Scaduto
Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 7 agosto 2023 SOGESID SPA
1) Nella Tabella n.1 a pagina 7 del Disciplinare di Gara sono indicati gli importi comprensivi degli oneri di sicurezza della Categoria OS22 e OG6:
- OS22: €25.344.391,44
- OG6: €9.282.347,47
mentre nella Tabella n.2 a pagina 9 del Disciplinare di Gara, alla posizione 1 (posizione 2+3), dall’importo del Totale Lavori (L) A CORPO sono esclusi gli oneri della sicurezza, che sono indicati separatamente alla posizione 4.
Si chiede gentile conferma che gli importi corretti sono quelli indicati nella Tabella n. 2 e di poter rettificare la Tabella n.1.
2) Si chiede gentilmente di poter chiarire se il termine ultimo per le richieste di chiarimenti sia:
- il 26/01/2026 alle ore 13:00, come indicato sulla Piattaforma della gara nella sezione delle scadenze;
oppure
- il 25/01/2026 alle ore 13:00, come indicato all’articolo ‘1.2. CHIARIMENTI’ a pagina 6 del disciplinare di gara.
- Preso atto che la gara è stata indetta in data 19/12/2025;
- Preso atto dell'impossibilità di ricevere preventivi dai fornitori a ridosso e durante le festività natalizie;
- Preso atto della complessità e rilevanza della procedura di gara;
si chiede una proroga dei tempi previsti per la presentazione della gara (se fosse possibile 20 giorni).
Gentilissimi, si presentano le seguenti richieste di chiarimento
1.Relativamente al cap.7.2 “REQUISITI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE” ed in particolare la punto relativo ai “Requisiti di capacità tecnica e professionale” si chiede conferma che l’importo complessivo minimo richiesto, per ciascuna categoria, si riferisca all’onorario e quindi all’importo fatturato per i servizi svolti nel decennio;
2. Relativamente ai requisiti di cui al punto 7.2 del disciplinare di gara, si chiede conferma che il progettista per soddisfare il requisito di capacità tecnica professionale possa presentare servizi relativi ad opere in S.06 in luogo della S.03, in D.05 in luogo della D.04 ed in IB.07 in luogo della IA.01 in quanto aventi grado di complessità superiore.
Gara #1023
PROCEDURA APERTA EX ARTT. 71 E 108, COMMA 2 LETT. E) DEL D.LGS. N.36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO INTEGRATO INERENTE ALLA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DEL COMUNE DI BENEVENTO (BN).Informazioni appalto
19/12/2025
Aperta
Lavori e progettazione esecutiva
€ 36.040.757,90
NAVE LORENZO
Categorie merceologiche
4525212
-
Lavori di costruzione di impianti di trattamento delle acque
452324
-
Lavori di costruzione di condotte fognarie
Lotti
1
B9AE34119D
J86H11000330001
Qualità prezzo
PROCEDURA APERTA EX ARTT. 71 E 108, COMMA 2 LETT. E) DEL D.LGS. N.36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO INTEGRATO INERENTE ALLA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DEL COMUNE DI BENEVENTO (BN).
PROCEDURA APERTA EX ARTT. 71 E 108, COMMA 2 LETT. E) DEL D.LGS. N.36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO INTEGRATO INERENTE ALLA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DEL COMUNE DI BENEVENTO (BN).
€ 35.133.812,81
€ 3.225.318,29
€ 906.945,09
Scadenze
26/01/2026 13:00
16/01/2026 13:00
02/02/2026 13:00
02/02/2026 13:15
Avvisi pubblici
Allegati
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parcella-esecutivo.pdf SHA-256: f580983caef48ad688f4990ce1d624cb5a5e687aa9737a560c62a3f9bdb8ff1f 20/01/2026 10:53 |
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Chiarimenti
23/12/2025 19:16
Quesito #1
In riferimento alla gara in oggetto si esplicitano i seguenti quesiti di chiarimento al Disciplinare di Gara:
1. Al cap.7.2 “REQUISITI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE” ed in particolare la punto relativo ai “Requisiti di capacità tecnica e professionale” si chiede di chiarire se l’importo dei “servizi di ingegneria e di architettura relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella, per un importo complessivo, per tutte le categorie e ID indicate, almeno pari a 1 volta l’importo delle opere da progettare” da prendere come riferimento è quello della colonna “Valore delle opere da progettare” oppure della colonna “Importo complessivo minimo per i servizi da espletare” della tabella indicata;
2. Sempre al punto 7.2 del Disciplinare si chiede di chiarire quanto riportato “Per i servizi espletati nei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, si considerano tutti i servizi ultimati nel triennio ovvero, se non totalmente ultimati, la parte di essi terminata nel medesimo periodo di riferimento”. In particolare si chiede se si fa riferimento all’ultimo decennio oppure al triennio (quale triennio?)
1. Al cap.7.2 “REQUISITI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE” ed in particolare la punto relativo ai “Requisiti di capacità tecnica e professionale” si chiede di chiarire se l’importo dei “servizi di ingegneria e di architettura relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella, per un importo complessivo, per tutte le categorie e ID indicate, almeno pari a 1 volta l’importo delle opere da progettare” da prendere come riferimento è quello della colonna “Valore delle opere da progettare” oppure della colonna “Importo complessivo minimo per i servizi da espletare” della tabella indicata;
2. Sempre al punto 7.2 del Disciplinare si chiede di chiarire quanto riportato “Per i servizi espletati nei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, si considerano tutti i servizi ultimati nel triennio ovvero, se non totalmente ultimati, la parte di essi terminata nel medesimo periodo di riferimento”. In particolare si chiede se si fa riferimento all’ultimo decennio oppure al triennio (quale triennio?)
20/01/2026 11:31
Risposta
In riscontro al punto 1) del quesito, si conferma che l’importo dei “servizi di ingegneria e di architettura relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella, per un importo complessivo, per tutte le categorie e ID indicate, almeno pari a 1 volta l’importo delle opere da progettare” da prendere come riferimento è quello della colonna “Importo complessivo minimo per i servizi da espletare” della tabella indicata.
In riscontro al punto 2) del quesito, essendo presente un refuso (“nel triennio”), lo stesso viene rettificato come segue: “Per i servizi espletati nei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, si considerano tutti i servizi ultimati ovvero, se non totalmente ultimati, la parte di essi terminata nel medesimo periodo di riferimento”
1 bis) A modifica ed integrazione della precedente risposta e che come già evidenziato in successivi chiarimenti, che l’importo da prendere in considerazione è quello indicato nella colonna “Valore delle opere da progettare”.
In riscontro al punto 2) del quesito, essendo presente un refuso (“nel triennio”), lo stesso viene rettificato come segue: “Per i servizi espletati nei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, si considerano tutti i servizi ultimati ovvero, se non totalmente ultimati, la parte di essi terminata nel medesimo periodo di riferimento”
1 bis) A modifica ed integrazione della precedente risposta e che come già evidenziato in successivi chiarimenti, che l’importo da prendere in considerazione è quello indicato nella colonna “Valore delle opere da progettare”.
29/12/2025 11:40
Quesito #2
In merito a quanto richiesto a pag 17 e 18 del disciplinare sui Requisiti di capacità tecnica e professionale relativi alla progettazione si rileva una discrepanza tra quanto inizialmente richiesto — ovvero l'aver svolto servizi di ingegneria e architettura per ognuna delle categorie e ID nei dieci anni antecedenti la pubblicazione del bando — e quanto specificato a pagina 18 del disciplinare, dove si legge: "Per i servizi espletati nei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, si considerano tutti i servizi ultimati nel triennio ovvero, se non totalmente ultimati, la parte di essi terminata nel medesimo periodo di riferimento".
Pertanto si chiede se la richiesta dei "servizi ultimati nel triennio" sia un refuso.
Pertanto si chiede se la richiesta dei "servizi ultimati nel triennio" sia un refuso.
12/01/2026 11:46
Risposta
In riscontro al quesito, si conferma che trattasi di refuso, pertanto, lo stesso paragrafo riportato viene rettificato come segue: “Per i servizi espletati nei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, si considerano tutti i servizi ultimati ovvero, se non totalmente ultimati, la parte di essi terminata nel medesimo periodo di riferimento”.
30/12/2025 12:45
Quesito #3
Si chiede gentilmente di confermare che il termine ultimo per le richieste di sopralluogo sia il 16/01/2026 alle ore 13:00, come indicato sulla Piattaforma della gara nella sezione delle scadenze.
12/01/2026 11:48
Risposta
Si conferma la data del 16 gennaio 2026 entro le ore 13:00.
30/12/2025 12:49
Quesito #4
1) Nella Tabella n.1 a pagina 7 del Disciplinare di Gara sono indicati gli importi comprensivi degli oneri di sicurezza della Categoria OS22 e OG6:
- OS22: €25.344.391,44
- OG6: €9.282.347,47
mentre nella Tabella n.2 a pagina 9 del Disciplinare di Gara, alla posizione 1 (posizione 2+3), dall’importo del Totale Lavori (L) A CORPO sono esclusi gli oneri della sicurezza, che sono indicati separatamente alla posizione 4.
Si chiede gentile conferma che gli importi corretti sono quelli indicati nella Tabella n. 2 e di poter rettificare la Tabella n.1.
2) Si chiede gentilmente di poter chiarire se il termine ultimo per le richieste di chiarimenti sia:
- il 26/01/2026 alle ore 13:00, come indicato sulla Piattaforma della gara nella sezione delle scadenze;
oppure
- il 25/01/2026 alle ore 13:00, come indicato all’articolo ‘1.2. CHIARIMENTI’ a pagina 6 del disciplinare di gara.
12/01/2026 11:50
Risposta
In riscontro al punto 1) del quesito, si conferma che gli importi corretti sono quelli indicati nella Tabella n. 2 di pagina 9, e, pertanto, gli importi indicati nella tabella 1 di pagina 7 sono da ritenersi al netto degli oneri della sicurezza desunti dal PSC e non soggetti a ribasso (voce 4 di cui alla tabella 2).
Si ringrazia per la segnalazione e si conferma che la data entro la quale dovranno pervenire le richieste di chiarimenti è il 26/01/2025 ore 13:00.
Si ringrazia per la segnalazione e si conferma che la data entro la quale dovranno pervenire le richieste di chiarimenti è il 26/01/2025 ore 13:00.
05/01/2026 17:07
Quesito #5
nel manifestare il forte interesse alla partecipazione alla procedura in oggetto, atteso che il periodo festivo intercorso tra la data di pubblicazione e la scadenza della stessa, ha di fatto interrotto le necessarie attività atte a produrre una puntuale e precisa offerta di gara, quali acquisizioni di offerte tecniche economiche, con relativo studio delle stesse. Con la presente, chiede una proroga dei termini di presentazione dell’offerta pari a 45 giorni naturali e consecutivi, spostando pertanto tale termine al 19/03/2026.
12/01/2026 11:51
Risposta
In riscontro alla suddetta richiesta si evidenzia che non è prevista alcuna proroga in merito al termine di scadenza della procedura di gara di che trattasi.
08/01/2026 10:32
Quesito #6
Con la presente si chiede se il criterio previsto al punto E2 di pagina 44 del Disciplinare di gara (possesso certificazione ISO 37001:2016) sia sostituibile dimostrando l'applicazione del modello 231 e l'adozione di codice etico in azienda.
12/01/2026 11:52
Risposta
In riscontro al suddetto quesito si rappresenta che non è ammessa la sostituzione della certificazione ISO 37001:2016 con l’applicazione del modello 231 e l’adozione di codice di comportamento in azienda.
08/01/2026 12:33
Quesito #7
non riesco ad aprire i link relativi agli elaborati progettuali, come posso risolvere il problema ?
12/01/2026 11:53
Risposta
In riscontro al suddetto quesito si evidenzia che gli elaborati progettuali, descrittivi e grafici risultano scaricabili, si chiede di osservare le indicazioni ovvero per decomprimerli occorrerà eseguire l'utility di decompressione scelta sul file "indagini.zip", che richiamerà la catena di file successiva.
08/01/2026 15:48
Quesito #8
premesso che l'offerta tecnica per l’appalto in argomento necessita di un attività di studio particolarmente approfondita e multidisciplinare del progetto e delle possibili migliorie, che richiede anche riscontri da fornitori e professionisti per informazioni utili allo sviluppo dell'offerta e che ciò è risultato ridotto dal periodo delle feste natalizie per le chiusure aziendali, si chiede che la data di scadenza dell’offerta di gara sia prorogata di 15 giorni rispetto a quella attualmente prevista
12/01/2026 11:53
Risposta
In riscontro alla suddetta richiesta si evidenzia che non è prevista alcuna proroga in merito al termine di scadenza della procedura di gara di che trattasi.
08/01/2026 17:00
Quesito #9
Con riferimento ai sub-criteri per i quali è previsto solamente l'utilizzo di fascicoli in formato A4, si chiede conferma che possa essere utilizzato n.1 formato A3 in sostituzione di n.2 formati A4.
12/01/2026 11:59
Risposta
In riscontro al suddetto quesito si rappresenta la possibilità di sostituire due fogli A4 con un solo foglio A3.
09/01/2026 10:18
Quesito #10
In relazione ai requisiti di capacità tecnica e professionale si chiede di chiarire se al fine di soddisfare il suddetto requisito per la categoria D.04 possa essere utilizzata al D.05 e se per la IA.01 possa essere utilizzata la IA.02
19/01/2026 11:00
Risposta
In riscontro al suddetto quesito si rappresenta che è ammissibile la sostituzione della categoria D.04 con la D.05, facendo entrambi riferimento alla realizzazione di fognature. Al contrario, non è ammissibile la sostituzione della categoria IA.01 con la IA.02, [AC1] poiché afferiscono ad opere non assimilabili tra di loro.
09/01/2026 10:19
Quesito #11
Relativamente al requisito di capacità economica finanziaria al punto 7.1 (pag. 16) del disciplinare si stabilisce che " In caso di raggruppamento tale requisito dovrà essere comprovato in proporzione alle quote di partecipazione al raggruppamento stesso", mentre a pag. 19 del disciplinare di stabilisce che "Il requisito di capacità economica e finanziaria, ove richiesto, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso". Pertanto si richiede se tale requisito e la relativa certificazione, in caso di RTP, deve essere portato da ogni componente in quota parte di partecipazione al raggruppamento o cumulativamente dal raggruppamento (ad esempio solo dalla capogruppo per l'intero).
19/01/2026 11:01
Risposta
In riscontro al suddetto quesito si rappresenta che il requisito relativo alla capacità economica e finanziaria deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso, ferma restando la necessità che l’esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare, pertanto la relativa certificazione deve riferirsi al raggruppamento cumulativamente.
09/01/2026 11:49
Quesito #12
- Preso atto che la gara è stata indetta in data 19/12/2025;
- Preso atto dell'impossibilità di ricevere preventivi dai fornitori a ridosso e durante le festività natalizie;
- Preso atto della complessità e rilevanza della procedura di gara;
si chiede una proroga dei tempi previsti per la presentazione della gara (se fosse possibile 20 giorni).
12/01/2026 12:00
Risposta
In riscontro alla suddetta richiesta si evidenzia che non è prevista alcuna proroga in merito al termine di scadenza della procedura di gara di che trattasi.
09/01/2026 12:01
Quesito #13
In relazione al criterio A.6 si chiede se tra le opere con caratteristiche analoghe si intende esclusivamente la realizzazione di nuovi impianti di depurazione con capacità superiore a 40.000 abitanti oppure se possono essere ritenuti significativi della propria capacità a realizzare l'intervento in argomento, ai fini dell’attribuzione del massimo punteggio, anche gli interventi puntuali eseguiti su impianti di depurazione con capacità superiore a 40.000 abitanti.
19/01/2026 12:17
Risposta
In riscontro al suddetto quesito si conferma che gli interventi puntuali sono da considerarsi analoghi a quelli di realizzazione di nuovi impianti purché eseguiti per impianti di depurazione di capacità uguale o superiore a 40.000 abitanti.
09/01/2026 12:25
Quesito #14
con riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al paragrafo "7.2 REQUISITI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE" del Disciplinare di gara, si formulano i suddetti quesiti al fine di superare dubbi interpretativi per una corretta partecipazione alla presente procedura.
Posto che nella Tabella di pag. 17/18 del disciplinare di gara viene indicato insieme al “Valore delle Opere da progettare” anche l’”Importo complessivo minimo per i servizi espletati” in ciascuna categoria, si chiede di confermare che l’importo minimo richiesto per il soddisfacimento del requisito riguardi esclusivamente l'importo dei lavori complessivo relativo a ciascuna categoria e non anche l’importo dei servizi fatturati.
Tale interpretazione è conforme a quanto indicato nel disciplinare, nonché, al recente Bando Tipo n. 2/2025 che recependo il Decreto Correttivo (D. Lgs. 209/2024) e superando le ambiguità interpretative del D. Lgs. 36/2023, ha stabilito che la capacità tecnico-professionale venga dimostrata rispetto all’importo dei lavori progettati, quale indicatore oggettivo della complessità e rilevanza tecnica dell’esperienza maturata.
Pertanto, si chiede conferma che gli importi minimi richiesti da soddisfare ai fini dell’ammissione alla procedura, siano solo quelli riferiti ai lavori per ciascuna categoria, come qui di seguito riportati: S.03 € 9.573.520,55 - IA.01 € 17.626.341,17 - D.04 € 7.426.877,19.
Infine, con rifermento all’arco temporale utile ai fini del soddisfacimento del requisito, stante la previsione di cui a pag. 18 del Disciplinare ove si legge “Per i servizi espletati nei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, si considerano tutti i servizi ultimati nel triennio ovvero, se non totalmente ultimati, la parte di essi terminata nel medesimo periodo di riferimento”, si chiede di confermare che il riferimento all’“ultimazione nel triennio” sia da considerarsi quale mero refuso, e che, pertanto, siano validamente considerati tutti i servizi iniziati e conclusi nell’ultimo decennio, ivi inclusi quelli terminati anche prima dell'ultimo triennio.
Anche per questo secondo aspetto temporale, si segnala che, il nuovo Bando Tipo ha esteso il periodo di riferimento a dieci anni dalla data di indizione della gara, per la dimostrazione dell’esecuzione di contratti analoghi, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 209/2024, che ha modificato l'art. 100 del Codice (D. Lgs. 36/2023).
Posto che nella Tabella di pag. 17/18 del disciplinare di gara viene indicato insieme al “Valore delle Opere da progettare” anche l’”Importo complessivo minimo per i servizi espletati” in ciascuna categoria, si chiede di confermare che l’importo minimo richiesto per il soddisfacimento del requisito riguardi esclusivamente l'importo dei lavori complessivo relativo a ciascuna categoria e non anche l’importo dei servizi fatturati.
Tale interpretazione è conforme a quanto indicato nel disciplinare, nonché, al recente Bando Tipo n. 2/2025 che recependo il Decreto Correttivo (D. Lgs. 209/2024) e superando le ambiguità interpretative del D. Lgs. 36/2023, ha stabilito che la capacità tecnico-professionale venga dimostrata rispetto all’importo dei lavori progettati, quale indicatore oggettivo della complessità e rilevanza tecnica dell’esperienza maturata.
Pertanto, si chiede conferma che gli importi minimi richiesti da soddisfare ai fini dell’ammissione alla procedura, siano solo quelli riferiti ai lavori per ciascuna categoria, come qui di seguito riportati: S.03 € 9.573.520,55 - IA.01 € 17.626.341,17 - D.04 € 7.426.877,19.
Infine, con rifermento all’arco temporale utile ai fini del soddisfacimento del requisito, stante la previsione di cui a pag. 18 del Disciplinare ove si legge “Per i servizi espletati nei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, si considerano tutti i servizi ultimati nel triennio ovvero, se non totalmente ultimati, la parte di essi terminata nel medesimo periodo di riferimento”, si chiede di confermare che il riferimento all’“ultimazione nel triennio” sia da considerarsi quale mero refuso, e che, pertanto, siano validamente considerati tutti i servizi iniziati e conclusi nell’ultimo decennio, ivi inclusi quelli terminati anche prima dell'ultimo triennio.
Anche per questo secondo aspetto temporale, si segnala che, il nuovo Bando Tipo ha esteso il periodo di riferimento a dieci anni dalla data di indizione della gara, per la dimostrazione dell’esecuzione di contratti analoghi, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 209/2024, che ha modificato l'art. 100 del Codice (D. Lgs. 36/2023).
26/01/2026 12:00
Risposta
In riscontro al suddetto quesito si chiede di prendere visione della risposta ai quesiti n.1.
Altresì in riscontro al suddetto quesito e ad integrazione del chiarimento al quesito n.1 si ringrazia per la segnalazione e si rappresenta definitivamente che l’importo da prendere in considerazione è quello indicato nella colonna “Valore delle opere da progettare”.
Altresì in riscontro al suddetto quesito e ad integrazione del chiarimento al quesito n.1 si ringrazia per la segnalazione e si rappresenta definitivamente che l’importo da prendere in considerazione è quello indicato nella colonna “Valore delle opere da progettare”.
09/01/2026 13:48
Quesito #15
Relativamente al requisito di “capacità economica finanziaria” si chiede:
1. Se per ogni bilancio portato a copertura del fatturato richiesto è sufficiente la relativa certificazione della società di revisione rilasciata al momento del deposito del medesimo bilancio;
2. Cosa deve intendersi per “esposizione finanziaria dell’operatore economico al momento in cui partecipa a una gara di appalto”?
1. Se per ogni bilancio portato a copertura del fatturato richiesto è sufficiente la relativa certificazione della società di revisione rilasciata al momento del deposito del medesimo bilancio;
2. Cosa deve intendersi per “esposizione finanziaria dell’operatore economico al momento in cui partecipa a una gara di appalto”?
15/01/2026 15:28
Risposta
In riscontro al suddetto quesito si rappresenta che:
1. La certificazione della società di revisione dovrà essere rilasciata al momento della partecipazione della gara, pertanto non è possibile usufruire di certificazioni antecedenti tale periodo;
2. per "esposizione finanziaria" si intendono i debiti, le passività, il capitale circolante netto e la solidità patrimoniale complessiva al momento della gara, oltre il mero fatturato, valutando l'equilibrio finanziario complessivo e l'affidabilità dell'operatore.
1. La certificazione della società di revisione dovrà essere rilasciata al momento della partecipazione della gara, pertanto non è possibile usufruire di certificazioni antecedenti tale periodo;
2. per "esposizione finanziaria" si intendono i debiti, le passività, il capitale circolante netto e la solidità patrimoniale complessiva al momento della gara, oltre il mero fatturato, valutando l'equilibrio finanziario complessivo e l'affidabilità dell'operatore.
09/01/2026 15:28
Quesito #16
in relazione al disciplinare di gara si evidenzia che al SUB-CRITERIO A.1.2 si fa riferimento alla categoria D.05, mentre nei requisiti si fa riferimento alla categoria D.04, si chiede conferma che i requisiti di gara si riferiscano alla D.05 o che questi possano essere comunque comprovati con la categoria D.05 avendo la medesima destinazione funzionale ma grado di complessità maggiore.
15/01/2026 15:04
Risposta
In riscontro al suddetto quesito si rappresenta che i requisiti di partecipazione alla procedura di gara, relativamente alla progettazione, sono espressamente previsti al par.7.2 del Disciplinare di gara e riguardano, tra le altre categorie di lavori, la D.04. Si conferma che per il soddisfacimento del suddetto requisito è possibile elencare servizi svolti rientranti nella categoria di grado di complessità superiore a quella richiesta.
Trattasi di mero refuso quanto previsto ai fini dell’attribuzione del punteggio per il sub criterio A.1.12, la categoria ID lavori corretta è la D.04.
Trattasi di mero refuso quanto previsto ai fini dell’attribuzione del punteggio per il sub criterio A.1.12, la categoria ID lavori corretta è la D.04.
09/01/2026 17:57
Quesito #17
Si chiede di avere chiarimenti su quanto segue
Relativamente ai requisiti di cui al punto 7.2 del disciplinare di gara, si chiede conferma che il progettista debba possedere il requisito di capacità tecnica professionale presentando servizi di ingegneria e di architettura svolti nel decennio aventi un importo opere (lavori) complessivo almeno pari al valore delle opere da progettare per ciascuna categoria, ossia almeno pari al valore indicato nella penultima colonna delle tabella ivi indicata.
Relativamente ai requisiti di cui al punto 7.2 del disciplinare di gara, si chiede conferma che il progettista per soddisfare il requisito di capacità tecnica professionale possa presentare servizi relativi ad opere in S.06 in luogo della S.03 e in D.05 in luogo della D.04 in quanto aventi entrambi grado di complessità superiore.
Relativamente ai requisiti di cui al punto 7.2 del disciplinare di gara, si chiede conferma che il progettista debba possedere il requisito di capacità tecnica professionale presentando servizi di ingegneria e di architettura svolti nel decennio aventi un importo opere (lavori) complessivo almeno pari al valore delle opere da progettare per ciascuna categoria, ossia almeno pari al valore indicato nella penultima colonna delle tabella ivi indicata.
Relativamente ai requisiti di cui al punto 7.2 del disciplinare di gara, si chiede conferma che il progettista per soddisfare il requisito di capacità tecnica professionale possa presentare servizi relativi ad opere in S.06 in luogo della S.03 e in D.05 in luogo della D.04 in quanto aventi entrambi grado di complessità superiore.
19/01/2026 11:04
Risposta
In riscontro al suddetto quesito si ringrazia per la segnalazione e si rappresenta definitivamente che l’importo da prendere in considerazione è quello indicato nella colonna “Valore delle opere da progettare”.
12/01/2026 09:00
Quesito #18
Con riferimento al requisito di capacità economica e finanziaria: "aver realizzato, nei migliori cinque anni del decennio antecedente data di pubblicazione del bando un fatturato globale per un importo non inferiore a 2 volte l'importo dei lavori", si chiede se sia possibile considerare il fatturato dell’anno 2025 fino al 18/12/2025 (data di pubblicazione dei documenti di gara).
15/01/2026 15:05
Risposta
In riscontro al suddetto quesito si rappresenta che si fa riferimento all’anno solare (1° gennaio/31 dicembre), pertanto non è possibile considerare il fatturato fino a data diversa da quelle precedentemente indicate.
12/01/2026 09:00
Quesito #19
Con riferimento al requisito di capacità economica e finanziaria: "aver realizzato, nei migliori cinque anni del decennio antecedente data di pubblicazione del bando un fatturato globale per un importo non inferiore a 2 volte l'importo dei lavori … Per la comprova del requisito, l’operatore economico dovrà allegare il certificato rilasciato dalla società di revisione in sede di presentazione dell’offerta" si chiede se la certificazione del fatturato possa essere rilasciata dal Revisore Unico dell’operatore economico per come indicato in CCIAA, specificandosi che il Revisore non è una società di revisione ma un professionista singolo.
15/01/2026 15:05
Risposta
In riscontro al suddetto quesito si conferma, purché il professionista singolo sia regolarmente iscritto al Registro dei Revisori Legali tenuto dal MEF.
12/01/2026 09:01
Quesito #20
Siamo a chiedere la messa a disposizione di tutti gli atti relativi alle autorizzazioni conseguite in fase di conferenza di servizi, di approvazione del PFTE a cui si riferiscono i criteri del disciplinare di gara.
16/01/2026 13:40
Risposta
In riscontro al suddetto quesito si rappresenta che i documenti richiesti sono stati pubblicati nella sezione “allegati” della piattaforma e-procurement.
12/01/2026 10:40
Quesito #21
Con riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale previsti dal disciplinare di gara, ed in particolare alle categorie e ID delle opere indicate, (S.03-IA.01-D.04) si chiede se, ai fini della dimostrazione dei requisiti, possano essere considerati validi servizi di ingegneria e architettura espletati in categorie d’opera caratterizzate da un grado di complessità superiore rispetto a quello richiesto dal bando.
19/01/2026 11:06
Risposta
In riscontro al suddetto quesito si conferma.
Si prega di fare riferimento anche ai quesiti già precedentemente resi.
Si prega di fare riferimento anche ai quesiti già precedentemente resi.
12/01/2026 10:54
Quesito #22
tra i documenti di gara non risulta presente il Capitolato di Gestione informativa, documento indispensabile per la corretta redazione della relazione tecnica in risposta al Criterio B.
Si evidenzia che il Capitolato di Gestione Informativa è espressamente citato nel CSA Amministrativo.
Si chiede pertanto che tale documento venga reso disponibile tra gli atti di gara.
Si evidenzia che il Capitolato di Gestione Informativa è espressamente citato nel CSA Amministrativo.
Si chiede pertanto che tale documento venga reso disponibile tra gli atti di gara.
15/01/2026 15:07
Risposta
In riscontro al suddetto quesito si rappresenta che il documento richiesto è stato inserito nella sezione "allegati" della piattaforma e-procurement.
Si ringrazia per la segnalazione.
Si ringrazia per la segnalazione.
12/01/2026 11:50
Quesito #23
bisogna essere registrati al portale per partecipare alla gara, se si è mandanti di un costituendo ATI oppure i progettisti indicati?
15/01/2026 15:08
Risposta
In riscontro al suddetto quesito si rappresenta che è possibile consultare l’allegato Norme Tecniche di utilizzo al seguente link https://sogesid.tuttogare.it/norme_tecniche.php
12/01/2026 15:44
Quesito #24
Gentilissimi, con la presente comunichiamo che rinunciamo al sopralluogo di cui alla Vostra comunicazione sotto indicata
Data: 2026-01-08 16:13:54 Oggetto: Appuntamento sopralluogo - Gara #1023 Corpo messaggio: Gara #1023 PROCEDURA APERTA EX ARTT. 71 E 108, COMMA 2 LETT. E) DEL D.LGS. N.36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO INTEGRATO INERENTE ALLA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DEL COMUNE DI BENEVENTO (BN).
Data: 2026-01-08 16:13:54 Oggetto: Appuntamento sopralluogo - Gara #1023 Corpo messaggio: Gara #1023 PROCEDURA APERTA EX ARTT. 71 E 108, COMMA 2 LETT. E) DEL D.LGS. N.36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO INTEGRATO INERENTE ALLA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DEL COMUNE DI BENEVENTO (BN).
19/01/2026 11:07
Risposta
Si ringrazia.
12/01/2026 16:36
Quesito #25
1) Si fa presente che il tipo di dettaglio e la complessità dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica del disciplinare di gara richiedono tempi di valutazione maggiori di quelli concessi, considerato anche il particolare periodo dell’anno di pubblicazione. Infatti, dall’emissione del bando del 19 dicembre alla scadenza del 2 febbraio si contano solo 24 gg lavorativi totali. Inoltre, la maggior parte dei fornitori ha riaperto solo il 7 gennaio, rendendo il tempo a disposizione per il confronto tecnico con gli stessi per le apparecchiature più importanti (per esempio le membrane) insufficiente per definire proposte contrattualmente vincolanti da inserire nella offerta, come richiesto nel disciplinare.
Per quanto detto, vista l’importanza ambientale dell’opera, riteniamo che ulteriori 20 gg di tempo per la preparazione delle proposte consentirebbero all’ amministrazione di ricevere a parità di costo un impianto di livello tecnico superiore.
2) In subordine, chiediamo 10 giorni di proroga dei termini vista la modifica apportata al criterio indicato nel punto 7.2 del Disciplinare dei requisiti relativi alla progettazione (risposta del 12/01/26 al quesito n. 1 p.to 2).
Pertanto, si richiedono complessivamente 30 gg di proroga sui termini di scadenza della gara.
Per quanto detto, vista l’importanza ambientale dell’opera, riteniamo che ulteriori 20 gg di tempo per la preparazione delle proposte consentirebbero all’ amministrazione di ricevere a parità di costo un impianto di livello tecnico superiore.
2) In subordine, chiediamo 10 giorni di proroga dei termini vista la modifica apportata al criterio indicato nel punto 7.2 del Disciplinare dei requisiti relativi alla progettazione (risposta del 12/01/26 al quesito n. 1 p.to 2).
Pertanto, si richiedono complessivamente 30 gg di proroga sui termini di scadenza della gara.
15/01/2026 15:09
Risposta
In riscontro alla suddetta richiesta si evidenzia che non è prevista alcuna proroga in merito al termine di scadenza della procedura di gara di che trattasi.
12/01/2026 16:55
Quesito #26
Volendo ottimizzare la gestione di un comparto del depuratore, e’ consentito aumentare le dimensioni in pianta di una vasca o di un canale o altro ?
15/01/2026 15:18
Risposta
In riscontro al suddetto quesito si rappresenta che lo stesso non risulta pertinente con lo scopo della procedura di chiarimenti, in quanto non attiene a dubbi interpretativi o ad aspetti tecnici e amministrativi dei documenti di gara.
12/01/2026 16:56
Quesito #27
Il Criterio A.4 premia processi integrativi che consentano l’affinamento della qualità dell’effluente in riferimento alla Direttiva UE 2024/3019. Dall’esame del dimensionamento dell’impianto di depurazione sembra che la qualità dell’effluente sia conforme a quanto previsto dalla suddetta Direttiva. Si chiede cortesemente un chiarimento in merito.
19/01/2026 14:44
Risposta
Come noto La Direttiva (UE) 2024/3019, aggiorna la disciplina sul trattamento delle acque reflue urbane, spostando l’attenzione dalla sola conformità ai limiti allo sviluppo di sistemi integrati di trattamento capaci di garantire una qualità dell’effluente elevata, resiliente e coerente con gli obiettivi di protezione degli ecosistemi, salute pubblica ed economia circolare.
Tra le principali novità della Direttiva vi è l’introduzione in un prossimo futuro dei trattamenti quaternari per l’affinamento dell’effluente e per il controllo dei microinquinanti come i pesticidi, le microplastiche, i PFAS, i residui farmaceutici e prodotti per la cura personale, ecc.
A solo titolo di esempio, processi integrativi rilevanti, di cui si potrebbe almeno prevedere la predisposizione, potrebbero essere riferiti all’integrazione dei trattamenti previsti in progetto con sezioni di trattamento con adsorbimento su carbone attivo o con processi di ossidazione avanzata.
Tra le principali novità della Direttiva vi è l’introduzione in un prossimo futuro dei trattamenti quaternari per l’affinamento dell’effluente e per il controllo dei microinquinanti come i pesticidi, le microplastiche, i PFAS, i residui farmaceutici e prodotti per la cura personale, ecc.
A solo titolo di esempio, processi integrativi rilevanti, di cui si potrebbe almeno prevedere la predisposizione, potrebbero essere riferiti all’integrazione dei trattamenti previsti in progetto con sezioni di trattamento con adsorbimento su carbone attivo o con processi di ossidazione avanzata.
12/01/2026 17:14
Quesito #28
Si chiede gentile conferma che sia possibile produrre la certificazione d’iscrizione alla White List all’uopo delle dichiarazioni sostitutive dei familiari conviventi (All. C).
15/01/2026 15:19
Risposta
In riscontro al suddetto quesito si conferma e si precisa che la sostituzione del documento richiesto riguarda unicamente l’iscrizione alla White list e non la richiesta di iscrizione/aggiornamento alla stessa.
13/01/2026 15:16
Quesito #29
chiediamo gentilmente conferma della possibilità di poter partecipare alla gara d'appalto in avvalimento per l'intero importo della categoria prevalente e avvalimento parziale per la scorporabile.
15/01/2026 15:21
Risposta
In riscontro al suddetto quesito si rappresenta che è possibile ricorrere all’avvalimento secondo quanto previsto dall’art.104 del Codice.
13/01/2026 19:22
Quesito #30
1. Si chiede gentilmente si specificare i termini di fatturazione del corrispettivo relativo alla progettazione esecutiva e i relativi termini di pagamento.
2. Si chiede quali penali sono previste per la progettazione esecutiva e se tali penali si applicano in riferimento al corrispettivo relativo alla progettazione esecutiva e di confermare che il limite massimo delle penali sarà riferito al suddetto corrispettivo.
3. Si chiede se è richiesta da parte del progettista di un’apposita RCP e in caso affermativo si chiede di specificarne il massimale.
4. Nei documenti di gara è richiesta la perfetta regola d'arte, si chiede di confermare che lo standard qualitativo sia quello normalmente richiesto per le attività della stessa natura.
2. Si chiede quali penali sono previste per la progettazione esecutiva e se tali penali si applicano in riferimento al corrispettivo relativo alla progettazione esecutiva e di confermare che il limite massimo delle penali sarà riferito al suddetto corrispettivo.
3. Si chiede se è richiesta da parte del progettista di un’apposita RCP e in caso affermativo si chiede di specificarne il massimale.
4. Nei documenti di gara è richiesta la perfetta regola d'arte, si chiede di confermare che lo standard qualitativo sia quello normalmente richiesto per le attività della stessa natura.
19/01/2026 11:20
Risposta
In riscontro al suddetto quesito si rappresenta che:
1. La fatturazione del servizio di progettazione sarà autorizzata dopo la verifica positiva del progetto esecutivo a cura di società incaricata; la regolarità della prestazione sarà certificata dal RuP di intervento;
2. Le penali, ai sensi dell’art. 126 del D.Lgs. 36/2023, per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali (progettazione ed esecuzione lavori) sono quelle indicate all’art. 21 del Capitolato Speciale d’Appalto Amministrativo;
3. La RCP è dovuta ai sensi della normativa vigente. Non essendo indicato nel disciplinare di gara un importo minimo del massimale, lo stesso deve essere conforme alla normativa vigente;
4. Per quanto è possibile evincere dalla richiesta di chiarimento generica si confermano gli standard qualitativi normalmente richiesti.
1. La fatturazione del servizio di progettazione sarà autorizzata dopo la verifica positiva del progetto esecutivo a cura di società incaricata; la regolarità della prestazione sarà certificata dal RuP di intervento;
2. Le penali, ai sensi dell’art. 126 del D.Lgs. 36/2023, per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali (progettazione ed esecuzione lavori) sono quelle indicate all’art. 21 del Capitolato Speciale d’Appalto Amministrativo;
3. La RCP è dovuta ai sensi della normativa vigente. Non essendo indicato nel disciplinare di gara un importo minimo del massimale, lo stesso deve essere conforme alla normativa vigente;
4. Per quanto è possibile evincere dalla richiesta di chiarimento generica si confermano gli standard qualitativi normalmente richiesti.
14/01/2026 09:07
Quesito #31
Si chiede conferma che, relativamente al criterio di valutazione dell'offerta tecnica D.2, la "dichiarazione di impegno/garanzia ad estendere la durata del periodo di garanzia delle membrane, oltre al periodo previsto da normativa vigente" debba essere sottoscritta dal produttore delle membrane prescelto univocamente dal concorrente.
15/01/2026 15:22
Risposta
In riscontro al suddetto quesito si conferma.
14/01/2026 11:29
Quesito #32
con la presente si chiede conferma che il soggetto che eseguirà la progettazione potrà essere un soggetto indicato e non raggruppato.
15/01/2026 15:24
Risposta
In riscontro al suddetto quesito si conferma quanto previsto a pag.13 del Disciplinare di gara.
14/01/2026 14:06
Quesito #33
La garanzia provvisoria richiesta all'art. 13 del disciplinare di gara deve riportare quale beneficiario la SOGESID S.p.A. oppure il COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO PER LA DEPURAZIONE DPCM 07/08/2023?
16/01/2026 12:18
Risposta
In riscontro al suddetto quesito si rappresenta che il beneficiario della garanzia provvisoria è la Sogesid S.p.A.
14/01/2026 14:33
Quesito #34
Si richiedono i seguenti chiarimenti:
1. Nell’art.5.1 del CSA viene richiesto che "La progettazione esecutiva dovrà essere eseguita in BIM secondo quanto prescritto dai documenti di gara e dal Capitolato di Gestione Informativa." Tale Capitolato di Gestione Informativa” non è incluso negli elaborati a base gara disponibili, pertanto si richiede la messa a disposizione dello stesso.
2. Si chiede di confermare che in caso di progettista cd. “indicato”, non sia richiesta in capo a detto progettista il possesso di specifiche coperture assicurative, ulteriori rispetto alla RC Professionale.
1. Nell’art.5.1 del CSA viene richiesto che "La progettazione esecutiva dovrà essere eseguita in BIM secondo quanto prescritto dai documenti di gara e dal Capitolato di Gestione Informativa." Tale Capitolato di Gestione Informativa” non è incluso negli elaborati a base gara disponibili, pertanto si richiede la messa a disposizione dello stesso.
2. Si chiede di confermare che in caso di progettista cd. “indicato”, non sia richiesta in capo a detto progettista il possesso di specifiche coperture assicurative, ulteriori rispetto alla RC Professionale.
16/01/2026 12:19
Risposta
In riscontro al suddetto quesito si rappresenta che:
1. Il Capitolato di gestione informativa è stato inserito nella sezione “allegati” della piattaforma e-procurement;
2. Il progettista cd. “indicato” deve essere in possesso della polizza RC prevista per lo svolgimento della propria professione.
1. Il Capitolato di gestione informativa è stato inserito nella sezione “allegati” della piattaforma e-procurement;
2. Il progettista cd. “indicato” deve essere in possesso della polizza RC prevista per lo svolgimento della propria professione.
14/01/2026 17:18
Quesito #35
Il disciplinare di gara chiarisce all’Art. 4 che tutti i lavori compresi nell’appalto dovranno essere ultimati in 900 giorni naturali e consecutivi. Questi giorni vengono confermati nell’Art. 19 nel quale si stabilisce che il ribasso temporale offerto deve essere calcolato su 900 giorni. Dopo un’attenta analisi degli elaborati di progetto si è verificato che sia il documento riguardante il cronoprogramma (792PFTE12030200_01_Cronoprogramma(1)(1).pdf) sia il documento riguardante le prime indicazione del PSC (792PFTE12010100_01_Prime indicaz(1)(1)..pdf), attesta la durata delle lavorazioni su 2085 giorni naturali e consecutivi.
Pertanto alla luce di questa discrasia dei tempi indicati si chiede, non avendo a disposizione un cronoprogramma dei lavori attinente alle richieste esplicite del Disciplinare di gara, una congrua proroga di 20gg al fine di riesaminare attentamente la consecuzione delle lavorazioni e poter formulare un’offerta tecnica e temporale congrua e coerente.
Pertanto alla luce di questa discrasia dei tempi indicati si chiede, non avendo a disposizione un cronoprogramma dei lavori attinente alle richieste esplicite del Disciplinare di gara, una congrua proroga di 20gg al fine di riesaminare attentamente la consecuzione delle lavorazioni e poter formulare un’offerta tecnica e temporale congrua e coerente.
15/01/2026 15:37
Risposta
In riscontro al suddetto quesito si rappresenta che il termine di ultimazione lavori corretto è pari a 900 giorni naturali e consecutivi, pertanto sono stati inseriti nella sezione allegati della piattaforma e-procurement i documenti aggiornati.
14/01/2026 17:30
Quesito #36
In riferimento alla seguente precisazione riportata nel disciplinare di gara
“N.B. Per importo complessivo si intende l’importo dei lavori per i quali sono stati espletati servizi di ingegneria e architettura e si precisa che è necessario esplicitare gli importi dei lavori delle singole categorie e ID, fermo restando l’importo complessivo.”
Si chiede conferma che il Requisiti di capacità tecnica e professionale, inteso come importo dei servizi di ingegneria e di architettura relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella relativa tabella sia rispettato se corrisponde almeno all’ importo complessivo minimo per i servizi espletati. Questo indipendentemente dal valore delle opere progettate per la singola categoria, purché sia raggiunto l’importo complessivo dato dalla somma del valore delle opere da progettare indicato ciascuna categoria
“N.B. Per importo complessivo si intende l’importo dei lavori per i quali sono stati espletati servizi di ingegneria e architettura e si precisa che è necessario esplicitare gli importi dei lavori delle singole categorie e ID, fermo restando l’importo complessivo.”
Si chiede conferma che il Requisiti di capacità tecnica e professionale, inteso come importo dei servizi di ingegneria e di architettura relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella relativa tabella sia rispettato se corrisponde almeno all’ importo complessivo minimo per i servizi espletati. Questo indipendentemente dal valore delle opere progettate per la singola categoria, purché sia raggiunto l’importo complessivo dato dalla somma del valore delle opere da progettare indicato ciascuna categoria
16/01/2026 12:18
Risposta
In riscontro al suddetto quesito si conferma.
15/01/2026 11:10
Quesito #37
In riferimento alla procedura di che trattasi, si chiede se è possibile la partecipazione da parte di una Società in qualità di cooptata del costituendo RTI concorrente.
In caso affermativo si prega di specificare quale sia la documentazione da produrre a carico della predetta Società cooptata.
In caso affermativo si prega di specificare quale sia la documentazione da produrre a carico della predetta Società cooptata.
19/01/2026 11:25
Risposta
In riscontro al suddetto quesito è consentita la partecipazione da parte della società cooptata.
La documentazione da presentare è la medesima da presentare per gli operatori raggruppati.
La documentazione da presentare è la medesima da presentare per gli operatori raggruppati.
15/01/2026 11:12
Quesito #38
Si chiede di voler chiarire quale sia la durata effettiva dei lavori visto che nel disciplinare (rif. art. 4 pag.10) è riportato che Tutti i lavori compresi nell’appalto dovranno essere ultimati in 900 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori redatto ai sensi dell’art.3 dell’All. II.14 del Codice mentre nel cronoprogramma (rif. Elaborato 792PFTE12030200_01_Cronoprogramma.pdf) la durata dei lavori è indicata in 2085 giorni.
15/01/2026 15:42
Risposta
In riscontro al suddetto quesito si rappresenta che il termine di ultimazione lavori corretto è pari a 900 giorni naturali e consecutivi, pertanto sono stati inseriti nella sezione allegati della piattaforma e-procurement i documenti aggiornati.
15/01/2026 13:35
Quesito #39
chiediamo cortesemente di rendere disponibile il Capitolato di Gestione Informativa menzionato nel Capitolato Speciale d'Appalto 17 di 178
15/01/2026 15:07
Risposta
In riscontro al suddetto quesito si rappresenta che il documento richiesto è stato inserito nella sezione "allegati" della piattaforma e-procurement.
Si ringrazia per la segnalazione.
Si ringrazia per la segnalazione.
15/01/2026 14:05
Quesito #40
considerato che la progettazione dovrà essere eseguita in BIM, con la presente chiediamo cortesemente di rendere disponibile il Capitolato di Gestione Informativa menzionato a pagina 17 di 148 del Capitolato Speciale d'Appalto.
15/01/2026 15:07
Risposta
In riscontro al suddetto quesito si rappresenta che il documento richiesto è stato inserito nella sezione "allegati" della piattaforma e-procurement.
Si ringrazia per la segnalazione.
Si ringrazia per la segnalazione.
15/01/2026 16:33
Quesito #41
Con riferimento alla richiesta contenuta a pagina 16 del disciplinare di gara, relativa all’indicazione del fatturato del concorrente e della sua esposizione finanziaria, si chiede conferma che si possa correttamente ottemperare a tale richiesta producendo gli ultimi bilanci approvati (completi di Relazione sulla Gestione, Nota Integrativa e Relazione del Collegio Sindacale) e certificati dalla Società di revisione esterna, con relativa ricevuta di deposito alla competente Camera di Commercio, dai quali risultano sia il fatturato sia la posizione finanziaria netta (PFN).
19/01/2026 11:22
Risposta
In riscontro al suddetto quesito si rappresenta che, analogamente a quanto già precisato in un precedente chiarimento, la certificazione richiesta in tale fase deve essere rilasciata al momento di partecipazione della gara ed inserita nella Busta Amministrativa. Si precisa, inoltre, che i bilanci e qualsivoglia altro documento a comprova di quanto dichiarato, dovranno essere prodotti solo successivamente all’aggiudicazione.
15/01/2026 17:34
Quesito #42
Si segnala una potenziale incongruenza nel contenuto del Chiarimento n.1 ove si legge che, pur confermandosi il requisito di capacità tecnico-professionale per un importo almeno pari a 1 volta l’importo delle Opere , il medesimo chiarimento rimanda agli importi della colonna “Importo complessivo minimo per i servizi da espletare” (FATTURATO) anziché a quelli del “Valore delle opere da progettare” (LAVORI) (pag. 17).
Si chiede, pertanto, di confermare che il parametro per il soddisfacimento del requisito sia l’importo dei lavori e non l’importo del servizio e che, pertanto, i valori da considerare siano quelli indicati in corrispondenza della colonna “Valore delle Opere” (S.03 € 9.573.520,55 - IA.01 € 17.626.341,17 - D.04 € 7.426.877,19). Tale interpretazione appare coerente con la prima parte del chiarimento, nonché con il “N.B.” di cui a pag. 18 dello stesso Disciplinare ove si precisa testualmente che "Per importo complessivo si intende l’importo dei lavori (…)”, e con le previsioni del più recente Bando Tipo n. 2/2025 che recependo il Decreto Correttivo del D. Lgs. 36/2023 (D. Lgs. 209/2024), stabilisce che la capacità tecnico-professionale si dimostra rispetto all’importo dei lavori progettati (quale indicatore oggettivo della complessità e rilevanza tecnica dell’esperienza maturata evitando distorsioni legate a ribassi professionali)
Si chiede, pertanto, di confermare che il parametro per il soddisfacimento del requisito sia l’importo dei lavori e non l’importo del servizio e che, pertanto, i valori da considerare siano quelli indicati in corrispondenza della colonna “Valore delle Opere” (S.03 € 9.573.520,55 - IA.01 € 17.626.341,17 - D.04 € 7.426.877,19). Tale interpretazione appare coerente con la prima parte del chiarimento, nonché con il “N.B.” di cui a pag. 18 dello stesso Disciplinare ove si precisa testualmente che "Per importo complessivo si intende l’importo dei lavori (…)”, e con le previsioni del più recente Bando Tipo n. 2/2025 che recependo il Decreto Correttivo del D. Lgs. 36/2023 (D. Lgs. 209/2024), stabilisce che la capacità tecnico-professionale si dimostra rispetto all’importo dei lavori progettati (quale indicatore oggettivo della complessità e rilevanza tecnica dell’esperienza maturata evitando distorsioni legate a ribassi professionali)
19/01/2026 11:28
Risposta
In riscontro al suddetto quesito si ringrazia per la segnalazione e si rappresenta definitivamente che l’importo da prendere in considerazione è quello indicato nella colonna “Valore delle opere da progettare”.
15/01/2026 17:38
Quesito #43
1. Con riferimento ai requisiti di capacità tecnica professionale si chiede se l’importo da dimostrare deve essere riferito al fatturato conseguito ( corrispettivo per la progettazione) riferito ai servizi di ingegneria e architettura nelle ID richieste dal bando di gara e non all’importo della progettazione relativo ai lavori nelle ID richieste dal bando di gara.
2. Si chiede importo degli oneri della sicurezza relativo ad ogni categoria SOA;
3. A pag. 29 del disciplinare di gara viene riportato “ non è sanabile mediante soccorso istruttorio l’omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l’assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all’art.9 del presente Disciplinare.”, si chiede se tale disposizione sia frutto di refuso in quanto l’ appalto non è finanziato con fondi PNRR e nel disciplina di gara non ci sono riferimenti agli obblighi delle assunzioni e/o clausole sociali;
2. Si chiede importo degli oneri della sicurezza relativo ad ogni categoria SOA;
3. A pag. 29 del disciplinare di gara viene riportato “ non è sanabile mediante soccorso istruttorio l’omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l’assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all’art.9 del presente Disciplinare.”, si chiede se tale disposizione sia frutto di refuso in quanto l’ appalto non è finanziato con fondi PNRR e nel disciplina di gara non ci sono riferimenti agli obblighi delle assunzioni e/o clausole sociali;
20/01/2026 10:25
Risposta
In riscontro al suddetto quesito si rappresenta che:
1. In merito al suddetto quesito si chiede di fare riferimento ai chiarimenti già forniti;
2. In merito al suddetto quesito si rappresenta che i costi della sicurezza sono unitari e complessivi, e, solo a titolo di riferimento, si trasmettono gli oneri stimati dal gruppo di progettazione ripartiti fra depuratore e collettore fognario: Rete fognaria € 282.042,49; Depuratore € 624.902,60.
3. In merito al suddetto quesito si ringrazia per la segnalazione e si conferma il refuso.
1. In merito al suddetto quesito si chiede di fare riferimento ai chiarimenti già forniti;
2. In merito al suddetto quesito si rappresenta che i costi della sicurezza sono unitari e complessivi, e, solo a titolo di riferimento, si trasmettono gli oneri stimati dal gruppo di progettazione ripartiti fra depuratore e collettore fognario: Rete fognaria € 282.042,49; Depuratore € 624.902,60.
3. In merito al suddetto quesito si ringrazia per la segnalazione e si conferma il refuso.
15/01/2026 17:45
Quesito #44
In relazione al CRITERIO E, relativamente ai sub-criteri E.1 (UNI EN ISO 14001:2015) e E.2 (ISO 37001:2016), in caso di partecipazione di una costituenda ATI, si chiede di specificare, trattandosi di criteri di tipo SI/NO, se le certificazioni, ai fini dell'attribuzione del punteggio, devono essere in possesso di:
- capogruppo Mandataria della costituenda ATI concorrente;
- tutte le imprese della costituenda ATI concorrente;
o, ancora,
- l'attribuzione del punteggio è valutata come media ponderata sulla quota di qualificazione delle varie imprese della costituenda ATI concorrente.
- capogruppo Mandataria della costituenda ATI concorrente;
- tutte le imprese della costituenda ATI concorrente;
o, ancora,
- l'attribuzione del punteggio è valutata come media ponderata sulla quota di qualificazione delle varie imprese della costituenda ATI concorrente.
20/01/2026 10:26
Risposta
In riscontro al suddetto quesito si rappresenta che le certificazioni possono essere in possesso di tutti i componenti il raggruppamento o solo alcuni di essi e l’attribuzione del punteggio sarà valutata secondo la quota di qualificazione delle varie imprese della costituenda ATI.
16/01/2026 09:29
Quesito #45
Per quanto riguarda i requisiti speciali relativi all’esecuzione dei lavori, contenuti al paragrafo 7.1, alle pagine 15 e16 del Disciplinare di gara, il requisito di capacità economica e finanziaria richiede, per la categoria prevalente, di “aver realizzato, nei migliori cinque anni del decennio antecedente data di pubblicazione del bando, un fatturato globale per un importo non inferiore a 2 volte l'importo dei lavori.”
Pertanto, si chiede di chiarire se l’importo dei lavori da coprire con il doppio del fatturato debba essere riferito all’importo dei soli lavori ricadenti nella categoria OS22 (€ 25.344.391,44), oppure debba essere riferito all’importo totale dei lavori a base di gara (€ 34.626.738,91).
Pertanto, si chiede di chiarire se l’importo dei lavori da coprire con il doppio del fatturato debba essere riferito all’importo dei soli lavori ricadenti nella categoria OS22 (€ 25.344.391,44), oppure debba essere riferito all’importo totale dei lavori a base di gara (€ 34.626.738,91).
20/01/2026 10:27
Risposta
In riscontro al suddetto quesito si rappresenta che, trattandosi di un fatturato globale e non specifico, lo stesso deve riferirsi all’importo totale dei lavori.
16/01/2026 09:40
Quesito #46
Si chiede di voler confermare che, relativamente al criterio di valutazione dell'offerta tecnica D.2, "Garanzia e manutenzione sulle forniture, con specifico riferimento alle membrane", venga premiata solo l'estensione temporale, oltre i termini di legge, della garanzia relativa alla fornitura delle membrane.
26/01/2026 09:54
Risposta
In riscontro al suddetto quesito si rappresenta che saranno valutate positivamente anche altre forme di estensione della garanzia offerte dal concorrente/produttore.
16/01/2026 09:45
Quesito #47
In relazione al quesito formulato (Quesito 20) si rinnova invito a rendere disponibili gli atti di conferenza dei servizi autorizzativi in quanto espressamente necessari in funzione della lex specialis alla formulazione dell'offerta tecnica con particolare riguardo ai Criteri A.2-A.3-A.4 .
16/01/2026 13:42
Risposta
In riscontro al suddetto quesito si rappresenta che i documenti richiesti sono stati inseriti nella sezione allegati della piattaforma e-procurement.
16/01/2026 10:40
Quesito #48
Gentilissimi, si presentano le seguenti richieste di chiarimento
1.Relativamente al cap.7.2 “REQUISITI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE” ed in particolare la punto relativo ai “Requisiti di capacità tecnica e professionale” si chiede conferma che l’importo complessivo minimo richiesto, per ciascuna categoria, si riferisca all’onorario e quindi all’importo fatturato per i servizi svolti nel decennio;
2. Relativamente ai requisiti di cui al punto 7.2 del disciplinare di gara, si chiede conferma che il progettista per soddisfare il requisito di capacità tecnica professionale possa presentare servizi relativi ad opere in S.06 in luogo della S.03, in D.05 in luogo della D.04 ed in IB.07 in luogo della IA.01 in quanto aventi grado di complessità superiore.
20/01/2026 10:34
Risposta
In riscontro al suddetto quesito si rappresenta che:
1. In merito al suddetto quesito si chiede di fare riferimento ai chiarimenti già forniti;
2. In merito al suddetto quesito si conferma.
1. In merito al suddetto quesito si chiede di fare riferimento ai chiarimenti già forniti;
2. In merito al suddetto quesito si conferma.
16/01/2026 11:39
Quesito #49
Il disciplinare che ci impegna chiarisce la necessità per i concorrenti del possesso del requisito di capacità economica e finanziaria, nel rispetto delle norme in materia, di “aver realizzato, nei migliori cinque anni del decennio antecedente la data di pubblicazione del bando un fatturato globale per un importo non inferiore a 2 volte l’importo die lavori”, precisando che per la comprova del requisito “l’operatore economico dovrà allegare il certificato rilasciato dalla società di revisione in sede di presentazione dell’offerta”.
Sennonchè dall’esame dello stesso disciplinare, nonché del riscontro al quesito 15, con il quale chiarite che “per "esposizione finanziaria" si intendono i debiti, le passività, il capitale circolante netto e la solidità patrimoniale complessiva al momento della gara, oltre il mero fatturato, valutando l'equilibrio finanziario complessivo e l'affidabilità dell'operatore, sembrerebbe di comprendere come sia necessaria una ulteriore relazione relativa all’esposizione finanziaria al momento della presentazione della gara.
Vi chiediamo di chiarire, quindi, se è necessaria tale ulteriore relazione.
Nel contempo osserviamo che ove confermiate quanto appena esposto ovvero la necessità di una relazione sulla esposizione finanziaria, ci troveremmo di fronte ad un ulteriore requisito, peraltro generico ed indeterminato atteso che non si comprende cosa debba emergere dalla relazione in ordine all’esposizione finanziaria e cosa la Stazione appaltante dovrebbe valutare ai fini dell’ammissione alla gara. Ragion per cui, sempre in caso di risposta positiva al primo quesito formulato, si chiede di specificare a quale data deve essere fotografata la certificazione e quali sono i parametri da rispettare per soddisfare tale richiesta.
Nel richiedere puntuali chiarimenti su quanto suesposto, per le stesse ragioni Vi invitiamo a valutare la possibilità di una rettifica degli atti di gara sul punto, che appare quanto mai opportuna.
Sennonchè dall’esame dello stesso disciplinare, nonché del riscontro al quesito 15, con il quale chiarite che “per "esposizione finanziaria" si intendono i debiti, le passività, il capitale circolante netto e la solidità patrimoniale complessiva al momento della gara, oltre il mero fatturato, valutando l'equilibrio finanziario complessivo e l'affidabilità dell'operatore, sembrerebbe di comprendere come sia necessaria una ulteriore relazione relativa all’esposizione finanziaria al momento della presentazione della gara.
Vi chiediamo di chiarire, quindi, se è necessaria tale ulteriore relazione.
Nel contempo osserviamo che ove confermiate quanto appena esposto ovvero la necessità di una relazione sulla esposizione finanziaria, ci troveremmo di fronte ad un ulteriore requisito, peraltro generico ed indeterminato atteso che non si comprende cosa debba emergere dalla relazione in ordine all’esposizione finanziaria e cosa la Stazione appaltante dovrebbe valutare ai fini dell’ammissione alla gara. Ragion per cui, sempre in caso di risposta positiva al primo quesito formulato, si chiede di specificare a quale data deve essere fotografata la certificazione e quali sono i parametri da rispettare per soddisfare tale richiesta.
Nel richiedere puntuali chiarimenti su quanto suesposto, per le stesse ragioni Vi invitiamo a valutare la possibilità di una rettifica degli atti di gara sul punto, che appare quanto mai opportuna.
20/01/2026 10:35
Risposta
In riscontro al suddetto quesito si rappresenta che quanto richiesto dalla Stazione Appaltante è previsto dall’art.103 del Codice e recita quanto segue: Per gli appalti di lavori di importo pari o superiore ad euro 20.658.000, oltre ai requisiti di cui all'articolo 100, la stazione appaltante può richiedere requisiti aggiuntivi:
a) per verificare la capacità economico-finanziaria dell’operatore economico; in tal caso quest’ultimo fornisce i parametri economico-finanziari significativi richiesti, certificati da società di revisione ovvero da altri soggetti preposti che si affianchino alle valutazioni tecniche proprie dell'organismo di certificazione, da cui emerga in modo inequivoco l’esposizione finanziaria dell’operatore economico al momento in cui partecipa a una gara di appalto.
Pertanto, si precisa nuovamente che è necessario allegare in sede di presentazione di offerta, una sola relazione che certifichi l’esposizione finanziaria dell’operatore economico al momento in cui partecipa alla gara d’appalto.
a) per verificare la capacità economico-finanziaria dell’operatore economico; in tal caso quest’ultimo fornisce i parametri economico-finanziari significativi richiesti, certificati da società di revisione ovvero da altri soggetti preposti che si affianchino alle valutazioni tecniche proprie dell'organismo di certificazione, da cui emerga in modo inequivoco l’esposizione finanziaria dell’operatore economico al momento in cui partecipa a una gara di appalto.
Pertanto, si precisa nuovamente che è necessario allegare in sede di presentazione di offerta, una sola relazione che certifichi l’esposizione finanziaria dell’operatore economico al momento in cui partecipa alla gara d’appalto.
16/01/2026 12:09
Quesito #50
La dicitura “l’esposizione finanziaria dell’operatore economico al momento in cui partecipa a una gara di appalto” si presta a varie interpretazioni.
Chiediamo se è da ritenere valida:
- una certificazione datata gennaio 2026 con la quale la società di revisione certifica l’esposizione finanziaria dell’operatore economico considerando i dati ufficiali dei bilanci idonei a dimostrare il fatturato globale pari a 2 volte l’importo dei lavori,
oppure
- una certificazione datata gennaio 2026 con la quale la società di revisione certifica l’esposizione finanziaria dell’operatore economico considerando i dati ufficiali dell’ultimo bilancio approvato e depositato al 31/12/2024.
Pertanto, vogliate fornire chiarimenti in merito al periodo al quale riferirsi per la comprova del requisito di capacità finanziaria richiesto a pag. 16 del disciplinare di gara
Chiediamo se è da ritenere valida:
- una certificazione datata gennaio 2026 con la quale la società di revisione certifica l’esposizione finanziaria dell’operatore economico considerando i dati ufficiali dei bilanci idonei a dimostrare il fatturato globale pari a 2 volte l’importo dei lavori,
oppure
- una certificazione datata gennaio 2026 con la quale la società di revisione certifica l’esposizione finanziaria dell’operatore economico considerando i dati ufficiali dell’ultimo bilancio approvato e depositato al 31/12/2024.
Pertanto, vogliate fornire chiarimenti in merito al periodo al quale riferirsi per la comprova del requisito di capacità finanziaria richiesto a pag. 16 del disciplinare di gara
20/01/2026 10:36
Risposta
In riscontro al suddetto quesito si rappresenta che, così come previsto dall’art.100 comma 11 del Codice, il fatturato globale si riferisce agli anni precedenti a quello di indizione della procedura di gara. Tenuto conto che la gara è stata pubblicata in data 19/12/2025, il fatturato da prendere in considerazione è quello maturato fino al 31/12/2024, pertanto la certificazione dovrà riguardare il fatturato dichiarato fino a quest’ultima data.
16/01/2026 17:19
Quesito #51
Facendo seguito all’intervenuta pubblicazione negli ultimi giorni (15 e 16 gennaio 2026), praticamente ad un mese di distanza dalla pubblicazione del bando di gara (19 dicembre 2025), di elaborati e documenti indispensabili ai fini della corretta formulazione dell’offerta tecnica in relazione alla attribuzione dei punteggi di merito tecnico previsti dal disciplinare di gara, si chiede alla s.v. di voler garantire una congrua proroga dei termini di presentazione dell’offerta per garantire condizioni di equita’ ai fini della partecipazione alla procedura di che trattasi.
Si specifica infatti che:
1 – il capitolato informativo pubblicato in data 15 gennaio, è determinante ai fini dell’attribuzione dei punteggi di cui al Criterio B (4 punti);
2 – il cronoprogramma, pubblicato in data 15 gennaio, è essenziale per la formulazione dell’Offerta Temporale (5 punti);
3 - i documenti, pubblicati in data 16 gennaio, relativi agli atti di autorizzazione ottenute in sede di conferenza di servizi risultano determinanti nell’ambito del Criterio A, con particolare riferimento ai Sub Criteri A2, A3 ed A4 (per totali 35 punti).
Resta evidente che la documentazione pubblicata dopo circa 30 giorni dalla data di rilascio del bando di gara influisce per ben 44 punti sui 100 complessivamente a disposizione, fermo restando che le scelte migliorative avrebbero comunque una influenza significativa sull’Offerta Economica (20 punti). Si ritiene necessario un approfondimento al fine di garantire la massima partecipazione a parità di condizioni concorrenziali.
Si specifica infatti che:
1 – il capitolato informativo pubblicato in data 15 gennaio, è determinante ai fini dell’attribuzione dei punteggi di cui al Criterio B (4 punti);
2 – il cronoprogramma, pubblicato in data 15 gennaio, è essenziale per la formulazione dell’Offerta Temporale (5 punti);
3 - i documenti, pubblicati in data 16 gennaio, relativi agli atti di autorizzazione ottenute in sede di conferenza di servizi risultano determinanti nell’ambito del Criterio A, con particolare riferimento ai Sub Criteri A2, A3 ed A4 (per totali 35 punti).
Resta evidente che la documentazione pubblicata dopo circa 30 giorni dalla data di rilascio del bando di gara influisce per ben 44 punti sui 100 complessivamente a disposizione, fermo restando che le scelte migliorative avrebbero comunque una influenza significativa sull’Offerta Economica (20 punti). Si ritiene necessario un approfondimento al fine di garantire la massima partecipazione a parità di condizioni concorrenziali.
20/01/2026 10:39
Risposta
In riscontro alla suddetta richiesta si evidenzia che non è prevista alcuna proroga in merito al termine di scadenza della procedura di gara di che trattasi.
16/01/2026 17:36
Quesito #52
Stante l'onerosità della certificazione richiesta a comprova del requisito di capacità economico- finanziaria (certificato rilasciato dalla società di revisione) si chiede, in deroga a quanto prescritto dal disciplinare, di poter solo dichiarare il possesso del requisito in fase di offerta, rimandando la comprova in caso di aggiudicazione dell'appalto.
20/01/2026 10:42
Risposta
Si precisa, inoltre, che i documenti a comprova di quanto dichiarato, dovranno essere prodotti solo successivamente all’aggiudicazione.
16/01/2026 18:06
Quesito #53
Relativamente al requisito di “capacità economica finanziaria” si chiede di chiarire, in ordine alla risposta fornita al quesito n. 15 parte 1., di precisare esattamente, quale tipologia di “relazione” viene richiesta da codesto spettabile Ente appaltante, indicando se si tratti:
• della relazione al bilancio redatta annualmente dal Revisore Legale ai sensi della normativa vigente;
• di un documento differente, predisposto appositamente per la gara, con contenuti specifici ulteriori rispetto alla normale relazione del Revisore, indicando eventualmente quali siano questi eventuali ulteriori contenuti di cui tener conto da presentare in sede di gara oppure di altra documentazione di natura asseverativa, specificando in tal caso forma, soggetto che deve rilasciarla, contenuti minimi e riferimenti normativi.
Infine si chiede di chiarire cosa si intende scrivete che "La certificazione della società di revisione dovrà essere rilasciata al momento della partecipazione della gara, pertanto non è possibile usufruire di certificazioni antecedenti tale periodo".
• della relazione al bilancio redatta annualmente dal Revisore Legale ai sensi della normativa vigente;
• di un documento differente, predisposto appositamente per la gara, con contenuti specifici ulteriori rispetto alla normale relazione del Revisore, indicando eventualmente quali siano questi eventuali ulteriori contenuti di cui tener conto da presentare in sede di gara oppure di altra documentazione di natura asseverativa, specificando in tal caso forma, soggetto che deve rilasciarla, contenuti minimi e riferimenti normativi.
Infine si chiede di chiarire cosa si intende scrivete che "La certificazione della società di revisione dovrà essere rilasciata al momento della partecipazione della gara, pertanto non è possibile usufruire di certificazioni antecedenti tale periodo".
28/01/2026 11:18
Risposta
Si conferma quanto previsto dall’art 103 comma a) del Codice dei Contratti Pubblici ovvero per verificare la capacità economico-finanziaria l’operatore economico dovrà fornire una relazione dalla quale si evincano i parametri economico-finanziari significativi richiesti, certificati da società di revisione ovvero da altri soggetti preposti che si affianchino alle valutazioni tecniche proprie dell'organismo di certificazione, da cui emerga in modo inequivoco l’esposizione finanziaria dell’operatore economico al momento in cui partecipa a una gara di appalto.
17/01/2026 12:08
Quesito #54
Si chiede conferma che il beneficiario della garanzia provvisoria sia la Sogesid S.p.A., in quanto non specificato all’art. 13 del disciplinare di gara.
20/01/2026 10:47
Risposta
Si conferma.
17/01/2026 17:40
Quesito #55
A pag. 38 del Disciplinare di gara, nell’ambito del “SUB-CRITERIO D.2: Garanzia e manutenzione sulle forniture, con specifico riferimento alle membrane”, è indicato che:
“L’offerente dovrà descrivere l’estensione temporale delle garanzie di legge sulle forniture.”
Nello stesso capoverso si legge inoltre:
“Si valuterà la dichiarazione di impegno/garanzia, sottoscritta da fornitore delle membrane, …”
Si chiede pertanto di chiarire se l’estensione delle garanzie da dichiarare e valutare debba riguardare esclusivamente le membrane, oppure se debba intendersi riferita anche alle altre forniture / apparecchiature oggetto dell’appalto.
In quest’ultimo caso, si chiede di specificare quali documenti e dichiarazioni debbano essere prodotti a comprova dell’estensione di garanzia per tali ulteriori forniture.
“L’offerente dovrà descrivere l’estensione temporale delle garanzie di legge sulle forniture.”
Nello stesso capoverso si legge inoltre:
“Si valuterà la dichiarazione di impegno/garanzia, sottoscritta da fornitore delle membrane, …”
Si chiede pertanto di chiarire se l’estensione delle garanzie da dichiarare e valutare debba riguardare esclusivamente le membrane, oppure se debba intendersi riferita anche alle altre forniture / apparecchiature oggetto dell’appalto.
In quest’ultimo caso, si chiede di specificare quali documenti e dichiarazioni debbano essere prodotti a comprova dell’estensione di garanzia per tali ulteriori forniture.
26/01/2026 09:55
Risposta
L’estensione delle garanzie deve intendersi riferita alle forniture, con particolare riferimento alle membrane.
Saranno valutate le specifiche e la durata dei contratti di manutenzione proposti. Si valuterà la dichiarazione di impegno/garanzia, sottoscritta da fornitore delle membrane, ad estendere la durata del periodo di garanzia previsto da normativa vigente.
Saranno valutate le specifiche e la durata dei contratti di manutenzione proposti. Si valuterà la dichiarazione di impegno/garanzia, sottoscritta da fornitore delle membrane, ad estendere la durata del periodo di garanzia previsto da normativa vigente.
19/01/2026 08:14
Quesito #56
Nella Relazione Tecnica Idraulica e di Processo (Elaborato 4.1.1), le reti di diffusione dell’aria in ossidazione/nitrificazione, componenti fortemente impattanti nella definizione della configurazione dell’impianto di depurazione, non sono caratterizzate neanche sommariamente determinando la mancanza degli elementi base per dare adeguata risposta ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica e per l’elaborazione della progettazione esecutiva in appalto. Inoltre, i componenti in argomento non sono riportati nella Relazione Tecnica delle Opere Elettromeccaniche (Elaborato 4.1.2), nell’Analisi dei Prezzi (Elaborato 13.1), nell’Elenco dei Prezzi (Elaborato 13.2) e nel Computo metrico Estimativo (Elaborato 13.3). Premesso quanto sopra, considerato anche il fatto che, ai sensi dell’Art. 22, comma 7, dell’Allegato I.7 del Codice Appalti non potendo il Progetto esecutivo prevedere significative modifiche alla qualità e quantità delle lavorazioni previste nel PFTE, per consentire una ponderata ed esauriente formulazione dell’offerta tecnica ed economica, si chiede formalmente la revisione della documentazione di gara.
26/01/2026 12:47
Risposta
Si prega di prendere visione dlel'allegato.
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allegato-riscontro-al-quesito.pdf SHA-256: 13a26ac1374f9f168e11ef8ff5e78b706079b52bc8c5743fa0592edbfb2a472b 26/01/2026 12:47 |
737.96 kB |
19/01/2026 09:55
Quesito #57
Spett.le Stazione Appaltante,
Vista la documentazione sulla sicurezza presente nel PFTE posto a base di gara, si chiede se tra le prestazioni di progettazione esecutiva prevista per gli interventi in oggetto, sia compreso anche l’aggiornamento del PSC e il completamento degli elaborati inerenti alla sicurezza secondo quanto previsto dal D.Lgs. 36/2023.
Inoltre, a tal proposito, si chiede di poter ricevere il dettaglio del calcolo dei compensi professionali per meglio valutare le prestazioni progettuali previste.
Vista la documentazione sulla sicurezza presente nel PFTE posto a base di gara, si chiede se tra le prestazioni di progettazione esecutiva prevista per gli interventi in oggetto, sia compreso anche l’aggiornamento del PSC e il completamento degli elaborati inerenti alla sicurezza secondo quanto previsto dal D.Lgs. 36/2023.
Inoltre, a tal proposito, si chiede di poter ricevere il dettaglio del calcolo dei compensi professionali per meglio valutare le prestazioni progettuali previste.
20/01/2026 10:51
Risposta
In merito al suddetto quesito si conferma l’aggiornamento del PSC e il completamento degli elaborati inerenti alla sicurezza secondo quanto previsto dal D.Lgs. 36/2023.
Si allega nell’area allegati il calcolo dei compensi professionali.
Si allega nell’area allegati il calcolo dei compensi professionali.
19/01/2026 09:57
Quesito #58
In relazione alla procedura di gara n. 1023, considerato che recentemente (15 e 16 gennaio u.s.) sono stati pubblicati documenti integrativi essenziali ai fini della compilazione dell’offerta tecnica ed economica, si chiede una proroga di 30 giorni naturali e consecutivi del termine per la consegna dell’offerta.
20/01/2026 10:56
Risposta
In riscontro alla suddetta richiesta si evidenzia che non è prevista alcuna proroga in merito al termine di scadenza della procedura di gara di che trattasi.
19/01/2026 10:35
Quesito #59
si chiede se hai sensi del comma 12 art.68 del codice degli appalti l'impresa o RTI partecipante può utilizzare l'istituto della cooptazione; non essendo disciplinato dagli atti di gara si chiede quale documentazione deve presentare l'impresa cooptata ( che non riveste lo stauts di concorrente).
20/01/2026 10:58
Risposta
In riscontro al suddetto quesito è consentita la partecipazione da parte delle società cooptate.
La documentazione da presentare è la medesima da presentare per gli operatori raggruppati.
La documentazione da presentare è la medesima da presentare per gli operatori raggruppati.
19/01/2026 11:58
Quesito #60
nel caso di caricamento della documentazione in archivi formato zip o rar questi devono essere firmati digitalmente o è sufficiente che i file all'interno siano firmati?
20/01/2026 11:02
Risposta
Si prega di riferirsi alle modalità di presentazione dell’offerta contenute all’interno del disciplinare di gara e alle Norme Tecniche di Utilizzo consultabile al seguente indirizzo
https://sogesid.tuttogare.it/norme_tecniche.php
https://sogesid.tuttogare.it/norme_tecniche.php
19/01/2026 12:16
Quesito #61
In merito a quanto richiesto a pagina 33 del Disciplinare di gara “Ogni fascicolo dovrà riportare una sintesi significativa delle soluzioni integrative proposte dal concorrente…”
si chiede se tale sintesi dovrà essere conteggiata all’interno del numero massime di facciate previste per ogni fascicolo.
si chiede se tale sintesi dovrà essere conteggiata all’interno del numero massime di facciate previste per ogni fascicolo.
20/01/2026 11:04
Risposta
In merito al suddetto quesito si rappresenta che la sintesi dovrà essere conteggiata all’interno del numero massime di facciate previste per ogni fascicolo.
19/01/2026 12:27
Quesito #62
in caso di partecipazione come RTI la documentazione relativa alla impresa mandante deve essre caricata nello slot "Documentazione da presentare in caso di altre forme di partecipazione" in archivio formato ZIP? è possibile l' apertura di altri slot per caricamento documentaazione aggiuntiva?
20/01/2026 11:08
Risposta
In merito al suddetto quesito si conferma che tale documentazione potrà essere inserita all'interno della cartella appositamente creata e denominata:
" Documentazione da presentare in caso di altre forme di partecipazione".
" Documentazione da presentare in caso di altre forme di partecipazione".
19/01/2026 12:30
Quesito #63
In riferimento alla procedura in oggetto nel disciplinare di gara in merito ai "Requisiti di capacità tecnica e professionale" previsti per i progettisti, viene richiesto di utilizzare Servizi di ingegneria e Architettura svolti nel decennio antecedente la pubblicazione del bando , successivamente si precisa che di tali servizi verranno considerati solo quelli Ultimati nell'ultimo triennio o quota parte di essi , SI CHIEDE DI CHIARIRE TALE ULTIMO PERIODO se non trattasi di refuso.
20/01/2026 11:10
Risposta
In merito al suddetto quesito si rappresenta che essendo presente un refuso (“nel triennio”), lo stesso viene rettificato come segue: “Per i servizi espletati nei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, si considerano tutti i servizi ultimati ovvero, se non totalmente ultimati, la parte di essi terminata nel medesimo periodo di riferimento”.
19/01/2026 14:19
Quesito #64
Con riferimento alla richiesta di cui a pagina 16 del Disciplinare di gara si chiede di confermare che tra i gli altri soggetti preposti che si affianchino alle valutazioni tecniche proprie dell’organismo di certificazione siano ricompresi anche i membri del Collegio Sindacale purchè regolarmente iscritti al Registro dei Revisori Legali tenuto dal MEF e che pertanto la certificazione richiesta possa essere rilasciata anche da questi ultimi oltre che dalla società di revisione.
20/01/2026 11:13
Risposta
Si conferma.
19/01/2026 15:29
Quesito #65
Vi interpelliamo nuovamente in merito ai “Requisiti di Capacità Economica e Finanziaria” contenuti a pag. 16 del Disciplinare.
In tale paragrafo codesta Stazione Appaltante richiede ai concorrenti un solo requisito: il possesso di un determinato fatturato globale nei migliori cinque dei dieci anni passati.
Successivamente, nel medesimo paragrafo, viene richiesto al concorrente di fornire la “certificazione” di tale unico requisito richiesto (il fatturato, appunto) rilasciata “da società di revisione o altri soggetti preposti”.
Nella risposta al chiarimento n. 15, infine, viene specificato che in tale “certificazione” devono essere indicati elementi quali “debiti, passività, capitale circolante netto, solidità complessiva”.
L’ambiguità interpretativa nasce dal fatto che tali elementi (debiti, passività ecc.) sono, notoriamente, desumibili dalle voci e dal contenuto globale dei bilanci societari, quanto meno in caso di società di capitali obbligate al deposito dei medesimi al registro imprese.
I bilanci sono, inoltre, spesso preceduti da una relazione di certificazione rilasciata dalla società di revisione che – nel rispetto del D.lgs. 39/2010 – attesta sia la correttezza del bilancio ai principi contabili sia il fatto che il bilancio medesimo rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società stessa.
La richiesta di una “ulteriore” certificazione – per chi tale certificazione l’ha già ottenuta dalla propria società di revisione e l’ha anche depositata al Registro Imprese – non solo sembrerebbe consistere in una ridondanza ma, non potendola richiedere alla medesima entità che l’ha già rilasciata, imporrebbe al concorrente l’onere di dover incaricare, ad hoc, un diverso soggetto che effettui la medesima analisi già espletata della società di revisione sovrapponendosi ad un ruolo preesistente e ad un compito già svolto.
Sulla base di quanto sopra, pertanto, si chiede di voler confermare che le società di capitali in possesso di bilanci che attestino il possesso di un fatturato globale pari a 2 volte l’importo dei lavori e che includano anche la relazione della società di revisione resa ai sensi del D.lgs. 39/2010 ottemperino integralmente alle richieste di cui a pag. 16 del Disciplinare e che, pertanto, la consegna – in fase di comprova requisiti – dei bilanci così come descritti sia sufficiente ad integrare e soddisfare il requisito di capacità economica e finanziaria richiesto.
In tale paragrafo codesta Stazione Appaltante richiede ai concorrenti un solo requisito: il possesso di un determinato fatturato globale nei migliori cinque dei dieci anni passati.
Successivamente, nel medesimo paragrafo, viene richiesto al concorrente di fornire la “certificazione” di tale unico requisito richiesto (il fatturato, appunto) rilasciata “da società di revisione o altri soggetti preposti”.
Nella risposta al chiarimento n. 15, infine, viene specificato che in tale “certificazione” devono essere indicati elementi quali “debiti, passività, capitale circolante netto, solidità complessiva”.
L’ambiguità interpretativa nasce dal fatto che tali elementi (debiti, passività ecc.) sono, notoriamente, desumibili dalle voci e dal contenuto globale dei bilanci societari, quanto meno in caso di società di capitali obbligate al deposito dei medesimi al registro imprese.
I bilanci sono, inoltre, spesso preceduti da una relazione di certificazione rilasciata dalla società di revisione che – nel rispetto del D.lgs. 39/2010 – attesta sia la correttezza del bilancio ai principi contabili sia il fatto che il bilancio medesimo rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società stessa.
La richiesta di una “ulteriore” certificazione – per chi tale certificazione l’ha già ottenuta dalla propria società di revisione e l’ha anche depositata al Registro Imprese – non solo sembrerebbe consistere in una ridondanza ma, non potendola richiedere alla medesima entità che l’ha già rilasciata, imporrebbe al concorrente l’onere di dover incaricare, ad hoc, un diverso soggetto che effettui la medesima analisi già espletata della società di revisione sovrapponendosi ad un ruolo preesistente e ad un compito già svolto.
Sulla base di quanto sopra, pertanto, si chiede di voler confermare che le società di capitali in possesso di bilanci che attestino il possesso di un fatturato globale pari a 2 volte l’importo dei lavori e che includano anche la relazione della società di revisione resa ai sensi del D.lgs. 39/2010 ottemperino integralmente alle richieste di cui a pag. 16 del Disciplinare e che, pertanto, la consegna – in fase di comprova requisiti – dei bilanci così come descritti sia sufficiente ad integrare e soddisfare il requisito di capacità economica e finanziaria richiesto.
28/01/2026 11:19
Risposta
Si conferma quanto previsto dall’art 103 comma a) del Codice dei Contratti Pubblici ovvero per verificare la capacità economico-finanziaria l’operatore economico dovrà fornire una relazione dalla quale si evincano i parametri economico-finanziari significativi richiesti, certificati da società di revisione ovvero da altri soggetti preposti che si affianchino alle valutazioni tecniche proprie dell'organismo di certificazione, da cui emerga in modo inequivoco l’esposizione finanziaria dell’operatore economico al momento in cui partecipa a una gara di appalto.
19/01/2026 15:48
Quesito #66
Con riferimento al Criterio E descritto alle pagine 38 e 39 del Disciplinare di gara ed ai relativi Sub-Criterio E.1 Possesso UNI EN ISO 14001 e Sub-Criterio E.2 Possesso UNI EN ISO 37001 si chiede di confermare che, non essendo diversamente disciplinato, il criterio possa intendersi correttamente soddisfatto dal raggruppamento nel suo complesso in analogia con quanto previsto all’art. 8 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE (pagg.8/9 del Disciplinare).
20/01/2026 11:21
Risposta
In riscontro al suddetto quesito si rappresenta che le certificazioni possono essere in possesso di tutti i componenti il raggruppamento o solo alcuni di essi e l’attribuzione del punteggio sarà valutata secondo la quota di qualificazione delle varie imprese della costituenda ATI.
19/01/2026 16:57
Quesito #67
In riferimento alla procedura in oggetto nel disciplinare di gara, viene indicata all'art. 3.2 "Categorie di progettazione", la categoria D.04 con un grado di complessità pari a 0,65, successivamente all'art.18 "Contenuto dell'offerta tecnica", al sub-criterio A.1.2 "Scheda n.2" viene richiesta la progettazione per la categoria D.05. SI CHIEDE DI CHIARIRE SE TALE ULTIMO ATTRIBUZIONE ALLA CATEGORIA D.05 SIA UN REFUSO, anche perchè il corrispettivo della progettazione risulta calcolato sulla categoria D.04.
20/01/2026 11:23
Risposta
In merito al suddetto quesito si conferma il refuso e si chiede di fare riferimento ai chiarimenti già resi.
19/01/2026 17:08
Quesito #68
Stante i chiarimenti già presentati e le risposte fornite, Vi preghiamo di chiarire quanto segue:
1. i requisiti di capacità tecnica e professionale dei progettisti devono tenere conto dell'importo delle opere da progettare (come richiesto a pagina 17 del disciplinare di gara) oppure del corrispettivo per la progettazione (come da Vs. risposta al quesito n. 1)?
2. nel caso di Consorzio Stabile che partecipa alla procedura di gara quale capogruppo mandataria di un costituendo RTI designando esecutrici dei lavori due Società Consorziate, quest'ultime devono anch'esse possedere i requisiti di capacità economica e finanziaria oppure è sufficiente la dimostrazione dei predetti requisiti da parte del Consorzio Stabile?
1. i requisiti di capacità tecnica e professionale dei progettisti devono tenere conto dell'importo delle opere da progettare (come richiesto a pagina 17 del disciplinare di gara) oppure del corrispettivo per la progettazione (come da Vs. risposta al quesito n. 1)?
2. nel caso di Consorzio Stabile che partecipa alla procedura di gara quale capogruppo mandataria di un costituendo RTI designando esecutrici dei lavori due Società Consorziate, quest'ultime devono anch'esse possedere i requisiti di capacità economica e finanziaria oppure è sufficiente la dimostrazione dei predetti requisiti da parte del Consorzio Stabile?
27/01/2026 17:43
Risposta
In merito ai suddetti quesiti si rappresenta che:
1) come già evidenziato in precedenti chiarimenti, l’importo da prendere in considerazione è quello indicato nella colonna “Valore delle opere da progettare”;
2) Si conferma che i requisiti di capacità economica e finanziaria dovranno essere posseduti da parte del Consorzio Stabile.
1) come già evidenziato in precedenti chiarimenti, l’importo da prendere in considerazione è quello indicato nella colonna “Valore delle opere da progettare”;
2) Si conferma che i requisiti di capacità economica e finanziaria dovranno essere posseduti da parte del Consorzio Stabile.
19/01/2026 17:39
Quesito #69
Considerata la risposta al quesito n.18, ove si precisa che il fatturato debba essere riferito all’anno solare (1 gennaio/31 dicembre) e quindi nel caso di specie 01.01.2024/31.12.2024, si chiede se anche “l’esposizione finanziaria” nelle sue diverse articolazioni, possa essere riferita al 31.12.2024, data dell’ultimo bilancio approvato e depositato.
Per esposizione finanziaria si chiede se sono sufficienti questi indici:
a) Capitale netto circolante
b) Solidità patrimoniale: Indice di autonomia finanziaria e Indice di copertura immobilizzazioni;
c) Debiti e passività con esclusione dei debiti già inserite nel capitale netto circolante.
Per esposizione finanziaria si chiede se sono sufficienti questi indici:
a) Capitale netto circolante
b) Solidità patrimoniale: Indice di autonomia finanziaria e Indice di copertura immobilizzazioni;
c) Debiti e passività con esclusione dei debiti già inserite nel capitale netto circolante.
27/01/2026 18:11
Risposta
In merito ai suddetti quesiti si rappresenta:
1) Si conferma
2) Per "esposizione finanziaria" si intendono i debiti, le passività, il capitale circolante netto e la solidità patrimoniale complessiva al momento della gara, oltre il mero fatturato, valutando l'equilibrio finanziario complessivo e l'affidabilità dell'operatore.
1) Si conferma
2) Per "esposizione finanziaria" si intendono i debiti, le passività, il capitale circolante netto e la solidità patrimoniale complessiva al momento della gara, oltre il mero fatturato, valutando l'equilibrio finanziario complessivo e l'affidabilità dell'operatore.
20/01/2026 09:07
Quesito #70
con riferimento alla procedura di gara con termine di presentazione delle offerte fissato per il 02/02, la scrivente società, fortemente interessata alla partecipazione, formula formale richiesta di proroga del termine di presentazione delle offerte di almeno 15 giorni.
La richiesta è motivata da oggettive difficoltà operative connesse al periodo di pubblicazione della procedura, avvenuta a ridosso delle festività natalizie, che ha inciso significativamente sui tempi di interlocuzione con i fornitori e partner tecnici coinvolti.
Ad oggi, infatti, risultano ancora in attesa di riscontro tutte le richieste di specifiche e approfondimenti tecnici, richieste di quotazioni economiche e di offerta tecnica indispensabili per la corretta e completa predisposizione della documentazione di gara nonché atte a produrre la migliore offerta tecnica nonché economica.
Si evidenzia, inoltre, che l’offerta tecnica prevista risulta particolarmente articolata e complessa, richiedendo un’attività di analisi approfondita, studio progettuale e coordinamento tecnico che, per essere svolta con il necessario livello di accuratezza e qualità, necessita di tempi adeguati.
La proroga richiesta consentirebbe agli operatori economici di formulare offerte pienamente rispondenti alle esigenze della Stazione Appaltante garantendo un più elevato livello qualitativo e nel principio del Favor partecipationis, nel rispetto dei principi di concorrenza, par condicio e buon andamento dell’azione amministrativa.
La richiesta è motivata da oggettive difficoltà operative connesse al periodo di pubblicazione della procedura, avvenuta a ridosso delle festività natalizie, che ha inciso significativamente sui tempi di interlocuzione con i fornitori e partner tecnici coinvolti.
Ad oggi, infatti, risultano ancora in attesa di riscontro tutte le richieste di specifiche e approfondimenti tecnici, richieste di quotazioni economiche e di offerta tecnica indispensabili per la corretta e completa predisposizione della documentazione di gara nonché atte a produrre la migliore offerta tecnica nonché economica.
Si evidenzia, inoltre, che l’offerta tecnica prevista risulta particolarmente articolata e complessa, richiedendo un’attività di analisi approfondita, studio progettuale e coordinamento tecnico che, per essere svolta con il necessario livello di accuratezza e qualità, necessita di tempi adeguati.
La proroga richiesta consentirebbe agli operatori economici di formulare offerte pienamente rispondenti alle esigenze della Stazione Appaltante garantendo un più elevato livello qualitativo e nel principio del Favor partecipationis, nel rispetto dei principi di concorrenza, par condicio e buon andamento dell’azione amministrativa.
20/01/2026 11:38
Risposta
In riscontro alla suddetta richiesta si evidenzia che non è prevista alcuna proroga in merito al termine di scadenza della procedura di gara di che trattasi.
20/01/2026 11:58
Quesito #71
In base alla risposta data al quesito 48 si chiede di chiarire ulteriormente se il requisito relativo alla progettazione di opere ricadenti in categoria IA.01 può essere assimilato dalla progettazione di opere dello stesso importo ricadenti in qualsiasi categoria di progettazione "impianti" (IA o IB) con coefficiente di complessità superiore a 0.75.
26/01/2026 10:08
Risposta
Si rappresenta che il quesito è posto in maniera generica, chiarimenti analoghi a specifiche ed analoghe richieste sono stati già forniti si prega di prenderne visione.
20/01/2026 12:46
Quesito #72
Si segnala che la risposta al quesito n. 66 introduce una modalità di valutazione dei sub-criteri dell’offerta tecnica (E.1 e E.2) diversa da quella contenuta nel Disciplinare di Gara.
Come è noto, tale circostanza comporta necessariamente la modifica del Disciplinare stesso in quanto non è in sede di “chiarimenti” che la Stazione Appaltante esplicita le modalità con le quali valuterà il possesso o meno, in capo ad un RTI concorrente, dei requisiti richiesti.
Si prega, pertanto, alternativamente, di confermare quanto già contenuto nel paragrafo 8 del Disciplinare (ovverosia la valutazione dei requisiti di cui ai criteri E.1 e E.2 nella globalità di un RTI) o di rettificare, nei modi e tempi di legge, la documentazione a base di gara, concedendo la relativa proroga.
Come è noto, tale circostanza comporta necessariamente la modifica del Disciplinare stesso in quanto non è in sede di “chiarimenti” che la Stazione Appaltante esplicita le modalità con le quali valuterà il possesso o meno, in capo ad un RTI concorrente, dei requisiti richiesti.
Si prega, pertanto, alternativamente, di confermare quanto già contenuto nel paragrafo 8 del Disciplinare (ovverosia la valutazione dei requisiti di cui ai criteri E.1 e E.2 nella globalità di un RTI) o di rettificare, nei modi e tempi di legge, la documentazione a base di gara, concedendo la relativa proroga.
28/01/2026 11:21
Risposta
In merito al suddetto quesito si conferma quanto contenuto all’art 8 del disciplinare ovvero il requisito di capacità tecnica e professionale, ove richiesto, in relazione alla prestazione oggetto dell’affidamento, deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.
20/01/2026 12:47
Quesito #73
Si chiede di chiarire ulteriormente se il requisito relativo alla progettazione di opere ricadenti in categoria IA.01 può essere assimilato dalla progettazione di opere dello stesso importo ricadenti in categoria IB06.
26/01/2026 10:13
Risposta
Si conferma.
20/01/2026 12:51
Quesito #74
1) Tra le dichiarazioni chieste nell’allegato A viene riportato “ di aver realizzato, nei migliori cinque anni del decennio antecedente data di pubblicazione del bando un fatturato globale per un importo non inferiore a 2 volte l’importo dei lavori”.
Si chiede se l’indicazione oggetto dei lavori sia oggetto di refuso in quanto deve essere inserito il fatturato globale riveniente dai bilanci depositati.
2) Nel caso di indicazione del progettista si chiede se questi devono presentare la dichiarazione familiari conviventi e patto di integrità;
3) Nel caso di indicazione del progettista si chiede se questi devono firmare elaborati tecnici;
4) si chiede se per il modulo antimafia possa essere utilizzato altro format contenente le tutte le informazioni richieste da quello fornito dalla stazione appaltante;
5) si chiede conferma che nel caso di utilizzo dell’istituito della cooptazione, l’impresa cooptata – non configurandosi come impresa concorrente – non deve firmare elaborati tecnici ed economici ne essere inserire nella garanzia provvisoria
6) con riferimento alla risposta al quesito n.59 si chiede se l’impresa cooptata – non configurandosi come impresa concorrente – non deve presentare l’allegato 2 ma solo DGUE, dichiarazione allegato C, patto di integrità, copia soa.
Si chiede se l’indicazione oggetto dei lavori sia oggetto di refuso in quanto deve essere inserito il fatturato globale riveniente dai bilanci depositati.
2) Nel caso di indicazione del progettista si chiede se questi devono presentare la dichiarazione familiari conviventi e patto di integrità;
3) Nel caso di indicazione del progettista si chiede se questi devono firmare elaborati tecnici;
4) si chiede se per il modulo antimafia possa essere utilizzato altro format contenente le tutte le informazioni richieste da quello fornito dalla stazione appaltante;
5) si chiede conferma che nel caso di utilizzo dell’istituito della cooptazione, l’impresa cooptata – non configurandosi come impresa concorrente – non deve firmare elaborati tecnici ed economici ne essere inserire nella garanzia provvisoria
6) con riferimento alla risposta al quesito n.59 si chiede se l’impresa cooptata – non configurandosi come impresa concorrente – non deve presentare l’allegato 2 ma solo DGUE, dichiarazione allegato C, patto di integrità, copia soa.
28/01/2026 11:22
Risposta
1) In riscontro al suddetto quesito si rappresenta che, all’interno dell’allegato A) dichiarazione del concorrente, trattandosi di un fatturato globale e non specifico, lo stesso deve riferirsi all’importo totale dei lavori.
2) Si conferma
3) Si conferma
4) si conferma
5) si conferma
6) La documentazione da presentare è la medesima degli operatori raggruppati.
2) Si conferma
3) Si conferma
4) si conferma
5) si conferma
6) La documentazione da presentare è la medesima degli operatori raggruppati.
20/01/2026 13:02
Quesito #75
Con riferimento alla procedura in oggetto, considerata la complessità della documentazione di gara e la necessità di effettuare approfondimenti tecnici indispensabili ai fini della corretta e completa predisposizione dell'offerta, la scrivente chiede la concessione di una proroga del termine di presentazione delle offerte di almeno 15 giorni,
Tale proroga consentirebbe agli operatori economici interessati di formulare offerte maggiormente accurate e conformi alle prescrizioni della lex specialis, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, trasparenza e massima partecipazione.
In attesa di cortese riscontro, si porgono
Tale proroga consentirebbe agli operatori economici interessati di formulare offerte maggiormente accurate e conformi alle prescrizioni della lex specialis, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, trasparenza e massima partecipazione.
In attesa di cortese riscontro, si porgono
27/01/2026 16:27
Risposta
In riscontro alla suddetta richiesta si evidenzia che non è prevista alcuna proroga in merito al termine di scadenza della procedura di gara di che trattasi.
20/01/2026 15:02
Quesito #76
A seguito dell’esame di dettaglio del Computo Metrico Estimativo (Elaborato 13.3) del PFTE a base d’asta, non è stata individuata la voce di prezzo relativa ai diffusori aria a servizio delle vasche di ossidazione nitrificazione alimentati dai turbo compressori. Allo stesso modo dagli elaborati a corredo del PFTE non si rinvengono schede tecniche e/o specifiche di dettaglio delle stesse apparecchiature (diffusori aria vasche di ossidazione).
Si ritiene quantomeno opportuno un chiarimento tecnico ed economico al riguardo infatti:
1) il mancato allibramento contabile definisce un rilevante squilibrio economico dell’appalto, tenuto conto della natura dell’affidamento “a corpo”, in distonia con i principi propri della ratio normativa del nuovo Codice dei Contratti;
2) l’assenza di riferimenti tecnici di dettaglio non consente di disporre di un indispensabile riferimento base rispetto a cui sviluppare la proposta di ottimizzazione funzionale migliorativa ed energetica (consumi) richiesta per la linea acque (Sub-Criterio A.2: 14 punti).
Si chiedono, quindi, chiarimenti di dettaglio in merito, fornendo le integrazioni e/o le rettifiche del caso, avendo cura, anche, di valutare l’opportunità di concedere una congrua proroga dei tempi di gara.
Si ritiene quantomeno opportuno un chiarimento tecnico ed economico al riguardo infatti:
1) il mancato allibramento contabile definisce un rilevante squilibrio economico dell’appalto, tenuto conto della natura dell’affidamento “a corpo”, in distonia con i principi propri della ratio normativa del nuovo Codice dei Contratti;
2) l’assenza di riferimenti tecnici di dettaglio non consente di disporre di un indispensabile riferimento base rispetto a cui sviluppare la proposta di ottimizzazione funzionale migliorativa ed energetica (consumi) richiesta per la linea acque (Sub-Criterio A.2: 14 punti).
Si chiedono, quindi, chiarimenti di dettaglio in merito, fornendo le integrazioni e/o le rettifiche del caso, avendo cura, anche, di valutare l’opportunità di concedere una congrua proroga dei tempi di gara.
26/01/2026 12:48
Risposta
Si prega di prendere visione dell'allegato.
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allegato-riscontro-al-quesito.pdf SHA-256: 13a26ac1374f9f168e11ef8ff5e78b706079b52bc8c5743fa0592edbfb2a472b 26/01/2026 12:48 |
737.96 kB |
20/01/2026 15:03
Quesito #77
In riferimento al criterio A.6 indicato a pag. 43 del disciplinare, si chiede conferma che le n. 3 opere con caratteristiche analoghe con capacità superiore a 40.000 abitanti, debbano intendersi complessivamente.
26/01/2026 12:28
Risposta
In riscontro al suddetto quesito si conferma che gli interventi puntuali sono da considerarsi analoghi a quelli di realizzazione di nuovi impianti purché eseguiti per impianti di depurazione di capacità superiore a 40.000 abitanti.
20/01/2026 17:10
Quesito #78
Con riferimento alla risposta al chiarimento n. 50 pregasi confermare che la relazione sulla esposizione finanziaria debba riferirsi agli esercizi finanziari relativi ai bilanci depositati utilizzati a comprova del soddisfacimento del requisito relativo al fatturato globale ( esempio anni 2020, 2021, 2022, 2023, 2024).
26/01/2026 12:29
Risposta
Si conferma e si prega di leggere i chiarimenti già resi.
20/01/2026 17:24
Quesito #79
In relazione al punto 7.2 del disciplinare di gara "Requisiti di capacità tecnica e professionale", si chiede conferma sulla possibilità di utilizzare quali servizi di ingegneria e di architettura svolti nell'ultimo decennio per le categorie di progettazione richieste, i servizi di "Verifica della progettazione".
26/01/2026 10:20
Risposta
In merito al suddetto quesito si rappresenta che non sarà possibile utilizzare i servizi di verifica della progettazione.
20/01/2026 17:46
Quesito #80
Con riferimento alle risposte ai quesiti n. 15, 49 e 50 non risulta ancora chiaro se oltre alla certificazione a comprova del fatturato globale debba essere presentata anche una certificazione relativa alla esposizione finanziaria. Le due certificazioni riguardano due argomenti completamente diversi: la certificazione a comprova del fatturato globale riguarda i ricavi ( a comprova del soddisfacimento del requisito del fatturato globale basato su dati storici) mentre la relazione sulla esposizione finanziaria ( cft risposta al chiarimento n. 15) riguarda i debiti le passività, il capitale circolante netto (…) valutando l’equilibrio finanziario complessivo e l’affidabilità dell’ operatore.
28/01/2026 11:23
Risposta
Si conferma quanto previsto dall’art 103 comma a) del Codice dei Contratti Pubblici ovvero per verificare la capacità economico-finanziaria l’operatore economico dovrà fornire una relazione dalla quale si evincano i parametri economico-finanziari significativi richiesti, certificati da società di revisione ovvero da altri soggetti preposti che si affianchino alle valutazioni tecniche proprie dell'organismo di certificazione, da cui emerga in modo inequivoco l’esposizione finanziaria dell’operatore economico al momento in cui partecipa a una gara di appalto.
20/01/2026 18:36
Quesito #81
Si chiede di chiarire ulteriormente se il requisito relativo alla progettazione di opere ricadenti in categoria IA.01 può essere assimilato dalla progettazione di opere dello stesso importo ricadenti in categoria IA.04.
26/01/2026 10:21
Risposta
In merito al suddetto quesito si rappresenta che non sarà possibile assimilare IA.01 alla categoria IA.04, come già chiarito nei quesiti precedenti.
21/01/2026 08:39
Quesito #82
Con riferimento alle caratteristiche delle membrane di ultrafiltrazione di cui al paragrafo 5.5.3.1.2 del documento "792PFTE04010200_00 - Relazione tecnica delle opere elettromeccaniche" e nello specifico al punto
"Le membrane devono avere una configurazione a fibra cava supportata (membrana in PVDF depositata su un supporto tubolare intrecciato in poliestere che fornisca l’ulteriore robustezza richiesta per applicazioni
MBR) o comunque essere in grado di avere una robustezza sufficiente (Resistere a una forza di trazione > 600 N) a operare in un ambiente in cui sono fortemente sollecitate dall’azione di forze di trazione longitudinale
provocate dall’erogazione dell’aria necessaria per mitigare la naturale perdita di permeabilità data dalla formazione del pannello di filtrazione" SI CHIEDE DI CONFERMARE CHE la scheda tecnica del prodotto proposto dal concorrente debba indicare in modo esplicito la dicitura "fibra cava supportata" o, in alternativa, evidenziare che lo sforzo di trazione longitudinale massimo sostenibile sia maggiore del valore indicato nel documento 792PFTE04010200_00 (600 N).
"Le membrane devono avere una configurazione a fibra cava supportata (membrana in PVDF depositata su un supporto tubolare intrecciato in poliestere che fornisca l’ulteriore robustezza richiesta per applicazioni
MBR) o comunque essere in grado di avere una robustezza sufficiente (Resistere a una forza di trazione > 600 N) a operare in un ambiente in cui sono fortemente sollecitate dall’azione di forze di trazione longitudinale
provocate dall’erogazione dell’aria necessaria per mitigare la naturale perdita di permeabilità data dalla formazione del pannello di filtrazione" SI CHIEDE DI CONFERMARE CHE la scheda tecnica del prodotto proposto dal concorrente debba indicare in modo esplicito la dicitura "fibra cava supportata" o, in alternativa, evidenziare che lo sforzo di trazione longitudinale massimo sostenibile sia maggiore del valore indicato nel documento 792PFTE04010200_00 (600 N).
26/01/2026 10:23
Risposta
In riscontro al suddetto quesito si conferma che lo sforzo di trazione longitudinale sostenibile, riportato nella scheda tecnica del prodotto proposto dal concorrente, deve essere maggiore di quello indicato nei documenti progettuali. Non risultano vincoli sulla specifica indicazione della dicitura “fibra cava supportata”.
21/01/2026 09:13
Quesito #83
Con la presente si chiede chiarimento in merito a quanto segue:
se per fatturato globale si intenda la cifra d'affari ovvero il totale di ricavi dell'Operatore Economico e se per esposizione finanziaria si intenda la posizione finanziaria netta dell'Operatore Economico.
se per fatturato globale si intenda la cifra d'affari ovvero il totale di ricavi dell'Operatore Economico e se per esposizione finanziaria si intenda la posizione finanziaria netta dell'Operatore Economico.
28/01/2026 11:24
Risposta
In riscontro al suddetto quesito si chiede di fare riferimento ai chiarimenti già resi precedentemente ovvero per "esposizione finanziaria" si intendono i debiti, le passività, il capitale circolante netto e la solidità patrimoniale complessiva al momento della gara, oltre il mero fatturato, valutando l'equilibrio finanziario complessivo e l'affidabilità dell'operatore.
Per fatturato globale si intende il fatturato complessivo dell’operatore economico.
Per fatturato globale si intende il fatturato complessivo dell’operatore economico.
21/01/2026 11:30
Quesito #84
In riferimento al criterio di valutazione A.5, ai fini dell’ottenimento del massimo punteggio, si chiede di chiarire se è necessario ed indispensabile indicare i costruttori dei materiali e delle apparecchiature offerte.
26/01/2026 10:24
Risposta
In merito al suddetto quesito si rappresenta che sarà valutata positivamente l’esplicita indicazione di costruttori qualificati dei materiali e delle apparecchiature offerte.
21/01/2026 11:35
Quesito #85
A seguito lettura norme tecniche si formula quanto di seguito:
1) in caso di impresa cooptata, che non si configura come impresa concorrente, deve essere aggiunta nella struttura da indicare in piattaforma? In caso di riscontro positivo quale ruolo deve essere indicato non essendo prevista tale istituto dalla piattaforma?
2) Non è prevista nella struttura da indicare in piattaforma “ l’indicazione dei progettisti”, si conferma che non devono essere indicati in questa sezione ma vanno solo caricati i documenti richiesti dal disciplinare
3) Nel caso di caricamento della documentazione in archivi zip questi devono essere firmati digitalmente
1) in caso di impresa cooptata, che non si configura come impresa concorrente, deve essere aggiunta nella struttura da indicare in piattaforma? In caso di riscontro positivo quale ruolo deve essere indicato non essendo prevista tale istituto dalla piattaforma?
2) Non è prevista nella struttura da indicare in piattaforma “ l’indicazione dei progettisti”, si conferma che non devono essere indicati in questa sezione ma vanno solo caricati i documenti richiesti dal disciplinare
3) Nel caso di caricamento della documentazione in archivi zip questi devono essere firmati digitalmente
28/01/2026 11:26
Risposta
1) in caso di impresa cooptata bisogna allegare la documentazione nella cartella “altre forme di partecipazione”
2) Si conferma quanto previsto dal disciplinare di gara;
3) E’ possibile consultare l’allegato Norme Tecniche di utilizzo al seguente link https://sogesid.tuttogare.it/norme_tecniche.php o alternativamente chiamare il numero dedicato agli operatori economici della piattaforma TuttoGare 06/94507029
2) Si conferma quanto previsto dal disciplinare di gara;
3) E’ possibile consultare l’allegato Norme Tecniche di utilizzo al seguente link https://sogesid.tuttogare.it/norme_tecniche.php o alternativamente chiamare il numero dedicato agli operatori economici della piattaforma TuttoGare 06/94507029
21/01/2026 11:44
Quesito #86
La sottoscritta impresa concorrente, in riferimento alla procedura di gara in argomento, ritiene opportuno sottoporre all’attenzione di codesta Spettabile stazione appaltante, la richiesta di proroga del termine di presentazione dell’offerta attualmente fissato al 02 febbraio p.v., poiché, il tempo messo a disposizione per la redazione dell’offerta tecnica ed economica (per la pianificazione delle attività tecniche ed indagini di mercato per la ricerca delle necessarie offerte economiche e strumentali atte alla definizione di condizioni competitive e ben ponderate), risulta, oggettivamente limitato in virtù del lasso di tempo interessato dalle festività natalizie appena trascorse, durante il quale si è riscontrato un impedimento oggettivo nello svolgimento delle succitate attività; pertanto, nello spirito di permettere la massima partecipazione alla procedura di gara, nonché nel rispetto del fattore trasparenza che risulta essere un principio cardine del nuovo Codice, il quale mira a garantire che tutti i concorrenti abbiano pari opportunità, con la presente, ritiene necessario chiedere che venga riconosciuta una proroga di almeno 2 settimane al fine di recuperare la frazione di tempo trascorso dal 23/12/2025 al 04/01/2026.
27/01/2026 16:32
Risposta
In riscontro alla suddetta richiesta si evidenzia che non è prevista alcuna proroga in merito al termine di scadenza della procedura di gara di che trattasi.
21/01/2026 12:01
Quesito #87
Si chiede di fornire l'esatto importo comprensivo degli oneri di sicurezza di ciascuna categoria SOA (OS22 e OG6) in quanto come specificato nel chiarimento al quesito n. 4 gli importi indicati nella tabella 1 di pagina 7 sono da ritenersi al netto degli oneri della sicurezza
26/01/2026 10:26
Risposta
Come già riscontrato al quesito 43, si rappresenta che i costi della sicurezza sono unitari e complessivi, e, solo a titolo di riferimento, si trasmettono gli oneri stimati dal gruppo di progettazione ripartiti fra depuratore e collettore fognario: Rete fognaria € 282.042,49; Depuratore € 624.902,60.
22/01/2026 12:55
Quesito #88
Buongiorno,
in merito ai criteri di valutazione dell'offerta tecnica – SUB-CRITERIO A.6: Esperienza del Concorrente (max 3 punti), con riferimento al criterio premiale in oggetto, che prevede l'attribuzione di un punteggio per l'esecuzione di lavori analoghi certificati mediante Collaudo Tecnico-Amministrativo, si formulano i seguenti quesiti:
1) In merito ai lavori sotto-soglia: considerato che, ai sensi dell’Art. 116 del D.Lgs. 36/2023, per lavori di importo inferiore a 1 milione di euro (e in taluni casi fino alla soglia comunitaria) il Collaudo Tecnico-Amministrativo è sostituito ex lege dal Certificato di Regolare Esecuzione (CRE), si chiede di confermare che tale documento sia considerato pienamente equipollente al certificato di collaudo ai fini dell’attribuzione del punteggio premiale, per non discriminare gli operatori che hanno operato su appalti di siffatta entità.
2) In merito ai lavori eseguiti per committenti privati: In osservanza dei principi di massima partecipazione e non discriminazione (Art. 3 del D.Lgs. 36/2023), si chiede di confermare che possano essere oggetto di valutazione premiale anche i lavori analoghi eseguiti correttamente in favore di committenti privati, purché documentati tramite contratto ovvero ordine di acquisto e certificazione di buona esecuzione rilasciata dal committente o dal Direttore dei Lavori, ovvero tramite atti che attestino la chiusura e l'accettazione dell'opera (es. verbale di fine lavori e certificazioni di conformità, fatture quietanzate o contabile bancaria di pagamento).
in merito ai criteri di valutazione dell'offerta tecnica – SUB-CRITERIO A.6: Esperienza del Concorrente (max 3 punti), con riferimento al criterio premiale in oggetto, che prevede l'attribuzione di un punteggio per l'esecuzione di lavori analoghi certificati mediante Collaudo Tecnico-Amministrativo, si formulano i seguenti quesiti:
1) In merito ai lavori sotto-soglia: considerato che, ai sensi dell’Art. 116 del D.Lgs. 36/2023, per lavori di importo inferiore a 1 milione di euro (e in taluni casi fino alla soglia comunitaria) il Collaudo Tecnico-Amministrativo è sostituito ex lege dal Certificato di Regolare Esecuzione (CRE), si chiede di confermare che tale documento sia considerato pienamente equipollente al certificato di collaudo ai fini dell’attribuzione del punteggio premiale, per non discriminare gli operatori che hanno operato su appalti di siffatta entità.
2) In merito ai lavori eseguiti per committenti privati: In osservanza dei principi di massima partecipazione e non discriminazione (Art. 3 del D.Lgs. 36/2023), si chiede di confermare che possano essere oggetto di valutazione premiale anche i lavori analoghi eseguiti correttamente in favore di committenti privati, purché documentati tramite contratto ovvero ordine di acquisto e certificazione di buona esecuzione rilasciata dal committente o dal Direttore dei Lavori, ovvero tramite atti che attestino la chiusura e l'accettazione dell'opera (es. verbale di fine lavori e certificazioni di conformità, fatture quietanzate o contabile bancaria di pagamento).
26/01/2026 12:40
Risposta
In merito ai suddetti quesiti :
1) Si conferma
2) Si conferma
1) Si conferma
2) Si conferma
22/01/2026 16:19
Quesito #89
Con riferimento alla procedura di gara in oggetto,
bandita in data 19.12.2025 e con termine di presentazione delle offerte fissato al 02.02.2025, la scrivente formula istanza di proroga dei termini per le seguenti motivate ragioni.
Atteso che abbiamo prontamente inviato le richieste ai fornitori dei principali materiali e componenti, stiamo avendo - molte difficoltà nel ricevere tempestive risposte alle nostre richieste.
La procedura è stata pubblicata a ridosso delle festività natalizie e, nel periodo compreso tra il 24 dicembre e il 6 gennaio, si sono registrati solo sei giorni effettivamente lavorativi, al netto delle festività nazionali e dei fine settimana. In tale periodo, inoltre, in considerazione dei pochi giorni lavorativi numerosi fornitori e aziende ha hanno chiuso, rendendo difficoltosa l’acquisizione tempestiva delle offerte per materiali e componenti essenziali.
Ne è derivata una oggettiva erosione del tempo utile, con impatto diretto sulle attività di analisi progettuale e di definizione delle soluzioni tecniche richieste, tanto più rilevanti in un appalto di elevata complessità.
Il progetto posto a base di gara consta di oltre 365 elaborati; a titolo esemplificativo, il solo computo metrico estimativo si articola in circa 380 pagine e comprende oltre 466 voci di prezzo, rendendo necessario un approfondito esame per la predisposizione di un’offerta congrua e consapevole.
Si evidenzia inoltre che, dai chiarimenti ufficialmente pubblicati in data 21.01.2026, risulta che ben nove operatori economici distinti hanno richiesto una proroga dei termini per le stesse motivate ragioni.
Per esperienza consolidata nel settore, appalti di pari importo e con categoria prevalente OS22, registrano ordinariamente una partecipazione nell’ordine di 10-12 operatori economici; ne consegue che una quota largamente maggioritaria dei potenziali concorrenti ha ritenuto il termine assegnato non congruo.
Alla luce di quanto sopra, tenuto conto del principio generale di favorire la più ampia partecipazione alle procedure di gara, volto a tutelare la concorrenza e l’interesse pubblico alla selezione dell’offerta più idonea, si chiede la concessione di una proroga di 30 giorni per la presentazione delle offerte.
bandita in data 19.12.2025 e con termine di presentazione delle offerte fissato al 02.02.2025, la scrivente formula istanza di proroga dei termini per le seguenti motivate ragioni.
Atteso che abbiamo prontamente inviato le richieste ai fornitori dei principali materiali e componenti, stiamo avendo - molte difficoltà nel ricevere tempestive risposte alle nostre richieste.
La procedura è stata pubblicata a ridosso delle festività natalizie e, nel periodo compreso tra il 24 dicembre e il 6 gennaio, si sono registrati solo sei giorni effettivamente lavorativi, al netto delle festività nazionali e dei fine settimana. In tale periodo, inoltre, in considerazione dei pochi giorni lavorativi numerosi fornitori e aziende ha hanno chiuso, rendendo difficoltosa l’acquisizione tempestiva delle offerte per materiali e componenti essenziali.
Ne è derivata una oggettiva erosione del tempo utile, con impatto diretto sulle attività di analisi progettuale e di definizione delle soluzioni tecniche richieste, tanto più rilevanti in un appalto di elevata complessità.
Il progetto posto a base di gara consta di oltre 365 elaborati; a titolo esemplificativo, il solo computo metrico estimativo si articola in circa 380 pagine e comprende oltre 466 voci di prezzo, rendendo necessario un approfondito esame per la predisposizione di un’offerta congrua e consapevole.
Si evidenzia inoltre che, dai chiarimenti ufficialmente pubblicati in data 21.01.2026, risulta che ben nove operatori economici distinti hanno richiesto una proroga dei termini per le stesse motivate ragioni.
Per esperienza consolidata nel settore, appalti di pari importo e con categoria prevalente OS22, registrano ordinariamente una partecipazione nell’ordine di 10-12 operatori economici; ne consegue che una quota largamente maggioritaria dei potenziali concorrenti ha ritenuto il termine assegnato non congruo.
Alla luce di quanto sopra, tenuto conto del principio generale di favorire la più ampia partecipazione alle procedure di gara, volto a tutelare la concorrenza e l’interesse pubblico alla selezione dell’offerta più idonea, si chiede la concessione di una proroga di 30 giorni per la presentazione delle offerte.
27/01/2026 16:25
Risposta
In riscontro alla suddetta richiesta si evidenzia che non è prevista alcuna proroga in merito al termine di scadenza della procedura di gara di che trattasi.
22/01/2026 17:27
Quesito #90
Si chiede un gentile riscontro in merito al chiarimento richiesto in data 16/01/2026 e che per vostra comodità riportiamo di seguito:
Relativamente al requisito di “capacità economica finanziaria” si chiede di chiarire, in ordine alla risposta fornita al quesito n. 15 parte 1., di precisare esattamente, quale tipologia di “relazione” viene richiesta da codesto spettabile Ente appaltante, indicando se si tratti:
• della relazione al bilancio redatta annualmente dal Revisore Legale ai sensi della normativa vigente;
• di un documento differente, predisposto appositamente per la gara, con contenuti specifici ulteriori rispetto alla normale relazione del Revisore, indicando eventualmente quali siano questi eventuali ulteriori contenuti di cui tener conto da presentare in sede di gara oppure di altra documentazione di natura asseverativa, specificando in tal caso forma, soggetto che deve rilasciarla, contenuti minimi e riferimenti normativi.
Infine si chiede di chiarire cosa si intende scrivete che "La certificazione della società di revisione dovrà essere rilasciata al momento della partecipazione della gara, pertanto non è possibile usufruire di certificazioni antecedenti tale periodo".
Relativamente al requisito di “capacità economica finanziaria” si chiede di chiarire, in ordine alla risposta fornita al quesito n. 15 parte 1., di precisare esattamente, quale tipologia di “relazione” viene richiesta da codesto spettabile Ente appaltante, indicando se si tratti:
• della relazione al bilancio redatta annualmente dal Revisore Legale ai sensi della normativa vigente;
• di un documento differente, predisposto appositamente per la gara, con contenuti specifici ulteriori rispetto alla normale relazione del Revisore, indicando eventualmente quali siano questi eventuali ulteriori contenuti di cui tener conto da presentare in sede di gara oppure di altra documentazione di natura asseverativa, specificando in tal caso forma, soggetto che deve rilasciarla, contenuti minimi e riferimenti normativi.
Infine si chiede di chiarire cosa si intende scrivete che "La certificazione della società di revisione dovrà essere rilasciata al momento della partecipazione della gara, pertanto non è possibile usufruire di certificazioni antecedenti tale periodo".
28/01/2026 11:28
Risposta
Si chiede di fare riferimento ai chiarimenti già resi in risposta a precedenti quesiti, si conferma quanto previsto dall’art 103 comma a) del Codice dei Contratti Pubblici ovvero per verificare la capacità economico-finanziaria l’operatore economico dovrà fornire una relazione dalla quale si evincano i parametri economico-finanziari significativi richiesti, certificati da società di revisione ovvero da altri soggetti preposti che si affianchino alle valutazioni tecniche proprie dell'organismo di certificazione, da cui emerga in modo inequivoco l’esposizione finanziaria dell’operatore economico al momento in cui partecipa a una gara di appalto.
23/01/2026 08:07
Quesito #91
Il processo biologico con la tecnologia mitro-denitro in reattore unico (non riportato nella relazione di processo) di cui alla voce 714/442 del Computo metrico per un importo di € 93.786,51 non può funzionare in quanto non sono previsti né sistemi di erogazione dell’aria in fase aerobica del processo né quelli di miscelazione in fase anossica.
Si chiede se, comunque, il sistema va fornito
Si chiede se, comunque, il sistema va fornito
26/01/2026 10:31
Risposta
Premesso che la filiera depurativa prevista da progetto, è basata su un processo a fanghi attivi per la rimozione dei nutrienti e articolata nei comparti di Anaerobiosi (Defosfatazione), Pre-Denitrificazione e Ossi-Nitrificazione, con possibilità di utilizzare la configurazione in reattore unico già con l’attuale configurazione elettromeccanica prevista.
Il progetto prevede altresì il controllore di cui alla voce 714/442 del computo metrico estimativo. Quest’ultimo consiste in una piattaforma di gestione avanzata del processo in vasca unica e consente il monitoraggio costante dei consumi energetici, la notifica degli stati di servizio e la generazione degli allarmi, permettendo al contempo il controllo puntuale della produzione e distribuzione dell’aria, oltre alla regolazione delle portate di ricircolo interno.
Si ribadisce pertanto l’obbligatorietà della fornitura in oggetto, restando a esclusivo carico dell’offerente l’onere della sua ottimizzazione funzionale.
Il progetto prevede altresì il controllore di cui alla voce 714/442 del computo metrico estimativo. Quest’ultimo consiste in una piattaforma di gestione avanzata del processo in vasca unica e consente il monitoraggio costante dei consumi energetici, la notifica degli stati di servizio e la generazione degli allarmi, permettendo al contempo il controllo puntuale della produzione e distribuzione dell’aria, oltre alla regolazione delle portate di ricircolo interno.
Si ribadisce pertanto l’obbligatorietà della fornitura in oggetto, restando a esclusivo carico dell’offerente l’onere della sua ottimizzazione funzionale.
23/01/2026 10:49
Quesito #92
La presente per sollecitare riscontro alle ns. due richieste di chiarimenti del 19.01.2026 (quesiti 68 e 69).
26/01/2026 12:52
Risposta
Abbiamo provveduto a rispondere ai suddetti quesiti.
23/01/2026 16:33
Quesito #93
In riferimento alla vostra gentile risposta al quesito #30, si chiede di confermare che le penali applicabili ai progettisti indicati sino solo quelle riferite alla progettazione, e che per importo contrattuale su cui verranno calcolate eventuali penali si intenda il solo corrispettivo per la progettazione esecutiva (PE).
26/01/2026 10:32
Risposta
Si conferma.
25/01/2026 18:11
Quesito #94
Con riferimento alla risposta al quesito n. 45, si rileva che codesta Stazione Appaltante ha chiarito che il requisito di capacità economica e finanziaria riguarda il fatturato globale e non quello specifico della categoria prevalente OS22. Tale indicazione sembra tuttavia in potenziale contrasto con quanto previsto dal disciplinare di gara e dalla struttura dell’Allegato A - Dichiarazione dell’operatore economico.
In particolare, al punto 7.1 del disciplinare di gara, il requisito del fatturato globale è collocato esclusivamente nella sezione dedicata alla categoria prevalente OS22. Inoltre, nell’Allegato A, a pagina 4, tale requisito è richiesto unicamente al punto 1, relativo alla categoria prevalente, con l’obbligo di indicare, per ciascuno dei cinque anni, importo – data – oggetto dei lavori.
Si evidenzia, inoltre, che il disciplinare di gara contiene due indicazioni non perfettamente coerenti tra loro:
– a pagina 16 si prevede che, in caso di raggruppamento, il requisito di capacità economica e finanziaria debba essere comprovato in proporzione alle quote di partecipazione al RTI;
– al punto 8, alla pagina 19, si afferma invece che il requisito di capacità economica e finanziaria debba essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso.
Alla luce delle suddette considerazioni, si chiede cortesemente di chiarire quanto segue:
1. Nel caso di un RTI in cui la capogruppo possiede la categoria prevalente OS22 e la mandante la categoria scorporabile OG6, entrambe le imprese devono soddisfare il requisito di capacità economica e finanziaria di cui al punto 7.1. del disciplinare di gara in proporzione alle rispettive quote di partecipazione?
Oppure è sufficiente che tale requisito sia interamente soddisfatto dalla sola capogruppo titolare della categoria prevalente OS22?
2. Poiché il requisito di capacità economica e finanziaria di cui al punto 7.1 del disciplinare di gara riguarda il fatturato globale risultante dai bilanci e non il fatturato specifico relativo ai lavori eseguiti nella categoria prevalente OS22, si chiede di precisare quali dati debbano essere inseriti nell’Allegato A nelle colonne “importo – data – oggetto dei lavori”, trattandosi di valori derivanti dal bilancio e non riferibili a specifiche commesse.
3. Qualora fosse confermato che il requisito di capacità economica e finanziaria di cui al punto 7.1. del disciplinare di gara debba essere dichiarato da tutte le imprese del raggruppamento, inclusa quella in possesso della categoria scorporabile OG6, si chiede come debba essere compilato l’Allegato A da parte di tale impresa, considerato che il modello (non modificabile) prevede campi riferiti a “lavori” (importo, data, oggetto dei lavori) sotto la voce categoria prevalente, non coerenti con l’indicazione del fatturato globale di bilancio.
In particolare, al punto 7.1 del disciplinare di gara, il requisito del fatturato globale è collocato esclusivamente nella sezione dedicata alla categoria prevalente OS22. Inoltre, nell’Allegato A, a pagina 4, tale requisito è richiesto unicamente al punto 1, relativo alla categoria prevalente, con l’obbligo di indicare, per ciascuno dei cinque anni, importo – data – oggetto dei lavori.
Si evidenzia, inoltre, che il disciplinare di gara contiene due indicazioni non perfettamente coerenti tra loro:
– a pagina 16 si prevede che, in caso di raggruppamento, il requisito di capacità economica e finanziaria debba essere comprovato in proporzione alle quote di partecipazione al RTI;
– al punto 8, alla pagina 19, si afferma invece che il requisito di capacità economica e finanziaria debba essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso.
Alla luce delle suddette considerazioni, si chiede cortesemente di chiarire quanto segue:
1. Nel caso di un RTI in cui la capogruppo possiede la categoria prevalente OS22 e la mandante la categoria scorporabile OG6, entrambe le imprese devono soddisfare il requisito di capacità economica e finanziaria di cui al punto 7.1. del disciplinare di gara in proporzione alle rispettive quote di partecipazione?
Oppure è sufficiente che tale requisito sia interamente soddisfatto dalla sola capogruppo titolare della categoria prevalente OS22?
2. Poiché il requisito di capacità economica e finanziaria di cui al punto 7.1 del disciplinare di gara riguarda il fatturato globale risultante dai bilanci e non il fatturato specifico relativo ai lavori eseguiti nella categoria prevalente OS22, si chiede di precisare quali dati debbano essere inseriti nell’Allegato A nelle colonne “importo – data – oggetto dei lavori”, trattandosi di valori derivanti dal bilancio e non riferibili a specifiche commesse.
3. Qualora fosse confermato che il requisito di capacità economica e finanziaria di cui al punto 7.1. del disciplinare di gara debba essere dichiarato da tutte le imprese del raggruppamento, inclusa quella in possesso della categoria scorporabile OG6, si chiede come debba essere compilato l’Allegato A da parte di tale impresa, considerato che il modello (non modificabile) prevede campi riferiti a “lavori” (importo, data, oggetto dei lavori) sotto la voce categoria prevalente, non coerenti con l’indicazione del fatturato globale di bilancio.
28/01/2026 11:31
Risposta
1) In riscontro al suddetto quesito si riporta il dettato normativo ovvero l’art 68 comma 11 in riferimento al quale:” I raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l’esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ….”.
2-3) In riscontro ai suddetti quesiti si rappresenta che, trattandosi di un fatturato globale e non specifico, lo stesso deve riferirsi all’importo totale dei lavori.
2-3) In riscontro ai suddetti quesiti si rappresenta che, trattandosi di un fatturato globale e non specifico, lo stesso deve riferirsi all’importo totale dei lavori.
26/01/2026 09:12
Quesito #95
Dall’esame del computo metrico estimativo emerge che una quota pari al 30% del totale dell'appalto presenta caratteristiche riconducibili alla OG1.
Opere civili - scavi, rinterri, trasporti e smaltimenti per € 3.669.251,29
Opere civili - opere in calcestruzzo armato per € 6.225.313,58
Opere civili - opere in carpenteria per € 576.012,90
Tuttavia, nella documentazione di gara, la categoria OG1 non risulta indicata né come autonoma, né come scorporabile, mentre sono previste nei "Requisiti di capacità tecnica e professionale" il possesso di attestazione SOA in OS22 classifica VIII e OG6 in classifica VI
Le medesime opere civili non si comprende se siano state ricomprese nella categoria prevalente o nella scorporabile.
Si chiede di rivedere l’elenco delle categorie contabili con relative classifiche aggiornate, onde garantire piena congruenza tra capitolato, disciplinare e computo metrico, anche in virtù di un'indicazione corretta delle opere da subappaltare.
Le medesime opere (scavi e calcestruzzi), per l'intero importo di circa € 10.000.000 in fase dei lavori potranno essere affidate interamente a soggetto in possesso di categoria OG1 classifica VI?
Opere civili - scavi, rinterri, trasporti e smaltimenti per € 3.669.251,29
Opere civili - opere in calcestruzzo armato per € 6.225.313,58
Opere civili - opere in carpenteria per € 576.012,90
Tuttavia, nella documentazione di gara, la categoria OG1 non risulta indicata né come autonoma, né come scorporabile, mentre sono previste nei "Requisiti di capacità tecnica e professionale" il possesso di attestazione SOA in OS22 classifica VIII e OG6 in classifica VI
Le medesime opere civili non si comprende se siano state ricomprese nella categoria prevalente o nella scorporabile.
Si chiede di rivedere l’elenco delle categorie contabili con relative classifiche aggiornate, onde garantire piena congruenza tra capitolato, disciplinare e computo metrico, anche in virtù di un'indicazione corretta delle opere da subappaltare.
Le medesime opere (scavi e calcestruzzi), per l'intero importo di circa € 10.000.000 in fase dei lavori potranno essere affidate interamente a soggetto in possesso di categoria OG1 classifica VI?
27/01/2026 15:49
Risposta
In merito al suddetto quesito si rappresenta che la OS22, definita come categoria che “riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di impianti di potabilizzazione delle acque e di depurazione di quelle reflue, compreso il recupero del biogas e la produzione di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete” comprende al suo interno le lavorazioni di opere civile da voi indicate come OG1, in quanto necessarie alla realizzazione dell’impianto e non scorporabili da esso. Pertanto, restano valide le categorie indicate nel disciplinare di gara.
26/01/2026 09:13
Quesito #96
Spett. le Stazione appaltante,
si chiede un chiarimento in merito ai punti sotto indicati:
SUB-CRITERIO A.6 - Esperienza del Concorrente: A pag. 35 del Disciplinare, ai fini dell'attribuzione del punteggio del SUB-CRITERIO A.6 - Esperienza del Concorrente, viene richiesto di "descrivere tre opere, con caratteristiche analoghe (impianto di depurazione con capacità superiore a 40.000 abitanti equivalenti) eseguite ed ultimate negli ultimi 10 anni". Si chiede di confermare che l'analogia impiantistica è riferita a impianti di depurazione di reflui urbani o misti con trattamento biologico a fanghi attivi di capacità superiore a 40.000 abitanti equivalenti.
SUB-CRITERIO D.2: Garanzia e manutenzione sulle forniture, con specifico riferimento alle membrane: A pag. 38 del Disciplinare di gara si specifica che, ai fini dell'attribuzione del punteggio del SUB-CRITERIOD.2 "L’offerente dovrà descrivere l’estensione temporale delle garanzie di legge sulle forniture. Specifiche e durata del contratto di manutenzione a partire dalla data di sottoscrizione del verbale di collaudo. Si valuterà la dichiarazione di impegno/garanzia, sottoscritta da fornitore delle membrane, ad estendere la durata del periodo di garanzia previsto da normativa vigente.....". Si chiede di confermare che l’estensione temporale delle garanzie sulle forniture è riferita esclusivamente alle membrane. Si chiede altresì di confermare che il periodo di garanzia previsto da normativa vigente è di 24 mesi.
SUB-CRITERIO F.1 - Ottimizzazione di modellazione digitalizzata del cantiere: A pagg. 39 e 40 del Disciplinare di gara, per il SUB-CRITERIO F.1 si chiede di " ... descrivere l’organizzazione del cantiere, mediante utilizzo di piattaforma BIM interfacciabile con un avanzato sistema di controllo dei lavori, che sia in grado di posizionare, prima e durante la fase costruttiva, l'assetto post-operam di ciascun elemento di progetto, visualizzando in "realtà estesa" il manufatto, i collegamenti e l'insieme delle opere all'interno dell'area dell'impianto esistente ed in esercizio.". Considerato che l'impianto in località Scafa oggetto di appalto è di nuova realizzazione, si chiede di confermare che trattasi di un refuso il riferimento all'impianto esistente ed in esercizio.
si chiede un chiarimento in merito ai punti sotto indicati:
SUB-CRITERIO A.6 - Esperienza del Concorrente: A pag. 35 del Disciplinare, ai fini dell'attribuzione del punteggio del SUB-CRITERIO A.6 - Esperienza del Concorrente, viene richiesto di "descrivere tre opere, con caratteristiche analoghe (impianto di depurazione con capacità superiore a 40.000 abitanti equivalenti) eseguite ed ultimate negli ultimi 10 anni". Si chiede di confermare che l'analogia impiantistica è riferita a impianti di depurazione di reflui urbani o misti con trattamento biologico a fanghi attivi di capacità superiore a 40.000 abitanti equivalenti.
SUB-CRITERIO D.2: Garanzia e manutenzione sulle forniture, con specifico riferimento alle membrane: A pag. 38 del Disciplinare di gara si specifica che, ai fini dell'attribuzione del punteggio del SUB-CRITERIOD.2 "L’offerente dovrà descrivere l’estensione temporale delle garanzie di legge sulle forniture. Specifiche e durata del contratto di manutenzione a partire dalla data di sottoscrizione del verbale di collaudo. Si valuterà la dichiarazione di impegno/garanzia, sottoscritta da fornitore delle membrane, ad estendere la durata del periodo di garanzia previsto da normativa vigente.....". Si chiede di confermare che l’estensione temporale delle garanzie sulle forniture è riferita esclusivamente alle membrane. Si chiede altresì di confermare che il periodo di garanzia previsto da normativa vigente è di 24 mesi.
SUB-CRITERIO F.1 - Ottimizzazione di modellazione digitalizzata del cantiere: A pagg. 39 e 40 del Disciplinare di gara, per il SUB-CRITERIO F.1 si chiede di " ... descrivere l’organizzazione del cantiere, mediante utilizzo di piattaforma BIM interfacciabile con un avanzato sistema di controllo dei lavori, che sia in grado di posizionare, prima e durante la fase costruttiva, l'assetto post-operam di ciascun elemento di progetto, visualizzando in "realtà estesa" il manufatto, i collegamenti e l'insieme delle opere all'interno dell'area dell'impianto esistente ed in esercizio.". Considerato che l'impianto in località Scafa oggetto di appalto è di nuova realizzazione, si chiede di confermare che trattasi di un refuso il riferimento all'impianto esistente ed in esercizio.
27/01/2026 15:47
Risposta
In riscontro ai suddetti quesiti si rappresenta che:
SUB-CRITERIO A.6 si conferma che gli interventi puntuali sono da considerarsi analoghi a quelli di realizzazione di nuovi impianti purché eseguiti per impianti di depurazione di capacità superiore a 40.000 abitanti.
SUB-CRITERIO D.2: l’estensione delle garanzie deve intendersi riferita alle forniture, con particolare riferimento alle membrane.
SUB-CRITERIO F.1: il presupposto che le opere in progetto non sono limitate esclusivamente alla realizzazione dell’impianto di depurazione in località Scafa, si conferma che il riferimento all’impianto esistente ed in esercizio, con riferimento al suddetto depuratore di località Scafa, è un refuso.
SUB-CRITERIO A.6 si conferma che gli interventi puntuali sono da considerarsi analoghi a quelli di realizzazione di nuovi impianti purché eseguiti per impianti di depurazione di capacità superiore a 40.000 abitanti.
SUB-CRITERIO D.2: l’estensione delle garanzie deve intendersi riferita alle forniture, con particolare riferimento alle membrane.
SUB-CRITERIO F.1: il presupposto che le opere in progetto non sono limitate esclusivamente alla realizzazione dell’impianto di depurazione in località Scafa, si conferma che il riferimento all’impianto esistente ed in esercizio, con riferimento al suddetto depuratore di località Scafa, è un refuso.
26/01/2026 09:22
Quesito #97
SI chiede se anche l'impresa cooptata (che non assume lo status di concorrente) deve essere in possesso del seguente requisito:
Requisiti di capacità economica e finanziaria:
- aver realizzato, nei migliori cinque anni del decennio antecedente data di pubblicazione del bando un fatturato globale per un importo non inferiore a 2 volte l'importo dei lavori.
Ed anche se il requisito richiesto dovrà essere certificato da società di revisione ovvero da altri soggetti preposti che si affianchino alle valutazioni tecniche proprie dell’organismo di certificazione, da cui emerga in modo inequivoco l’esposizione finanziaria dell’operatore economico al momento in cui partecipa a una gara di appalto.
Poiché in caso di raggruppamento tale requisito dovrà essere comprovato in proporzione alle quote di partecipazione al raggruppamento stesso ed il chiarimento n.37 chiarisce che "La documentazione da presentare per il cooptato" è la medesima da presentare per gli operatori raggruppati, si chiede se anche il cooptato per la comprova del requisito, dovrà allegare il certificato rilasciato dalla società di revisione in sede di presentazione dell’offerta.
Requisiti di capacità economica e finanziaria:
- aver realizzato, nei migliori cinque anni del decennio antecedente data di pubblicazione del bando un fatturato globale per un importo non inferiore a 2 volte l'importo dei lavori.
Ed anche se il requisito richiesto dovrà essere certificato da società di revisione ovvero da altri soggetti preposti che si affianchino alle valutazioni tecniche proprie dell’organismo di certificazione, da cui emerga in modo inequivoco l’esposizione finanziaria dell’operatore economico al momento in cui partecipa a una gara di appalto.
Poiché in caso di raggruppamento tale requisito dovrà essere comprovato in proporzione alle quote di partecipazione al raggruppamento stesso ed il chiarimento n.37 chiarisce che "La documentazione da presentare per il cooptato" è la medesima da presentare per gli operatori raggruppati, si chiede se anche il cooptato per la comprova del requisito, dovrà allegare il certificato rilasciato dalla società di revisione in sede di presentazione dell’offerta.
27/01/2026 16:23
Risposta
L’impresa cooptata come espressamente previsto dall’art 68 del Codice dei Contratti Pubblici potrà eseguire al massimo il 20% dell’importo complessivo dei lavori e che l’ammontare complessivo delle qualificazioni possedute sia almeno pari all’importo dei lavori che saranno ad essa affidata.
26/01/2026 11:19
Quesito #98
Con la presente, si chiede cortesemente se il progettista indicato dall'Impresa concorrente debba presentare anche l'All. C (Dichiarazione sostitutiva dei familiari conviventi) e l'All. D (Patto d'integrità), oppure se sia sufficiente che presenti l'All. B (Dichiarazione del Progettista), il DGUE e la dichiarazione di impegno a costituire RTP, nel caso di costituendo raggruppamento temporaneo di progettisti indicati.
Ringraziando anticipatamente per l’attenzione, si resta in attesa di riscontro e si porgono distinti saluti,
Ringraziando anticipatamente per l’attenzione, si resta in attesa di riscontro e si porgono distinti saluti,
27/01/2026 15:54
Risposta
In riscontro al suddetto quesito si rappresenta che anche il progettista dovrà compilare l'All. C (Dichiarazione sostitutiva dei familiari conviventi) e l'All. D (Patto d'integrità), oltre alla già richiamata documentazione.