporabile.

Al fine di consentire la corretta impostazione dei requisiti di qualificazione e l’esatta ripartizione delle lavorazioni all’interno del costituendo RTI, si chiede di confermare se:

l’intero importo della categoria OS22, comprensivo delle lavorazioni edili di natura riconducibile a OG1, debba considerarsi integralmente assorbito nella OS22;conseguentemente, l’esecuzione di tali lavorazioni potrà essere affidata esclusivamente all’operatore economico qualificato in OS22, restando priva di rilievo la qualificazione in OG1 posseduta da altro componente del RTI oppure il componente qualificato in OG1 in classifica illimitata può farsi carico delle relative lavorazioni.

Tale chiarimento appare necessario al fine di prevenire incertezze interpretative in sede di partecipazione e garantire la corretta applicazione delle disposizioni in materia di qualificazione, ai sensi dell’art. 100 e ss. del D.Lgs. n. 36/2023.



01/09/2025 15:49
Risposta
In merito al suddetto quesito, si rappresenta che la categoria generale OG1 “Edifici civili ed industriali ”non è richiesta per l’appalto in argomento.
Sono richieste le seguenti categorie:
categoria prevalete:
OS22 “Impianti di potabilizzazione e depurazione” – Importo euro 16.021.461,45– Classifica VII.
categorie secondarie:
OS30 “Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi” – Importo euro 2.153.121,71 – Classifica IV
OG7 “Opere marittime e lavori di dragaggio” – Importo euro 382.539,75 – Classifica II.


28/08/2025 17:13
Quesito #7
Si richiede cortesemente di fornire i CME in formato DCF.
Rimaniamo in attesa di riscontro.

02/09/2025 15:18
Risposta
In merito al suddetto quesito si rappresenta che è stato inserito tra gli allegati il documento richiesto.
01/09/2025 16:45
Quesito #8
Posto che, come risulta da CME da Voi fornito tra la documentazione progettuale, sono previste lavorazioni rispetto alla categoria prevalente OS22 così suddivise:
- OS22 per un importo pari a €8.186.029,92
- OG 1 per un importo pari a €7.101.685,94
il concorrente qualificato in OS22 per l'importo richiesto, può subappaltare parte della categoria prevalente ad Operatore Economico titolare della categoria SOA OG1 in classifica VIII, idonea a coprire l'importo delle lavorazioni (in OG1) come da CME allegato (vedi pag. 164)?



16/09/2025 17:33
Risposta
Si informa che è stato pubblicato, a parziale rettifica della documentazione di gara, l’elenco delle categorie contabili con relative classifiche aggiornate, onde garantire piena congruenza tra capitolato, disciplinare e computo metrico.


Si rammenta, come previsto dal disciplinare di gara ed in base all’art. 119 Codice Appalti, che possono essere oggetto di subappalto le lavorazioni sia di categoria prevalente che scorporabile, con i limiti previsti (“Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente”). Il subappaltatore deve essere qualificato in base alla tipologia/importo delle lavorazioni affidate.


03/09/2025 16:27
Quesito #9
Si chiede conferma che la categoria di lavoro OG7 è subappaltabile al 100% e che quindi l'OE può partecipare alla procedura di gara possedendo le sole categorie OS22 VII e OS30 V. In attesa di riscontro si porgono cordiali saluti.


16/09/2025 17:33
Risposta
Si informa che è stato pubblicato, a parziale rettifica della documentazione di gara, l’elenco delle categorie contabili con relative classifiche aggiornate, onde garantire piena congruenza tra capitolato, disciplinare e computo metrico.

Inoltre, come previsto dal disciplinare, non è ammesso il subappalto qualificante. Per cui, a prescindere dalle lavorazioni eventualmente da subappaltare, l’operatore economico deve essere in possesso delle attestazioni SOA sia per la categoria Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 6.2 del Disciplinare e dell'art. dell’art.30, comma 1, dell’All. II.12 del Codice, l'operatore singolo sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, ove previsti, relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori e se i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa sono da questa posseduti con riferimento alla categoria prevalente, le categorie scorporabili sono interamente subappaltabili.

04/09/2025 12:58
Quesito #10
Ai fini di una maggiore comprensione della risposta da voi data al quesito n. 1, e al fine di prevenire incertezze interpretative in sede di gara, si chiede di specificare se un’impresa in possesso di qualificazione SOA OS22 class. VIII, che copre quindi l’intero importo dell’appalto, e della categoria OS30 class. III-bis:


1) può subappaltare la parte eccedente la propria qualificazione per la categoria OS30?


2) può interamente subappaltare la cat. OG7 di cui non è in possesso?





16/09/2025 17:33
Risposta
Si informa che è stato pubblicato, a parziale rettifica della documentazione di gara, l’elenco delle categorie contabili con relative classifiche aggiornate, onde garantire piena congruenza tra capitolato, disciplinare e computo metrico.

Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 6.2 del Disciplinare e dell'art. dell’art.30, comma 1, dell’All. II.12 del Codice, l'operatore singolo sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, ove previsti, relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori e se i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa sono da questa posseduti con riferimento alla categoria prevalente, le categorie scorporabili sono interamente subappaltabili.

05/09/2025 15:22
Quesito #11
In riferimento al sistema MBR e precisamente ai dati di progettazione considerati, al fine di poter valutare soluzioni migliorative si richiedono le seguenti informazioni:

se l’impianto è soggetto ad una fluttuazione di utenza tra estate e invernola temperatura che si dovrebbe considerare per il carico estivole portate di picco di pioggia parrebbe siano state riportate come 450 mc/h per 6 h. corrispondente al picco di portata nera?per le portate di pioggia è indicato 900 per 12 h consecutive. Qual è la frequenza ?
12/09/2025 15:23
Risposta
Il dimensionamento dell'impianto è stato eseguito considerando gli Abitanti Equivalenti (AE) riportati nella specifica sezione della Relazione Tecnica. A tal fine, è stato adottato un approccio prudenziale, basato sul valore di progetto di 30.000 AE, che rappresenta lo scenario più gravoso e che si prevede possa essere raggiunto prevalentemente durante il periodo estivo. Coerentemente con questa impostazione cautelativa, tutti i calcoli e i dimensionamenti sono stati effettuati assumendo una temperatura minima di processo pari a 14°C. Le portate conseguenti a tali criteri sono quelle riportate a pagina 96 della relazione tecnica, dove si evidenzia che la portata di picco, pari a 450 m3/h, è stata considerata per una durata di almeno 12 ore nell'arco della giornata, mentre la portata di pioggia è stata stimata per una durata di 6 ore nell'arco della giornata. In conclusione, si precisa che potranno essere prese in considerazione eventuali proposte migliorative su tali aspetti.
05/09/2025 16:22
Quesito #12
Nel documento
- 711PEA08050300_01_CSA - Parte tecnica - impianto di depurazione
si evince che sono previsti in gara sistemi di deodorizzazione composti da:
ITEM Nr. 65 NP.EM.65:
Fornitura di due unità biofiltrante MonaShell Bio12H, di tipo equicorrente, doppio stadio · Portata nominale: 9900 m3/h ecc...

ITEM Nr. 66 NP.EM.66:
Fornitura di una unità biofiltrante MonaShell Bio7H, di tipo equicorrente, doppio stadio · Portata nominale: 5775 m3/h ecc..

Nr. 67 NP.EM.67:
Fornitura di una unità biofiltrante MonaShell Bio11H, di tipo equicorrente, doppio stadio · Portata nominale: 9075 m3/h ...

Perchè vengono indicati in maniera molto esplicita i biotrickling della AIRCLEAN e non vengono considerati e/o similari. Sono forse i biotrickling i migliori sia tecnicamente che economicamente ? Esistono anche altre aziende produttrici come la nostra.
Oltretutto utilizzando materiale filtrante decisamente migliore e di lunga durata che per la gestione di un impianto di depurazione è fondamentale



12/09/2025 15:15
Risposta
Potranno essere valutate anche altre soluzioni alternative che consentano il raggiungimento delle prestazioni richieste.
08/09/2025 11:25
Quesito #13
In riferimento alla presente procedura, siamo a richiedere i seguenti chiarimenti:

QUESITO 1


In riferimento all’art.17 del disciplinare di gara “offerta tecnica – busta tecnica” si chiede di meglio chiarire se le max n.4 facciate sono da intendere per il totale del solo criterio (A-B-C-) oppure posso essere intese 4 facciate anche per ogni sub – criterio (A1-A2-A3-B1-B2-B3-C1-C2).


QUESITO 2


Sempre in riferimento all’ art.17 del disciplinare di gara relativamente all’ “offerta tecnica – busta tecnica” si chiede di meglio chiarire se sussistono delle limitazioni di pagine in merito alla relazione di sintesi che descriva le proposte migliorative in termini metodologici e qualitativi, e in merito al quadro sinottico delle migliorie proposte e della loro finalità.



16/09/2025 17:34
Risposta
In merito ai suddetti quesiti si rappresenta:

1) Per ciascun sub-criterio dovrà essere presentata una relazione di max di n. 4 (quattro) facciate formato A4.

2) Non sono previste limitazioni di pagine in quanto la relazione di sintesi e il quadro sinottico non sono oggetto di valutazione, poiché trattasi unicamente di uno strumento di lavoro.

09/09/2025 18:57
Quesito #14
Il Criterio A – recita: ”….. l’operatore economico dovrà presentare una relazione costituita per ogni sub-criterio per un max di n. 4 (quattro) facciate formato A4 con max 40 righe a pagina con formato Times New Roman, dimensione 12, interlinea 1,15…”. Con la suddetta formattazione, le pagine delle relazioni sarebbero occupate dal testo solo parzialmente. Premesso quanto sopra, chiediamo cortesemente di opzionare una delle seguenti formattazioni: 40 righe o interlinea 1,15.




16/09/2025 17:35
Risposta
In riscontro al suddetto quesito vedasi risposta ai quesiti precedentemente forniti.

10/09/2025 09:36
Quesito #15
non è possibile scaricare il progetto dal link indicato

10/09/2025 10:46
Risposta
In merito al suddetto quesito si rappresenta che è stato aggiornato e pubblicato il link della documentazione tecnica.
10/09/2025 09:49
Quesito #16
Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, desideriamo porre il seguente quesito di chiarimento.

Nella documentazione di gara viene richiesto espressamente l’impiego di un determinato media filtrante, che risulta essere un prodotto brevettato e, per quanto ci risulta, commercializzato da un unico operatore economico.

Si chiede pertanto:

1. se, ai fini della partecipazione, sia possibile proporre l’utilizzo di un media filtrante equivalente, purché dotato di caratteristiche tecniche e prestazionali conformi alle esigenze della Stazione Appaltante;

2. in caso di risposta negativa, di motivare puntualmente le ragioni della scelta di limitare la fornitura ad un prodotto brevettato e disponibile presso un solo concorrente, al fine di comprendere le valutazioni tecniche e giuridiche sottese a tale opzione.

Tale chiarimento risulta essenziale, considerata la necessità di garantire la massima concorrenza e parità di trattamento fra gli operatori economici.




16/09/2025 17:35
Risposta
Potranno essere valutate anche altre soluzioni alternative che consentano il raggiungimento delle prestazioni richieste.

10/09/2025 18:27
Quesito #17
In merito al Sub-Criterio B.2 - Soluzioni migliorative atte a garantire condizioni di maggiore sicurezza del personale rispetto al PSC, il quale recita: “Saranno valutate positivamente le soluzioni tecniche adottate per assicurare le migliori condizioni di sicurezza dei lavoratori nell’esecuzione dell’appalto. Laddove tali misure aggiuntive di sicurezza siano connesse o derivanti da una particolare organizzazione di cantiere o da processi lavorativi o da una diversa organizzazione delle fasi lavorative, se ne dovrà esplicitamente dar conto nella relazione, spiegandone anche le motivazioni e dovrà inoltre essere indicato come tali misure si relazionano ed integrano con quelle di cui al PSC redatto dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione”.

Di contro, l’elaborato di progetto 6.1.2 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO prende in esame solamente la condotta sottomarina e non l’impianto di depurazione.

Premesso quanto sopra, chiediamo cortesemente la rettifica del Sub-Criterio B.2 o, in alternativa, la disponibilità del Piano di Sicurezza relativo all’impianto di depurazione.



11/09/2025 12:59
Risposta
In merito al quesito, si evidenzia che l'elaborato "6.1.1 Piano di Sicurezza e di Coordinamento - impianto di depurazione - Rev02", risulta già presente nella cartella del progetto esecutivo di cui al link indicato nei documenti di gara.


12/09/2025 11:40
Quesito #18
In riferimento al sistema MBR e precisamente ai dati di progettazione considerati, al fine di poter valutare soluzioni migliorative si richiedono le seguenti informazioni:
L’impianto è soggetto ad una fluttuazione di utenza tra estate e inverno? Qual è la temperatura che si dovrebbe considerare per il carico estivo? Le portate di picco di pioggia parrebbe siano state riportate come 450 mc/h per 6 h. corrispondente al picco di portata nera? Per le portate di pioggia è indicato 900 per 12 h consecutive. Qual è la frequenza ?

12/09/2025 15:13
Risposta
Il dimensionamento dell'impianto è stato eseguito considerando gli Abitanti Equivalenti (AE) riportati nella specifica sezione della Relazione Tecnica. A tal fine, è stato adottato un approccio prudenziale, basato sul valore di progetto di 30.000 AE, che rappresenta lo scenario più gravoso e che si prevede possa essere raggiunto prevalentemente durante il periodo estivo. Coerentemente con questa impostazione cautelativa, tutti i calcoli e i dimensionamenti sono stati effettuati assumendo una temperatura minima di processo pari a 14°C. Le portate conseguenti a tali criteri sono quelle riportate a pagina 96 della relazione tecnica, dove si evidenzia che la portata di picco, pari a 450 m3/h, è stata considerata per una durata di almeno 12 ore nell'arco della giornata, mentre la portata di pioggia è stata stimata per una durata di 6 ore nell'arco della giornata. In conclusione, si precisa che potranno essere prese in considerazione eventuali proposte migliorative su tali aspetti.
12/09/2025 13:29
Quesito #19
In riferimento al SUB-CRITERIO A.2: Ottimizzazione del sistema di controllo dell’impianto di depurazione che recita fra l’altro:” Sarà valutata positivamente… la compatibilità ed interoperabilità con altri strumenti ed in particolare con i sistemi di telecontrollo esistenti presso l’impianto di depurazione da mantenere.

Atteso che il Progetto prevede:” la dismissione dell’impianto esistente e la realizzazione di un nuovo impianto costituito da una nuova linea acque e fanghi” non risulta chiaro dagli elaborati progettuali dedicati all’impianto elettrico e telecontrollo quali sarebbero gli strumenti e i sistemi di telecontrollo esistenti presso l’impianto da mantenere.

Si prega pertanto di chiarire tale aspetto ed in ogni caso di indicare marche ed eventualmente modelli dei componenti, strumenti e sistemi (hardware e software) già in uso al gestore (eventualmente su altri impianti) o comunque preferiti.




17/09/2025 10:57
Risposta
Si conferma la dismissione dell’impianto di depurazione esistente.
Si conferma che l’impianto esistente sarà integralmente dismesso e che non sarà presente alcun sistema di telecontrollo da mantenere. Il progetto prevede la realizzazione ex-novo del sistema di automazione e telecontrollo dell’impianto di depurazione. Non sussistono pertanto marche o modelli di componenti già in uso cui doversi conformare; resta tuttavia fermo l’obbligo per l’offerente di garantire che il sistema proposto sia in linea con le previsioni di progetto e conforme alle norme CEI vigenti e pertanto, come previsto nel disciplinare di gara, saranno valutate positivamente soluzioni che garantiscano l’intuitività di utilizzo delle interfacce software proposte e l’accuratezza della diagnostica, nonché la compatibilità con i più comuni sistemi in uso ai gestori del Servizio Idrico Integrato.


15/09/2025 09:52
Quesito #20
Le pagine delle relazioni dell'offerta tecnica devono contenere massimo 40 righe, oppure ogni pagina deve contenere il massimo delle righe con interlinea 1,15?






16/09/2025 17:35
Risposta
Il numero max di 40 righe è riferito a ciascuna pagina della relazione.

17/09/2025 08:56
Quesito #21
Le relazioni devono contenere 40 righe indipendentemente dall'interlinea?
Con interlinea 1,15 parte della pagina rimane vuota.

24/09/2025 09:51
Risposta
In merito al suddetto quesito si rappresenta che come specificatamente indicato nel Disciplinare di gara, con riferimento a ciascun criterio l’operatore economico dovrà presentare una relazione costituita per ogni sub-criterio per un max di n. 4 (quattro) facciate formato A4 con max 40 righe a pagina con formato Times New Roman, dimensione 12, interlinea 1,15 incluse immagini e grafici.
17/09/2025 09:27
Quesito #22
Si chiede se è obbligatorio il sopralluogo in loco con rilascio di attestazione o è sufficiente visionare gli elaborati di progetto.


17/09/2025 09:47
Risposta
Il sopralluogo è facoltativo gli operatori economici interessati potranno inviare un e mail al Responsabile Unico di Progetto Ing. Giulio Palma al seguente indirizzo di posta elettronica g.palma@sogesid.it
17/09/2025 11:53
Quesito #23
Buongiorno,
il link indicato per poter scaricare la documentazione progettuale richiede un password. Potreste fornircela?
Grazie.




17/09/2025 11:59
Risposta
La password per l'accesso alla documentazione progettuale risulta già correttamente indicata (subito sotto al link per il download) nel file “documentazione-tecnica-link-aggiornato-gallico.pdf” presente tra gli allegati di gara sul portale telematico.

18/09/2025 10:17
Quesito #24
Il sub-criterio A.2 premia la compatibilità coi sistemi di telecontrollo esistenti. Ciò premesso, si chiedono cortesemente informazioni tecniche dettagliate sull'impianto di telecontrollo esistente.


18/09/2025 10:37
Risposta
Si conferma che l’impianto esistente sarà integralmente dismesso e che non sarà presente alcun sistema di telecontrollo da mantenere. Il progetto prevede la realizzazione ex-novo del sistema di automazione e telecontrollo dell’impianto di depurazione. Non sussistono pertanto marche o modelli di componenti già in uso cui doversi conformare; resta tuttavia fermo l’obbligo per l’offerente di garantire che il sistema proposto sia in linea con le previsioni di progetto e conforme alle norme CEI vigenti e pertanto, come previsto nel disciplinare di gara, saranno valutate positivamente soluzioni che garantiscano l’intuitività di utilizzo delle interfacce software proposte e l’accuratezza della diagnostica, nonché la compatibilità con i più comuni sistemi in uso ai gestori del Servizio Idrico Integrato.

18/09/2025 15:45
Quesito #25
Il costituendo RTI risulta in possesso di tutte le categorie di qualificazione richieste dal disciplinare di gara, ad eccezione della categoria OS30. Si rappresenta che l’impresa mandataria è qualificata nella categoria OG11 classifica III-bis. Al fine di soddisfare il requisito relativo alla categoria OS30, si chiede cortesemente se sia ammissibile la partecipazione mediante una delle seguenti modalità:

Sommatoria delle qualificazioni tra codesta impresa mandataria (OG11 III-bis) e altra impresa mandataria del RTI (in possesso della OG11 classifica III), al fine di raggiungere la classifica richiesta per la OS30, in applicazione del principio dell’assorbimento tra categorie affini;Avvalimento da parte dell’impresa mandataria (OG11 III-BIS) nei confronti di un’impresa ausiliaria qualificata nella categoria OG11 classifica III, in misura tale da integrare il requisito richiesto per la categoria OS30.

Si richiede conferma circa la possibilità di ricorrere a una delle suddette modalità, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e di quanto previsto dal disciplinare di gara.

24/09/2025 09:52
Risposta
In riscontro al suddetto quesito si rappresenta che, in applicazione del principio dell’assorbimento tra categorie affini, attesa l’equipollenza, deve ritenersi ammessa l'integrazione della classifica prescritta tramite sommatoria di classifiche diverse, a patto che ogni impresa esegua solo una quota di lavori proporzionata alla propria capacità di qualificazione, pertanto ciascun operatore economico in possesso della qualificazione SOA OG11 può eseguire lavori rientranti nella qualificazione SOA OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta in OG11, in alternativa è possibile ricorrere all’avvalimento per il raggiungimento della classifica adeguata all’esecuzione dei lavori rientranti nella categoria specialistica OS30.
È ammessa la possibilità di integrare il requisito anche mediante sommatoria tra classifiche possedute da ciascuna associanda "ferma restando la necessità che l’esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi dell’art.68 comma 2, del Codice" (art. 6.3 del disciplinare)".
23/09/2025 11:41
Quesito #26
Chiarimenti sulla voce NP.OC.05 dell’elaborato n. 8.1.3.1 (Computo metrico estimativo – Impianto di depurazione).


In riferimento all’elaborato n. 8.1.3.1 – Computo metrico estimativo relativo all’impianto di depurazione, e in particolare alla voce NP.OC.05, che descrive l’intervento di svuotamento, pulizia e sanificazione delle vasche esistenti, mediante svuotamento completo con rimozione delle materie liquide e solide presenti tramite autobotte, si fa presente quanto segue.


L’importo unitario previsto per tale lavorazione è pari a € 52,26/mc, ed è riferito esclusivamente ad attività di pulizia e bonifica effettuate tramite autoespurgo, comprensive – come da descrizione – di ogni onere e magistero per la consegna dell’opera finita secondo le indicazioni della Direzione Lavori.


Si richiede di chiarire come saranno poi compensate economicamente le attività di trasporto e conferimento dei rifiuti EER (19.08.05; 19.08.01; 19.08.02) derivanti dalle attività di svuotamento e sanificazione delle vasche.


Inoltre, nel documento n. 8.2 – Quadro Economico, alla voce b.6.1 (DISC) – Oneri di conferimento a discarica, viene indicato un importo pari a zero.


Pertanto, si chiede di specificare a chi competano i costi di smaltimento e se saranno riconosciuti come ribaltamento costi.


23/09/2025 16:39
Risposta
La voce di spesa NP.OC.05 è stata creata per gestire i reflui presenti nelle vasche dell'impianto di depurazione. Poiché le demolizioni saranno eseguite linea per linea, si potrà effettuare un "travaso" di tali reflui (la voce infatti prevede tutte le lavorazioni per mettere in atto tale attività) tra le linee, minimizzando così i costi di smaltimento in discarica.
I residui di grigliatura e i rifiuti di dissabbiamento, in quanto scarti ordinari del processo di depurazione, saranno gestiti secondo le normali procedure operative dell'impianto in accordo con il gestore/conduttore dello stesso.

24/09/2025 09:31
Quesito #27
La garanzia provvisoria richiesta all'art. 16 deve riportare quale Beneficiario la SOGESID S.p.A. oppure il COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO PER LA DEPURAZIONE DPCM 07/08/2023?



24/09/2025 11:15
Risposta
In merito al suddetto quesito si rappresenta che la garanzia provvisoria deve riportare quale beneficiario la Sogesid S.p.A.
24/09/2025 14:42
Quesito #28
Premesso che,

- l'art. 30 dell'allegato II.12 del D.Lgs 36/2023 prevede che "... i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente"

- Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), con il parere 3526/2025, chiarisce che l’abrogazione dell’art. 12 del D.L. 47/2014 non ha fatto venir meno la possibilità di ricorrere al subappalto necessario/qualificante per le categorie scorporabili divenute tutte a qualificazione obbligatoria, trattandosi di un istituto che ha acquisito rilevanza generale, in quanto volto a colmare il deficit di qualificazione del concorrente ad eseguire le lavorazioni scorporabili a qualificazione necessaria.




Il MIT collega, inoltre, la sopravvivenza dell’istituto al principio del risultato, evidenziando che: Il richiamo al subappalto nelle suddette categorie scorporabili a qualificazione necessaria presidia l’esigenza di diritto pubblico di assicurare che i lavori siano eseguiti da soggetti muniti dei necessari requisiti di qualificazione.




- Secondo il Consiglio di Stato (Sez. V, sent. n. 1793 del 22 febbraio 2024), il subappalto necessario si configura dunque come uno strumento qualificante, la cui dichiarazione deve essere resa già in sede di presentazione dell’offerta. Ciò consente alla stazione appaltante di accertare ex ante la mancanza di requisiti del concorrente e le modalità con cui tali carenze saranno colmate

Alla luce di quanto sopra si chiede di chiarire il motivo di quanto invece espressamente previsto nel disciplinare di gara a pag. 16, ossia "Non è ammesso il subappalto qualificante, pertanto le prestazioni rientranti nelle qualificazioni SOA previste potranno essere subappaltate, nei limiti previsti dal sopracitato articolo, purché l’operatore economico sia in possesso delle qualificazioni SOA relative alle lavorazioni che intende subappaltare".






30/09/2025 11:23
Risposta
In riferimento al suddetto quesito si riporta quanto già espresso in un precedente chiarimento ovvero non è ammesso il subappalto qualificante, come espressamente previsto nella lex specialis di gara, pertanto a prescindere dalle lavorazioni eventualmente da subappaltare, l’operatore economico deve essere in possesso delle attestazioni SOA sia per la categoria prevalente che per le scorporabili, per i singoli importi.

Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 6.2 del Disciplinare e dell'art. dell’art.30, comma 1, dell’All. II.12 del Codice, l'operatore singolo sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, ove previsti, relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori e se i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa sono da questa posseduti con riferimento alla categoria prevalente, le categorie scorporabili sono interamente subappaltabili.



25/09/2025 08:03
Quesito #29
Considerato che con l'interlinea 1,15 nelle relazioni rimane libera una parte della pagina, si chiede se è possibile inserire nella stessa immagini e grafici.

25/09/2025 15:50
Risposta
In riscontro al suddetto quesito si conferma che, così come previsto dal Disciplinare di gara, possono essere inseriti immagini e/o grafici nelle facciate delle relazioni.
26/09/2025 11:54
Quesito #30
Buongiorno,

con riferimento alla precisazione contenuta al punto 10 del disciplinare di gara secondo cui “Non è ammesso il subappalto qualificante, pertanto le prestazioni rientranti nelle qualificazioni SOA previste potranno essere subappaltate, nei limiti previsti dal sopracitato articolo, purché l’operatore economico sia in possesso delle qualificazioni SOA relative alle lavorazioni che intende subappaltare.”, ci permettiamo di rilevare come tali previsione risulti in contrasto con i principi generali dell’ordinamento nazionale e comunitario in materia di partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici. Più specificatamente, ben comprendiamo che l’inserimento di tale disposizione, da parte della Vostra Stazione Appaltante, possa derivare dall’abrogazione dell’art. 12 della legge n. 80/2021. Nel contempo, dobbiamo rilevare che tale abrogazione non ha affatto comportato il venir meno dell’istituto del c.d. subappalto qualificante o necessario, che è istituto che ha acquisito rilevanza generale (ovvero principio generale dell’ordinamento in materia di appalti), in quanto volto a colmare il deficit di qualificazione del concorrente a eseguire le lavorazioni scorporabili a qualificazione necessaria e quindi conforme al principio del risultato, oltre che teso a garantire il favor partecipationis e la concorrenza.

Più specificatamente sul tema è recentemente intervenuto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha reso il parere n. 3526 del 3.6.2025 osservando che:

“Si ritiene che l'abrogazione dell'art. 12 del DL 47/2014 non abbia fatto venir meno la possibilità di ricorrere al subappalto necessario /qualificante per le categorie scorporabili divenute tutte a qualificazione obbligatoria, trattandosi di un istituto che ha acquisito rilevanza generale in quanto volto a a colmare il deficit di qualificazione del concorrente a eseguire le lavorazioni scorporabili a qualificazione necessaria (Ad. plen. 2 novembre 2015 n. 9) e peraltro ritenuto conforme al principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 (Cons. Stato, IV, 28.1.2025, n. 648)….”.

Pertanto, anche alla luce di quanto suesposto, si chiede alla Stazione Appaltante in indirizzo, ove occorra valutando ulteriore rettifica agli atti di gara, se l’impresa qualificata nella categoria prevalente per un importo corrispondete al totale dei lavori, possa procedere con il subappalto qualificante per la categoria scorporabile per la quale è priva della relativa qualificazione(affidando in subappalto al 100% le lavorazioni della stessa).

Confidando di aver esposto in maniera chiara le osservazioni sul tema, si resta in attesa di un cortese riscontro.


30/09/2025 11:23
Risposta
In riferimento al suddetto quesito si riporta quanto già espresso in un precedente chiarimento ovvero non è ammesso il subappalto qualificante, come espressamente previsto nella lex specialis di gara, pertanto a prescindere dalle lavorazioni eventualmente da subappaltare, l’operatore economico deve essere in possesso delle attestazioni SOA sia per la categoria prevalente che per le scorporabili, per i singoli importi.

Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 6.2 del Disciplinare e dell'art. dell’art.30, comma 1, dell’All. II.12 del Codice, l'operatore singolo sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, ove previsti, relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori e se i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa sono da questa posseduti con riferimento alla categoria prevalente, le categorie scorporabili sono interamente subappaltabili.

26/09/2025 12:32
Quesito #31
In riferimento alla pubblicazione del nuovo disciplinare di gara, si fa presente che c’è una discrepanza di importi riferiti alla categoria OS 30. Nello specifico la tabella di cui al punto 2) l’importo della OS30 è pari ad € 2.578.597,71 mentre al punto 2.1) di pag. 5 viene indicato l’importo di € 2.153.121,71. Si chiede di sapere quale sia l’importo corretto riferito alla categoria OS30.


Inoltre si chiede di specificare gli importi esatti di tutte le categorie in quanto la loro somma non arriva all’importo totale dell’appalto da voi indicato di € 18.909.319,37 bensì più alto.

In attesa di un vs. celere riscontro ai fini della suddivisione delle quote e delle lavorazioni di ogni impresa facete parte dell’ATI, si inviano distinti saluti.


29/09/2025 16:02
Risposta
In riscontro al suddetto quesito si confermano tutti gli importi delle categorie come in ultimo aggiornati e indicati nella Tabella 1 di cui all’art.2 del Disciplinare di gara, nonché l’importo totale dell’appalto pari a € 18.909.319,67.

In particolare, si conferma che l’importo della categoria OS.30 è pari a € 2.578.597,71, pertanto quello indicato al successivo punto 2.1 è da intendersi quale mero refuso.



30/09/2025 12:03
Quesito #32
Si chiede conferma di quanto segue:
non può partecipare e verrà escluso un operatore economico in possesso di sola attestazione SOA per la categoria OS22 in classifica VIII che dichiara di voler obbligatoriamente subappaltare al 100,00 % tutte le categorie scorporabili.

cordiali saluti


02/10/2025 16:13
Risposta
Si rimanda ai chiarimenti già forniti in risposta ai precedenti quesiti attinenti ai requisiti di qualificazione degli OO.EE., in quanto esaustivi anche rispetto al punto in questione.

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